Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 39022
CASS
Sentenza 15 marzo 2016

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Massime1

L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva omettendo ogni motivazione sul punto, nonostante la difesa avesse allegato documenti idonei ad attestare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato).

Commentario1

  • 1Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 39022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39022
Data del deposito : 15 marzo 2016

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