Sentenza 15 marzo 2016
Massime • 1
L'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva omettendo ogni motivazione sul punto, nonostante la difesa avesse allegato documenti idonei ad attestare lo stato di tossicodipendenza dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Giudice può riqualificare la contestazione per messa alla prova (Cass. 36752/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2016, n. 39022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39022 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2016 |
Testo completo
ACR 39022/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente - N. 521/2016 Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CARLA MENICHETTI -Rel. Consigliere -N. 46127/2015 Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT AN N. IL 22/06/1970 avverso la sentenza n. 7621/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.GAETANA 12 Suhuele маззате che ha concluso per l'inem die weerso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv.Uditi Ritenuto in fatto TI Daniele, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 1 luglio 2015 decidendo su rinvio della Suprema Corte, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Sondrio in data 13 dicembre 2011, rideterminava la pena inflitta allo stesso per il reato di cui all'art. 73 co. 1 bis lett. a e co. 5 DPR n. 309/1990 in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto, quale unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 73 co. 5 bis DPR 309/90. In base a tale norma, nota la difesa, nell'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5, limitatamente ai reati commessi da tossicodipendente o da assuntori di sostanze stupefacenti, il giudice, con la sentenza di condanna o di patteggiamento può, su richiesta di parte e sentito il PM, applicare al posto delle pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 D.Lgs. 274/2000. Ciò sempre che non debba essere concessa la sospensione condizionale. Ebbene nel giudizio di rinvio, afferma il ricorrente, era stata chiesta la sostituzione della pena inflitta con quella del lavoro di pubblica utilità. A tale richiesta era stata allegata apposita richiesta all'uopo inviata dalla Cooperativa Sociale Intrecci di Tirano. La Corte di appello, nel rideterminare la pena come sopra delineato, ha di fatto respinto la suddetta richiesta. Ciò nonostante la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la sostituzione. In particolare, continua la difesa, il TI all'epoca dei fatti era assuntore di sostanze stupefacenti ed era in carico al SERT di Sondrio già dal 2000. Viceversa non ricorrono le condizioni per la concessione della sospensione condizionale. La Corte di appello non ha tenuto conto di tale, documentata, situazione ed ha omesso qualsivoglia motivazione in merito alla mancata applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto. In caso di reati concernenti gli stupefacenti, l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73 co. 5 bis DPR 309/1990 non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali ma è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla. Qualora, però, sia avanzata apposita richiesta il giudice di merito è tenuto ad indicare le ragione per cui ha ritenuto di non accoglierla nonostante il ricorrere dei suddetti presupposti (Cass. Sez. VI n. 38110/2009 RV 244554). Ancora perché sorga l'obbligo del giudice di verificare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è necessario che l'imputato 1нев indichi in modo sufficientemente preciso l'esistenza di elementi utili ai fini dell'accertamento delle condizioni normative richieste non bastando a tal fine la mera affermazione del proprio stato di tossicodipendenza (Cass. Sez. VII n. 48396/2013 RV 258407). Ebbene nel caso di specie la Corte territoriale, a fronte dell'allegazione da parte della difesa di documenti idonei ad attestare lo stato di assuntore di stupefacenti dell'imputato prodotti unitamente alla richiesta di sostituzione all'udienza del 17 giugno 2015 (relazioni del SERT di Sondrio del 31/3/2011, del 3/6/2011 e del 27/9/2011) ha omesso ogni motivazione in merito al diniego in apertogo,in contrasto col principio appena delineato. Tanto premesso la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto inerente il lavoro di pubblica utilità con rinvio alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il lavoro di pubblica utilità con rinvio alla Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, in data 15 marzo 2016. CORTES Il Consigliere Mariana Savino Luisa infarin GORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 2