CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15699 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo Nel procedimento a carico di AE IH CA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Palermo. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Bonafede Chiara, in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale del riesame, in accoglimento del gravame proposto dall'indagato, ritenuta la cessazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15699 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: AMOROSO AR IS Data Udienza: 27/02/2026 ottobre 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di HA IH CA, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), per avere, in concorso con più di dieci persone, partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti facente capo a ET Vito, con il ruolo di vedetta e di pusher, nonché per avere commesso, in concorso con ET RE, il delitto-fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c) mediante la cessione, nella qualità di pusher, di sostanza stupefacente del tipo crack. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale del riesame, pur condividendo il quadro di gravità indiziaria delineato dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha escluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato in capo all'indagato. Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, ignorato gli indici, gravi concreti e specializzanti, che connotanti la persistenza delle esigenze cautelari dell'associazione criminale evidenziati dal Gip nell'ordinanza applicativa della misura custodiale (nel caso di specie gli arresti domiciliari); avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato valorizzando il lasso temporale intercorso tra il tempo della commissione dei reati e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale iato temporale è stato colmato dall'inserimento in atti di due distinte note di polizia (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025) in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento;
avrebbe altresì erroneamente fatto coincidere la cessazione dell'attività dell'associazione con la data dell'aprile 2022, invece riferita alla data di cessazione delle attività intercettive e comunque non considerabile periodo "datato"; infine non avrebbe debitamente considerato che, a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti di uno dei componenti dell'associazione criminale, Lo Voi DA, in data 5 novembre 2025, si rendeva nuovamente responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, venendo tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo poiché trovato in possesso di tredici bustine contenenti hashish e di una bustina contenente undici dosi di cocaina. Tale episodio, seppur indirettamente avrebbe dovuto essere considerato idoneo a corroborare in modo significativo l'attualità 2 delle esigenze cautelari sottese alla persistente operatività dell'associazione contestata. Quanto alla specifica posizione di AE IH CA, pienamente inserito nella compagine associativa e imputato per un reato fine, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare, ai fini del pericolo di recidiva, il precedente specifico in materia di stupefacente cui l'indagato è gravato oltre che gli ulteriori precedenti penali risultati suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex 2 multis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente. A ciò va aggiunto, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma 3 ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. 2. Dall'applicazione di tali principi nel caso di specie, emerge la manifesta infondatezza del ricorso. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione non manifestamente illogica per giustificare la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari;
pur avendo espressamente premesso di condividere il percorso argomentativo del giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di CU, ha escluso la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando, a tal fine, il significativo lasso temporale di circa tre anni intercorso tra la commissione dei fatti e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, periodo nel quale non è emerso alcun elemento sintomatico di una persistente pericolosità sociale dell'indagato, indicato quale vedetta del sodalizio. Ha, inoltre, ritenuto che la prognosi di pericolosità non potesse fondarsi sulla personalità dell'indagato, gravata da un unico precedente specifico risalente al 2018, sussunto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché da ulteriori condanne per reati di diversa specie commessi nel 2017 e nel 2018, ad eccezione della più recente condanna per i reati di rissa e lesioni personali, commessi nel 2023. Ha, infine, escluso che la nota della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo del 9 aprile, richiamante l'attuale presenza di una piazza di spaccio nel quartiere Mazara, fosse di per sé idonea a dimostrare l'attualità operativa del sodalizio oggetto di contestazione, non risultando coinvolti nell'attività di spaccio alcuno degli odierni indagati, né emergendo dalla stessa elementi idonei a ritenere che l'attività di spaccio in questione fosse in qualche modo riconducibile, neppure sotto il profilo della tolleranza di uno smercio di stupefacenti sul territorio, al gruppo criminale facente capo a Ing rassetto Vito. 3.
