Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di prevenzione di infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà di cui all'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, D.Lgs. n. 758 del 1994, potendo essere esercitata non soltanto quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista da detto decreto, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 9
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 23849/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RI nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 5 ottobre 2010 del tribunale di Roma;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;
un diritto, per l'imputato, l'avvocato DE PROPRIS Francesco;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NI AN era imputata, nella qualità di responsabile della ditta Mea Costruzioni srl: a) del reato p.e p. dal D.P.R. n.164 del 1956, artt. 24 e 77, sub a), in quanto lungo tutto il perimetro interno del 2 e del 3 impalcato la parapettatura era risultata incompleta o totalmente mancante con una distanza dalla muratura superiore a 20 cm., offrendo la possibilità di caduta del lavoratore verso il vuoto;
b) del reato p. e p. dal D.P.R. n. 164 del 1956, artt.69 e 77, sub c), in quanto la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era priva di parapetti.
Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, la NI veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati meglio descritti in rubrica.
Il tribunale di Roma con sentenza del 5 ottobre 2010 - 25 ottobre 2010 dichiarava l'imputata colpevole e la condannava alla pena di Euro 1500 di ammenda.
Riteneva il tribunale che sussistessero i presupposti per dichiarare l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti. Ed invero, dall'escussione del teste, ufficiale di p.g. in servizio presso il dipartimento di prevenzione della competente ASL, e dal verbale di ispezione già acquisito al fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p., emergeva che in data 2.8.2007, in occasione di un accesso effettuato presso il cantiere della ditta Mea Costruzioni sito in via Roncoferraro 15, risultava che era in atto la realizzazione di un edificio a tre piani con allestimento di un ponteggio lungo tutte le parti perimetrali. Furono verificate entrambe le violazioni in contestazione, con evidente pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori (la parapettatura era incompleta o a tratti mancante con una distanza dal muro superiore ai 20 cm, in aperta violazione della normativa antinfortunistica;
la scala di collegamento tra i piani dell'edificio era invece del tutto priva dei necessari parapetti). Furono date le prescrizioni, risultate poi puntualmente adempiute, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenne in data 30.11.2007, ossia ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di ammissione al pagamento in misura ridotta avvenuto il 22.8.2007 a mani della NI.
2. Avverso questa pronuncia l'imputata propone ricorso per cassazione con un motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in un solo motivo, la ricorrente lamenta che il tribunale non ha fatto corretta applicazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, artt. 21-24, non ritenendo estinti il reato nonostante essa ricorrente avesse tempestivamente e correttamente adempiuto alla prescrizione impartita le dall'organo di vigilanza in ordine all'adeguamento dei parapetti delle impalcature e delle scale.
2. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata da atto dell'intervenuto pagamento della somma a titolo di oblazione dopo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'organo di vigilanza. Nondimeno ha ritenuto che tale pagamento non valesse a estinguere il reato perché fatto dopo il termine di 30 giorni.
Tale valutazione è corretta: il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell'organo di vigilanza. Spirato il termine per l'oblazione agevolata, non era comunque preclusa alla ricorrente l'oblazione prevista dall'art. 162 bis c.p., per le contravvenzioni punite con pene alternative,
oblazione alla quale la ricorrente non ha chiesto di essere ammessa. In proposito questa corte (Cass., Sez. 3, 11 febbraio 2010 - 24 marzo 2010, n. 11265) ha già affermato che la speciale causa estintiva dei reati contravvenzionali in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, contemplata dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, non opera nel caso in cui il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avvenga oltre il previsto termine di giorni trenta, in quanto quest'ultimo ha natura perentoria e non ordinatoria.
Per l'applicabilità dell'oblazione prevista dall'art. 162 bis codice penale v. Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2007 - 29 novembre 2007, n.
44369 ) che ha precisato che in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, art. 24, comma 3, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012