CASS
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2025, n. 34345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34345 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent.1231/2025 ON AC Ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 29/01/2025; letta la memoria della difesa del ricorrente, avv. Nunzio Citrella, in data 03/09/2025. RITENUTO IN FATTO 1. GR LO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania ha sostanzialmente confermato l’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all’art. 646 cod. pen., deducendo: 2) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ricorrendone i presupposti;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34345 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/09/2025 1.1. In via logica, è prioritario l’esame del motivo terzo, concernente la sussistenza dell’errore scusabile ex art. 47, terzo comma, cod. pen., che escluderebbe la punibilità.
1.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha congruamente motivato sul punto evidenziando l’insussistenza dei presupposti per invocare l’errore scusabile essendo chiaro al GR che la titolarità e la gestione dei mobili dell’associazione non gli spettasse, quantomeno in via esclusiva, trattandosi di beni riconducibili all’ANUU (Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale) provinciale sulla base dei contratti di comodato del 2010 e del 2015 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
2. Fondati sono, invece, sia il primo che il secondo connesso motivo. Dal momento che, dalla sentenza impugnata, non è possibile evincere, in assenza di accertamenti di merito, la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, occorre annullare la sentenza impugnata con rinvio, per il relativo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/09/ 2025 Il Consigliere est. Il Presidente LU IE RE NO
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34345 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/09/2025 1.1. In via logica, è prioritario l’esame del motivo terzo, concernente la sussistenza dell’errore scusabile ex art. 47, terzo comma, cod. pen., che escluderebbe la punibilità.
1.2. Nella fattispecie, la Corte di appello ha congruamente motivato sul punto evidenziando l’insussistenza dei presupposti per invocare l’errore scusabile essendo chiaro al GR che la titolarità e la gestione dei mobili dell’associazione non gli spettasse, quantomeno in via esclusiva, trattandosi di beni riconducibili all’ANUU (Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’Ambiente Naturale) provinciale sulla base dei contratti di comodato del 2010 e del 2015 (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
2. Fondati sono, invece, sia il primo che il secondo connesso motivo. Dal momento che, dalla sentenza impugnata, non è possibile evincere, in assenza di accertamenti di merito, la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, occorre annullare la sentenza impugnata con rinvio, per il relativo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23/09/ 2025 Il Consigliere est. Il Presidente LU IE RE NO