Per questi motivi
il dicorso deve essere dichiarato inammissibile. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 27/02/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Bonafede Chiara, in difesa del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 31 ottobre 2025, il Tribunale del riesame, in accoglimento del gravame proposto dall'indagato, ritenuta la cessazione delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione del reato, annullava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15699 Anno 2026 Presidente: DI STASI ANTONELLA Relatore: AMOROSO AR IS Data Udienza: 27/02/2026 ottobre 2025, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di HA IH CA, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a), per avere, in concorso con più di dieci persone, partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti facente capo a ET Vito, con il ruolo di vedetta e di pusher, nonché per avere commesso, in concorso con ET RE, il delitto-fine di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo c) mediante la cessione, nella qualità di pusher, di sostanza stupefacente del tipo crack. 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo, articolando un unico motivo, con il quale deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale del riesame, pur condividendo il quadro di gravità indiziaria delineato dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, ha escluso la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato in capo all'indagato. Il Tribunale avrebbe, in primo luogo, ignorato gli indici, gravi concreti e specializzanti, che connotanti la persistenza delle esigenze cautelari dell'associazione criminale evidenziati dal Gip nell'ordinanza applicativa della misura custodiale (nel caso di specie gli arresti domiciliari); avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato valorizzando il lasso temporale intercorso tra il tempo della commissione dei reati e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, omettendo di considerare che tale iato temporale è stato colmato dall'inserimento in atti di due distinte note di polizia (9 aprile 2024 e 18 giugno 2025) in cui si è dato conto della piena operatività criminale, nel corso del tempo, di molti degli indagati del procedimento;
avrebbe altresì erroneamente fatto coincidere la cessazione dell'attività dell'associazione con la data dell'aprile 2022, invece riferita alla data di cessazione delle attività intercettive e comunque non considerabile periodo "datato"; infine non avrebbe debitamente considerato che, a poche ore dalla sostituzione della misura cautelare disposta nei confronti di uno dei componenti dell'associazione criminale, Lo Voi DA, in data 5 novembre 2025, si rendeva nuovamente responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, venendo tratto in arresto dal Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo poiché trovato in possesso di tredici bustine contenenti hashish e di una bustina contenente undici dosi di cocaina. Tale episodio, seppur indirettamente avrebbe dovuto essere considerato idoneo a corroborare in modo significativo l'attualità 2 delle esigenze cautelari sottese alla persistente operatività dell'associazione contestata. Quanto alla specifica posizione di AE IH CA, pienamente inserito nella compagine associativa e imputato per un reato fine, il Tribunale avrebbe errato nel non considerare, ai fini del pericolo di recidiva, il precedente specifico in materia di stupefacente cui l'indagato è gravato oltre che gli ulteriori precedenti penali risultati suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi conto anche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (ex 2 multis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153; Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv. 267160). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Dunque, deve riconoscersi, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, la necessità di valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi - quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto - con l'ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo - al pari degli altri elementi - un fattore necessario, ma non sufficiente. A ciò va aggiunto, sempre in tema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine dell'associazione stessa, ma 3 ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (ex multis, Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 04/05/2018, Rv. 273435). Si conferma, dunque, la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto dell'eventuale continuità tra reato associativo e reati-fine, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo di uno degli elementi rilevanti, con la conseguenza che la semplice rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione di cui sopra. 2. Dall'applicazione di tali principi nel caso di specie, emerge la manifesta infondatezza del ricorso. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione non manifestamente illogica per giustificare la sussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari;
pur avendo espressamente premesso di condividere il percorso argomentativo del giudice per le indagini preliminari in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di CU, ha escluso la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, valorizzando, a tal fine, il significativo lasso temporale di circa tre anni intercorso tra la commissione dei fatti e il momento della valutazione delle esigenze cautelari, periodo nel quale non è emerso alcun elemento sintomatico di una persistente pericolosità sociale dell'indagato, indicato quale vedetta del sodalizio. Ha, inoltre, ritenuto che la prognosi di pericolosità non potesse fondarsi sulla personalità dell'indagato, gravata da un unico precedente specifico risalente al 2018, sussunto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché da ulteriori condanne per reati di diversa specie commessi nel 2017 e nel 2018, ad eccezione della più recente condanna per i reati di rissa e lesioni personali, commessi nel 2023. Ha, infine, escluso che la nota della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo del 9 aprile, richiamante l'attuale presenza di una piazza di spaccio nel quartiere Mazara, fosse di per sé idonea a dimostrare l'attualità operativa del sodalizio oggetto di contestazione, non risultando coinvolti nell'attività di spaccio alcuno degli odierni indagati, né emergendo dalla stessa elementi idonei a ritenere che l'attività di spaccio in questione fosse in qualche modo riconducibile, neppure sotto il profilo della tolleranza di uno smercio di stupefacenti sul territorio, al gruppo criminale facente capo a Ing rassetto Vito. 3.
Per questi motivi
il dicorso deve essere dichiarato inammissibile. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, in data 27/02/2026