Sentenza 3 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA I0 5 1 2 6 / 0 3 : ESENTE DA BOLLI E DIRITTI IN NOME D SOGGETTA & REGISTRAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSARALO UA R IPARA ZIONING DENNIZZO SEZIONE PRIMA CIVILE GIONEVOLE DURATA DEL GIUDIZIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9625/02 Dott. Antonio Presidente SAGGIO - Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO Cron. 11450 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. 1421 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere - Ud. 04/02/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: D'SA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SPERDUTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 278 avversO il decreto della Corte d'Appello di 1 CAMPOBASSO, depositato il 20/12/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione;
Svolgimento del processo Con ricorso proposto avanti alla Corte di appello di Campobasso IO D'ND chiedeva il riconosci- mento in proprio favore dell'equo indennizzo, previsto dalla L. n 89/2001, nella misura di £ 23.000.000, di cui £ 18.000.000 per danni morali. Assumeva il D'Alessandro che con atto di citazione notificato in data 10.6.1992 aveva convenuto avanti al Tribunale di Pescara la s.r.l. C.T.A. per sentir conva- lidare il sequestro conservativo di un capannone e con- dannare la società convenuta al risarcimento dei danni prodottigli, nel corso di un rapporto di locazione del capannone stesso, precisando che nonostante fossero tra- scorsi nove anni il giudizio non si ancora concluso in primo grado. Rilevava il ricorrente che nella parte trascorsa 2 del procedimento di primo grado si eran tenute dodici o udienze, con un intervallo medio fra l'una e l'altra di circa 250 giorni, quattro delle quali di mero rinvio, con una stasi di circa due anni per la sostituzione del G.I., in conseguenza dell'istituzione delle sezioni stralcio. Costituitosi in giudizio il Ministero della Giusti- zia rilevava che le udienze inutili era state solo due ed ognuna aveva comportato solo un brevissimo ritardo ed eccepiva che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del danno subito. Con decreto in data 20.12.2001 la Corte di appello di Campobasso ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova del danno subito respingeva la doman- da. Per la cassazione del decreto della Corte di appel- lo propone ricorso, fondato su unico articolato motivo, IO D'Alessandro. Resiste con controricorso 1'Avvocatura generale dello Stato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di cassazione, articolato in due censure, il ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e falsa applica- 3 zione dell'art. 2043 c.c. In ordine logico va per prima esaminata la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, per difetto di prova, dovendosi ravvisare nella specie un'ipotesi di danno evento che non necessita di prova ulteriore rispetto all'accertamente dell'irragionevole durata del processo, circostanza già acclarata nel giudizio di me- rito. La censura è infondata e va pertanto respinta. La Corte di cassazione ha già precisato che il dan- no evento non può configurarsi in ogni caso di viola- zione di diritti costituzionalmente garantiti ma solo ES nell'ipotesi di violazione dei diritti primari della persona, fra i quali non rientra certamente il diritto alla definizione del giudizio in tempi ragionevoli (Cass. civ. sez. I In 11987/2002), sicchè il danno pa- trimoniale e non patrimoniale conseguente all'irragio- nevole durata del processo dovrà sempre essere provato dal richiedente, sia pure, in riferimento al danno non patrimoniale, con ricorso a presunzioni, non essendo possibile determinare con esattezza i turbamenti psi- chici di ciascuno. La censura testè riassunta va quindi disattesa. Fondata al contrario è l'altra censura con la quale 4 la difesa del D'Alessandro rileva che la Corte territo- riale, dopo avere esattamente ritenuto che fosse stata superata la ragionevole durata del procedimento, ha poi escluso l'esistenza del danno morale in quanto nella specie si trattava esclusivamente di pregiudizi econo- mici. La Corte di appello non ha infatti tenuto in alcun conto il valore della causa che ammontava, nel 1992, a £. 900.000.000, senza considerare il mancato guadagno e la rivalutazione monetaria. E' di tutta evidenza infatti la differenza esisten- te, in ordine alle tensioni ed alle ansie che possono determinare, fra una controversia di limitato valore ed una controversia di rilevante valore economico. Si osserva che insufficiente appare la motivazione dell'impugnato decreto in punto di rigetto della doman- da di liquidazione del danno non patrimoniale posto che, come esattamente rilevato dal ricorrente, non sem- pre il ritardo nella definizione di un a controversia, avente ad oggetto questione meramente patrimoniale, irrilevante per lo stato emotivo delle parti. La ricaduta emotiva della controversia, a contenuto meramente patrimoniale, si diversifica infatti in rela- zione al valore della controversia stessa, potendo una controversia di particolare valore patrimoniale concor- 5 rere a destabilizzare la situazione economica di una persona, con ovvie conseguenze sulla sua tranquillità psichica. La Corte territoriale al contrario ha posto a fon- damento della propria decisione una valutazione genera- le ed astratta, avulsa dal contenuto della controversia, che costituiva il presupposto della domanda di liquida- zione dell'equo indennizzo, sicchè la motivazione appa- re necessariamente insufficiente. Ne consegue che sul punto il decreto va cassato con rinvio, affinchè il giudice di merito, valuti, nei li- miti del già dedotto, contestualmente all' accertata irragionevole durata del giudizio, la rilevanza economi- ca della controversia, al fine di accertare la sussi- stenza o meno del lamentato danno non patrimoniale. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa, in relazione al punto accolto, l'impugnato decreto e anche per le rinvia alla Corte di appello di Napoli, spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 4.febbraio.2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Mamay 6 CORTE SUP Pum.. Depouces PPR. 2003 IL HL CANCELLIERE SENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE