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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2023, n. 38312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38312 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GI TA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 29 novembre 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette conclusioni dell'avvocato Antonio GO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TA GI è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma in seguito all'arreso in flagranza del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38312 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, gr. 20,5 lordi di eroina, in Roma, I'll ottobre 2018. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data del 19 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato contestato e, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado. 4. L'avvocato Antonio GO, difensore dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe emerso alcun elemento probatorio dal quale si potesse desumere che il GI si trovasse nel luogo osservato dalla P.G. al fine di spacciare sostanza stupefacente e non, viceversa, per averla acquistata. La Corte d'Appello si sarebbe limitata a ritenere l'assunto difensivo infondato, senza fornire alcuna spiegazione. In particolare, il difensore evidenzia come tutti gli elementi rientrati nel quadro probatorio deporrebbero a favore della ricostruzione fornita dall'imputato, posto che: il GI, a differenza di tutti gli altri astanti, non si sarebbe dato alla fuga alla vista della PG (facendo implicitamente ritenere che fosse lui il vero acquirente e non viceversa); l'imputato avrebbe lasciato cadere in terra un unico involucro di sostanza stupefacente non suddiviso in dosi e sarebbe stato in possesso di una somma di denaro di 55 euro, peraltro modica e ampiamente giustificata. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990). Ad avviso del difensore, erroneamente la Corte di appello non avrebbe operato la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte d'Appello avrebbe del tutto omesso di procedere ad una valutazione globale ed onnnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. o 2 • 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione illecite. L'imputato, peraltro incensurato, era stato colto in strada e, comunque, il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità non sarebbe particolarmente significativo, ma pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio" (secondo i dati ponderali indicati da Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 2841449-02), che comporta una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con conclusioni depositate in data 28 giugno 2023 l'avvocato Antonio GO ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe emerso alcun elemento probatorio dal quale si potesse desumere che il GI detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità a fine di spaccio e non già di mero consumo personale. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto, lungi dal censurare un vizio di motivazione, sollecita un diretto confronto della Corte di cassazione con le prove assunte nel dibattimento e, dunque, si risolve nella richiesta di una inammissibile rivalutazione del merito della regiudicanda in sede di legittimità. 3 Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990). 5. Anche questo motivo è inammissibile. La richiesta di riqualificazione della condotta dell'imputato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è, infatti, stata richiesta solo genericamente nei motivi di appello, fondamentalmente in ragione della sola incensuratezza dell'imputato, e, quindi, in modo inammissibile. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, in quanto il motivo di appello da cui trae origine era, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di 4 • inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette conclusioni dell'avvocato Antonio GO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TA GI è stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Roma in seguito all'arreso in flagranza del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 Penale Sent. Sez. 6 Num. 38312 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, al fine di cederla a terzi, gr. 20,5 lordi di eroina, in Roma, I'll ottobre 2018. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data del 19 marzo 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato contestato e, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputato appellante al pagamento delle spese processuali del grado. 4. L'avvocato Antonio GO, difensore dell'imputato ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe emerso alcun elemento probatorio dal quale si potesse desumere che il GI si trovasse nel luogo osservato dalla P.G. al fine di spacciare sostanza stupefacente e non, viceversa, per averla acquistata. La Corte d'Appello si sarebbe limitata a ritenere l'assunto difensivo infondato, senza fornire alcuna spiegazione. In particolare, il difensore evidenzia come tutti gli elementi rientrati nel quadro probatorio deporrebbero a favore della ricostruzione fornita dall'imputato, posto che: il GI, a differenza di tutti gli altri astanti, non si sarebbe dato alla fuga alla vista della PG (facendo implicitamente ritenere che fosse lui il vero acquirente e non viceversa); l'imputato avrebbe lasciato cadere in terra un unico involucro di sostanza stupefacente non suddiviso in dosi e sarebbe stato in possesso di una somma di denaro di 55 euro, peraltro modica e ampiamente giustificata. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990). Ad avviso del difensore, erroneamente la Corte di appello non avrebbe operato la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In particolare, la Corte d'Appello avrebbe del tutto omesso di procedere ad una valutazione globale ed onnnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. o 2 • 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, quali mezzi, modalità e circostanze dell'azione illecite. L'imputato, peraltro incensurato, era stato colto in strada e, comunque, il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità non sarebbe particolarmente significativo, ma pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio" (secondo i dati ponderali indicati da Sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 2841449-02), che comporta una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con conclusioni depositate in data 28 giugno 2023 l'avvocato Antonio GO ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto non sarebbe emerso alcun elemento probatorio dal quale si potesse desumere che il GI detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità a fine di spaccio e non già di mero consumo personale. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto, lungi dal censurare un vizio di motivazione, sollecita un diretto confronto della Corte di cassazione con le prove assunte nel dibattimento e, dunque, si risolve nella richiesta di una inammissibile rivalutazione del merito della regiudicanda in sede di legittimità. 3 Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990). 5. Anche questo motivo è inammissibile. La richiesta di riqualificazione della condotta dell'imputato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è, infatti, stata richiesta solo genericamente nei motivi di appello, fondamentalmente in ragione della sola incensuratezza dell'imputato, e, quindi, in modo inammissibile. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, in quanto il motivo di appello da cui trae origine era, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di 4 • inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.