Sentenza 10 luglio 1998
Massime • 1
In caso di interesse all'impugnazione venuto meno in epoca successiva alla proposizione del ricorso alla declaratoria di inammissibilità a norma dell' art. 591, comma primo, cod.proc.pen., non segue la condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/1998, n. 10762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10762 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Udienza pubblica
Dott. PIETRO GIAMMANCO Presidente del 10 luglio 1998
Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dott. RAFFAELE RAIMONDI Consigliere N.2618
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO Consigliere N.12647/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RE AS, nato a [...] il [...]; e da HI RO ed ER LL, parti civili in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore ES TH;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 17 Ottobre '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. V. Geraci, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibili i risorsi delle parti civili, per sopravvenuta carenza di interesse ed annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Firenze in data 17/III/'95 MA ES veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestatagli, alla pena di L. 600.000 di multa ed al risarcimento dei danni in favore di ST EL e OB HI, costituitisi parti civili in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore TH ST, danni liquidati in L. 200.000.000 per quest'ultimo ed in L. 75.000.000 ciascuno per i primi, nonché alla rifusione in favore degli stessi delle spese e compensi del giudizio, in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 590 co. III c.p., che gli era stato contestato per avere cagionato al TH ST lesioni personali gravi per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale consistite nel circolare, il 4/V/'90, alla guida della moto "Honda 650", targata FI 342-486, contromano, percorrendo una corsia riservata, agli autobus, al taxi ed al mezzi di soccorso, nel non rallentare ed, all'occorrenza, fermarsi, così investendo il detto TH ES che si trovava a fianco delle vetture parcheggiate lungo il marciapiede, in procinto di attraversare la sede stradale. A seguito dei impugnazione propostavi dall'imputato, detta decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 18/X/'96 poi annullata, con rinvio, dalla quarta sezione penale di questa Corte Suprema, per difetto di motivazione in ordine all'escluso concorso di colpa della vittima.
In sede di rinvio altra sezione della Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27/X/'97, riteneva il concorso di colpa della vittima nella misura del 15%; dichiarava prevalenti, sull'aggravante, le circostanze attenuanti generiche già riconosciute all'imputato; riduceva a L. 400.000 di multa la pena allo stesso inflitta;
condannava il medesimo alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese e compensi del giudizio e confermava, nel resto, la impugnata decisione, ritenendo che lo incidente stradale di che trattasi si fosse verificato a causa della elevata velocità tenuta dal motociclista imputato, della scarsa attenzione da costui prestata alla strada e della mancata precedenza data dal pedone alla moto.
Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per Cassazione il ES e le parti civili, chiedendone l'annullamento per difetto ed illogicità di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, al ritenuto, concorso di colpa della vittima ed alla misura di esso.
Con nota depositata il 7/IV/'98 il difensore delle parti civili costituite ha prodotto l'atto con il quale in data 23/III/'98 EL ST e OB HI hanno rimesso, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore TH, la querela presentata il 27/VII/'90 a carico del ES, dichiarando di essere stati integralmente risarciti dei danni loro causati dall'incidente stradale per cui è processo.
Con successivo atto del 6/VII/'98 il ES ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Firenze in data 17/III/'95 MA ES veniva condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestatagli, alla pena di L. 600.000 di multa ed al risarcimento dei danni in favore di ST EL e OB HI, costituitisi parti civili in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore TH ST, danni liquidati in L. 200.000.000 per quest'ultimo ed in L. 75.000.000 ciascuno per i primi, nonché alla rifusione in favore degli stessi delle spese e compensi del giudizio, in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 590 co. III c.p., che gli era stato contestato per avere cagionato al TH ST lesioni personali gravi per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale consistite nel circolare, il 4/V/'90, alla guida della moto "Honda 650", targata FI 342486, contromano, percorrendo una corsia riservata agli autobus, al taxi ed al mezzi di soccorso, nel non rallentare ed, all'occorrenza, fermarsi, così investendo il detto TH ES che si trovava a fianco delle vetture parcheggiate lungo il marciapiede, in procinto di attraversare la sede stradale. A seguito dei impugnazione propostavi dall'imputato, detta decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza del 18/X/'96 poi annullata, con rinvio, dalla quarta sezione penale di questa Corte Suprema, per difetto di motivazione in ordine all'escluso concorso di colpa della vittima.
In sede di rinvio altra sezione della Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27/X/'97, riteneva il concorso di colpa della vittima nella misura del 15%, dichiarava prevalenti, sull'aggravante, le circostanze attenuanti generiche già riconosciute all'imputato; riduceva a L. 400.000 di inulta la pena allo stesso inflitta;
condannava il medesimo alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese e compensi del giudizio e confermava, nel resto, la impugnata decisione, ritenendo che lo incidente stradale di che trattasi si fosse verificato a causa della elevata velocità tenuta dal motociclista imputato, della scarsa attenzione da costui prestata alla strada e della mancata precedenza data dal pedone alla moto.
Avverso tale ultima decisione hanno proposto ricorso per Cassazione il ES e le parti civili, chiedendone l'annullamento per difetto ed illogicità di motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, al ritenuto concorso di colpa della vittima ed alla misura di esso.
Con nota depositata il 7/IV/'98 il difensore delle parti civili costituite ha prodotto l'atto con il quale in data 23/III/'98 EL ST e OB HI hanno rimesso, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore TH, la querela presentata il 27/VII/'90 a carico del ES, dichiarando di essere stati integralmente risarciti dei danni loro causati dall'incidente stradale per cui è processo.
Motivi della decisione
Il ricorso delle parti civili va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo esse ritualmente dichiarato di essere state integralmente risarcite dei danni, che con la costituzione in seno al presente processo avevano chiesto, e rimesso la querela a suo tempo proposta contro l'imputato.
Come è noto l'interesse all'impugnazione deve essere "concreto ed attuale" (v. conf, Cass. Sez. Un. 11/V/'92, Amato) e l'avvenuto risarcimento dei danni ha fatto venire meno l'interesse delle parti civili al ricorso proposto per la rimozione e modifica della sentenza impugnata.
Poiché detto interesse è venuto meno in epoca successiva alla proposizione della impugnazione, alla declaratoria di inammissibilità di questa a norma dell'art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p. non segue la condanna degli impugnanti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo configurabile alcuna ipotesi di soccombenza (v. conf. ord. Cass. Sez. Un. 6/XII/'96, Vitale). In ordine al ricorso del ES la Corte preliminarmente rileva che il reato del quale egli è chiamato a rispondere si è prescritto il 4/XI/'97, essendo in tale data spirato il termine massimo all'uopo previsto dalla legge.
Tale causa di estinzione è operante perché intervenuta in epoca precedente a quella conseguente alla remissione della querela, verificatasi il 23/III/'98.
In conseguenza la decisione impugnata, dalla cui motivazione non emergono elementi che consentano la assoluzione dell'imputato nel merito a norma dell'art. 129 c.p.p., deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per detta causa.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da EL ST e OB HI, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore TH, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze, in data 17/X/'97, nei confronti di MA ES ed annulla senza rinvio detta sentenza, essendo il reato a costui ascritto estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 1998