Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In tema di provvedimenti del questore resi per ragioni di ordine pubblico, in relazione a turbative nelle manifestazioni sportive, il controllo giurisdizionale in sede di convalida sulla legittimità formale del provvedimento amministrativo si estende alla competenza territoriale dell'organo che lo ha emesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2005, n. 43992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43992 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 10/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01225
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO AN - Consigliere - N. 022044/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CC VA N. IL 30/09/1973;
avverso ORDINANZA del 23/12/2004 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
lette le conclusioni del P.G. inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
Con decreto dell'8 ottobre 2003 il Questore di Napoli, premesso che nei confronti di CO AN per gli incidenti occorsi in occasione della partita di calcio Avellino-Napoli era stato adottato un provvedimento di fermo da parte della Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di una serie di reati - devastazione, saccheggio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere - gli faceva divieto di assistere per anni tre alle partite del Napoli imponendogli altresì di presentarsi in occasione delle stesse ad un comando di polizia. Con atto del 23 dicembre 2004 il GIP del tribunale di Napoli convalidava il provvedimento. Il prevenuto propone personalmente ricorso per Cassazione denunziando:
difetto di competenza. Il questore competente era quello del luogo in cui si erano verificati gli incidenti e dunque il Questore di Avellino;
il provvedimento è stato convalidato decorse le previste 48 ore dalla notifica all'interessato; la notifica stessa è avvenuta oltre un anno dopo l'adozione del provvedimento da parte del Questore;
manca una adeguata motivazione della convalida così come richiesto da ultimo da Cass. SS.UU. del 27 ottobre/12 novembre 2004 n. 44273. Intervenendo il Procuratore generale presso questa Corte chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso merita di essere accolto per quanto di seguito viene specificato. Posto che gli incidenti in relazione ai quali è stata ritenuta la responsabilità dell'indagato si sono verificati ad Avellino, competente ad adottare i provvedimenti di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1 e 2, come successivamente modificata sarebbe stato il Questore di quella città. In tal senso è l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema come risulta ex multis da Cass. sez. 1, 20 gennaio 2004 n. 1338. Il provvedimento, adottato dal Questore di Napoli, è stato pertanto emesso da autorità territorialmente incompetente. Nè vale a sanarne l'irritualità la circostanza che è stato adottato nella scia di un provvedimento di fermo della Procura della Repubblica avellinese. Piuttosto si pone il problema di stabilire se l'accertato vizio di incompetenza territoriale si risolva in un vero e proprio difetto di competenza sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria o dia invece luogo semplicemente ad una questione di legittimazione, interna alla organizzazione amministrativa e quindi sindacabile solo nelle sedi amministrative.
In questo secondo senso si è orientata Cass. sez. 1, 19 dicembre 2003 n. 48845. L'orientamento stesso peraltro non tiene adeguatamente conto del fatto che la competenza del Questore trascina con sè e determina quella del PM che deve richiedere la convalida e conseguentemente, in ultima analisi, quella del GIP. Il che significa che quello che poteva essere un problema di mera organizzazione interna dell'apparato amministrativo, estraneo alla necessità di un controllo giurisdizionale, finisce con l'attingere fondamentali principi giuridici, addirittura quello del giudice naturale, con il risultato di richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per il consueto controllo giurisdizionale. Tanto ciò è vero che la stessa Corte Suprema in altra, successiva occasione si è orientata diversamente adottando una pronuncia - cui questo Collegio intende, per le ragioni appena dette, attenersi - con la quale ha affermato che il controllo del giudice sulla legittimità formale del provvedimento amministrativo si estende alla competenza territoriale dell'organo che l'ha emesso (Sez. 1, 3 dicembre 2003 n. 46342, la cui camera di consiglio è successiva a quella della sentenza prima citata).
Sotto tale profilo pertanto l'impugnato provvedimento deve essere annullato atteso che non avrebbe dovuto convalidare la misura preventiva adottata dal Questore, caratterizzata dalla indicata illegittimità.
Restano assorbite le altre questioni che il ricorso solleva sulla legittimità della convalida.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005