Sentenza 18 novembre 2014
Massime • 1
In tema di reati di falsità in titoli di credito, la persona offesa dal reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. coincide non soltanto con il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita la emissione dell'atto falsificato, ma anche con la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto dello strumento di pagamento.
Commentario • 1
- 1. Nomina a difesa via PEC .. con il brivido (Cass. 21683/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2014, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 18/11/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3435
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 8575/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS AN N. IL 26/09/1969;
avverso la sentenza n. 6817/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Eduardo Vittorio Scardaccione, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AS EF propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in data 19 aprile 2013 dalla Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la decisione pronunziata in data 3 dicembre 2009 dal Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi, che ha ritenuto l'imputato responsabile di due episodi di truffa consistiti nella consegna, a titolo di pagamento, di assegni circolari recanti l'indicazione dell'importo alterata.
2. AS era stato giudicato, con rito ordinario, dal Tribunale di Modena perché imputato per due episodi di truffa. All'esito del giudizio, riuniti i due procedimenti, con sentenza del 3 dicembre 2009 l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli con condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e dichiarazione della falsità di due assegni indicati nell'imputazione.
3. La Corte d'Appello ha condiviso la ricostruzione operata dal primo giudice rilevando, con riferimento al primo episodio, che l'imputato si era presentato presso la tabaccheria di AL IS chiedendo una ricarica telefonica e due stecche di sigarette e offrendo, a titolo di pagamento, un assegno di Euro 480,40, in realtà contraffatto rispetto all'originaria sottostante somma di Euro 12,40, con ciò inducendo in errore la titolare dell'esercizio commerciale e ottenendo da questa i beni richiesti e una cospicua cifra in contanti. Nel secondo episodio l'artificio era costituito da una pretestuosa prenotazione di pasta fresca presso l'azienda di Bisacca Aldo al quale consegnava l'assegno, con l'indicazione della cifra artefatta, pari ad Euro 482, ottenendo l'importo di Euro 350, quale resto.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere e di rideterminazione della pena, per erroneità del calcolo dell'aumento per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere, rilevando, in particolare, che con i motivi aggiunti era stato evidenziato che persona offesa del reato di falsità in scrittura privata, avente ad oggetto i titoli bancari, è il soggetto cui sia stata attribuita la falsa attestazione, coincidente con la Banca Nazionale del Lavoro e con l'istituto di credito Carisbo che non risultano avere proposto formale querela nei confronti dell'imputato.
2. La censura è manifestamente infondata perché contraria ad un consolidato orientamento.
3. In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 cod. pen., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l'emissione dell'atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto, comunque, un danno per l'uso che in concreto sia stato fatto del titolo (nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493-bis cod. pen., al beneficiario che aveva presentato all'incasso un assegno falsificato - Sez. 5, n. 12711 del 24/02/2003, Tomaselli, Rv. 224263).
4. Sotto altro profilo la difesa rileva che la sentenza impugnata appare illegittima riguardo alla determinazione dell'aumento ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, applicato dal giudice di primo grado che ha operato un aumento pari a mesi sei, sulla pena base di mesi nove di reclusione. Al contrario, secondo la difesa, tale aumento avrebbe dovuto essere calcolato "fino alla metà" della pena base, vale a dire nei limiti di mesi 4 e giorni 15, in considerazione del testo letterale del secondo comma della norma applicata. Si tratta di doglianza che avrebbe dovuto essere vagliata d'ufficio, determinando una pena illegale.
5. Anche tale profilo appare manifestamente infondato poiché il Tribunale, nella decisione di primo grado, non ha mai individuato l'aumento per la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2 come dedotto dalla difesa nel ricorso e nei motivi aggiunti di appello;
pertanto, il primo giudice ha applicato correttamente l'art. 99, comma 4, come contestato che consente l'aumento nella misura di due terzi per i casi previsti dal comma 2 della norma che costituisce l'ipotesi oggetto di imputazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015