Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15699
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Sentenza 30 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull'art. 275, comma 3, c.p.p., sottolineando che la presunzione di attualità delle esigenze cautelari per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. deve tener conto anche del lasso temporale trascorso. Per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto che ne dimostrino l'attualità, non potendo basarsi solo sulla presunzione. La prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione o alla data dei reati fine, ma alla possibile commissione di delitti espressione della medesima professionalità e inserimento criminale. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, valorizzando il lasso temporale di circa tre anni, l'assenza di elementi sintomatici di persistente pericolosità, un unico precedente specifico risalente al 2018 (lieve entità) e ulteriori condanne per reati diversi commessi nel 2017 e 2018, ad eccezione di una condanna per rissa e lesioni nel 2023. Ha altresì escluso che una nota dei Carabinieri fosse idonea a dimostrare l'attualità operativa del sodalizio, non emergendo collegamenti con gli indagati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15699
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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