CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2023, n. 9669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9669 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DR BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
letto le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9669 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Gela, in rito abbreviato, ha condannato LB OG alla pena di 8 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il tentato omicidio del fratello ON, avvenuto a Gela il 29 marzo 2020. Con sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, rideterminato la pena in 4 anni di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, nel corso di una lite in casa, l'imputato aveva colpito con un coltello il fratello ON, che era stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. La vittima era poi sopravvissuta all'aggressione e, nella deposizione resa in giudizio, aveva sminuito l'importanza del fatto dicendo di non essersi neanche accorto nell'immediatezza di essere stato colpito. La sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello, ha ritenuto il fatto sussumibile in quello del tentato omicidio ed a sostegno della qualificazione giuridica ha evidenziato che "la direzione del colpo che ha raggiunto e pure sfiorato organi vitali, interessando l'addome e provocando una abbondante fuoriuscita di sangue, contenuta solo per il tempestivo intervento sanitario, depone in maniera univoca per una finalità offensiva che comprendeva anche la possibilità di provocare la morte del fratello". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto non sarebbe stato tenuto conto di quanto scritto nel verbale di arresto, ovvero che il personale del 118 interventito riferiva alla polizia giudiziaria operante che la vittima non era in pericolo di vita. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo si contesta la qualificazione giuridica data al fatto dai giudici del merito. Secondo il ricorrente, non sarebbe stato tenuto conto di quanto riportato nel verbale di arresto, ovvero che, a giudizio del medico del 118 intervenuto sul posto, la vittima non era in pericolo di vita. La stessa vittima riferisce di non essersi accorto nell'immediatezza del colpo ricevuto. Non sarebbe corretta, pertanto, la qualificazione dello stesso come tentato omicidio. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che il medico del 118 abbia dichiarato che la vittima dell'aggressione non era in pericolo di vita non vizia il percorso logico della sentenza impugnata della Corte d'appello, perché la idoneità degli atti a realizzare il delitto deve essere accertata ex ante, mentre il pericolo di vita è stato valutato dal sanitario ex post. Lo stesso deve dirsi delle dichiarazioni rese in giudizio dalla vittima, che, anche a prescindere dalla circostanza che nell'immediatezza era stata chiamata l'ambulanza e la vittima era stata trasportata in ospedale, riferisce di una sensazione in ogni caso constatata ex post. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto più volte, che, in difetto di esplicite ammissioni dell'interessato, la direzione teleologica della volontà dell'agente deve essere ricavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401; Sez. 2, Sentenza n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032; Sez. 5, Sentenza n. 392 del 17/10/2019, dep. 2020, Neri, Rv. 278320). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto in quanto ha valorizzato la situazione che si presentava all'agente ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso ("la direzione del colpo che ha raggiunto e pure sfiorato organi vitali"). L'elemento probatorio individuato nel motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, ed inidoneo ad introdurre vizi nel suo percorso logico. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
letto le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9669 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 19/01/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Gela, in rito abbreviato, ha condannato LB OG alla pena di 8 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il tentato omicidio del fratello ON, avvenuto a Gela il 29 marzo 2020. Con sentenza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, rideterminato la pena in 4 anni di reclusione e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, nel corso di una lite in casa, l'imputato aveva colpito con un coltello il fratello ON, che era stato ricoverato in ospedale con prognosi riservata. La vittima era poi sopravvissuta all'aggressione e, nella deposizione resa in giudizio, aveva sminuito l'importanza del fatto dicendo di non essersi neanche accorto nell'immediatezza di essere stato colpito. La sentenza di primo grado, confermata sul punto in appello, ha ritenuto il fatto sussumibile in quello del tentato omicidio ed a sostegno della qualificazione giuridica ha evidenziato che "la direzione del colpo che ha raggiunto e pure sfiorato organi vitali, interessando l'addome e provocando una abbondante fuoriuscita di sangue, contenuta solo per il tempestivo intervento sanitario, depone in maniera univoca per una finalità offensiva che comprendeva anche la possibilità di provocare la morte del fratello". 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, in quanto non sarebbe stato tenuto conto di quanto scritto nel verbale di arresto, ovvero che il personale del 118 interventito riferiva alla polizia giudiziaria operante che la vittima non era in pericolo di vita. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo si contesta la qualificazione giuridica data al fatto dai giudici del merito. Secondo il ricorrente, non sarebbe stato tenuto conto di quanto riportato nel verbale di arresto, ovvero che, a giudizio del medico del 118 intervenuto sul posto, la vittima non era in pericolo di vita. La stessa vittima riferisce di non essersi accorto nell'immediatezza del colpo ricevuto. Non sarebbe corretta, pertanto, la qualificazione dello stesso come tentato omicidio. Il motivo è manifestamente infondato. La circostanza che il medico del 118 abbia dichiarato che la vittima dell'aggressione non era in pericolo di vita non vizia il percorso logico della sentenza impugnata della Corte d'appello, perché la idoneità degli atti a realizzare il delitto deve essere accertata ex ante, mentre il pericolo di vita è stato valutato dal sanitario ex post. Lo stesso deve dirsi delle dichiarazioni rese in giudizio dalla vittima, che, anche a prescindere dalla circostanza che nell'immediatezza era stata chiamata l'ambulanza e la vittima era stata trasportata in ospedale, riferisce di una sensazione in ogni caso constatata ex post. La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto più volte, che, in difetto di esplicite ammissioni dell'interessato, la direzione teleologica della volontà dell'agente deve essere ricavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012; Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401; Sez. 2, Sentenza n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032; Sez. 5, Sentenza n. 392 del 17/10/2019, dep. 2020, Neri, Rv. 278320). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto in quanto ha valorizzato la situazione che si presentava all'agente ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso ("la direzione del colpo che ha raggiunto e pure sfiorato organi vitali"). L'elemento probatorio individuato nel motivo di ricorso è, pertanto, inconferente con il percorso logico della sentenza impugnata, ed inidoneo ad introdurre vizi nel suo percorso logico. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.