Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 0 1 701/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3911/99 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Presidente Mileo Cron.4330 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Guido Vidiri Consigliere Ud. 24 ot- Dott. Arcangelo De Biase Consigliere tobre 2001 Dott. Bruno Balletti Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Società Locafit - Locazione Macchinari Industriali S.p.A., eletti- vamente domiciliata in Roma, via Ciro Menotti n. 24, presso l'avv. prof. Rosario Flammia che, unitamente all'avv. Giuseppe Manca, la rap- presenta e difende giusta delega in atti;
4063 ricorrente
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Fa- brizio Correra e Rina Sarto che lo rappresentano e difendono giusta 1 1 delega in atti;
- intimato costituito con procura- e
contro
I.N.P.D.A.I., Istituto Nazionale per la Previdenza dei Dirigenti Aziendali;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1609/98, decisa il 28 gennaio 1998 e pub- blicata il 21 febbraio 1998, resa dal Tribunale di Milano nel pro- cedimento n. 377/97 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito l'avv. Rosario Flammia nell'interesse della ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, ha concluso per il rigetto del primo e del terzo motivo e per l'accoglimento del secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 31 marzo 1994, la Società Locafit Locazione Macchinari Industriali S.p.A. (di seguito indicata per brevità co- me società Locafit) conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano 1'I.N.P.S. e l'I.N.P.D.A.I., al fine di accertare l'inquadramento ai fini previdenziali di essa attrice nel settore terziario, con decorrenza dal marzo 1989, come stabilito con sen- tenza dello stesso Giudice, n. 309 del 30 gennaio 1992, passata in giudicato. Chiedeva conseguentemente la condanna dell'I.N.P.D.A.I. a resti- 2 1 tuire in favore dell'I.N.P.S. le contribuzioni ricevute nel perio- do dal marzo 1989 al marzo 1992 e dell'I.N.P.S. a restituire le somme percepite per assicurazione contro le malattie, in assenza di prestazione a carico dell'Istituto. -1780 in data 18 aprile 30 Il Giudice adito, con sentenza n. maggio 1996, accoglieva la domanda. Interponeva appello l'I.N.P.S. e in esito il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1609/98, emessa in data 28 gennaio - 21 febbraio 1998, accoglieva in parte il gravame e così disponeva, per quanto ancora rileva in questa sede: dichiarava dovuti all'I.N.P.S. i contributi, le somme aggiuntive e gli interessi rispetto agli im- porti contributivi pagati all'I.N.P.D.A. I. per il periodo da set- tembre a febbraio 1989, nonché le differenze contributive rispetto agli importi pagati allo stesso Ente per il periodo da marzo 1989 a marzo 1992, avuto riguardo alle maggiori aliquote previste per il settore terziario;
dichiarava dovuta secondo l'inquadramento nel settore terziario la contribuzione di malattia degli impiega- ti. A sostegno della decisione osservava che la sentenza n. 309/1992 del Pretore di Milano con la quale si era stabilito l'inquadramento della società Locafit nel settore terziario non indicava in dispositivo la data di decorrenza e nessun effetto po- teva avere l'indicazione in parte motiva della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88 (28 marzo 1989), dovendosi invece aver riguardo alla domanda, la quale si riferiva al periodo 3 Л successivo al settembre 1988. Affermava essersi formato al riguar- do il giudicato, nei termini assunti dall'Istituto, il cui appello sul punto risultava quindi fondato. Dichiarava dovute sulle conseguenti differenze contributive le somme aggiuntive ex lege 29 febbraio 1988 n. 48, derivanti automa- ticamente dall'inadempimento. Affermava esser dovuti i contributi di malattia in favore del- l'I.N.P.S. pur se la società Locafit aveva provveduto direttamente ad erogare le prestazioni ai dipendenti, rilevando che tale situa- zione doveva se mai esser fatta valere sul piano della compensa- zione dei rispettivi crediti. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne la società Locafit con atto notificato in data 17 - 18 feb- braio 1999 e deduce tre motivi. L'I.N.P.S. si costituisce col deposito di procura. l'I.N.P.D.A.I. è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo si denuncia, con riferimento implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione sul punto della decor- renza dell'inquadramento nel settore terziario. Si afferma che il giudizio conclusosi con la sentenza del Pretore di Milano, passata in giudicato, riguardava il mero accertamento del settore di inquadramento, non già la decorrenza dello stesso. Questa dovrebbe quindi risalire all'entrata in vigore della legge, unica fonte della statuizione pretorile. л 14 La censura non è fondata. Il Tribunale ha preso le mosse dal dato obbiettivo che la sentenza del Pretore di Milano, n. 309/92, resa inter partes, accerta la sussistenza degli elementi che giustificano l'inquadramento della società Locafit nel settore terziario, ma non indica in dispositivo la decorrenza di tale inquadramento. Ha quindi osservato che la precisazione che si rinviene nella par- te motiva di detta sentenza, esser tale decorrenza operante dalla data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, devesi considerare inesistente in quanto volta a integrare il dispositi- vo. Ha affermato che la statuizione pretorile va invece "collegata al- la domanda, la quale si riferiva al periodo dall'1 settembre 1998" ed ha quindi interpretato detta statuizione nel senso che l'inquadramento viene accertato con decorrenza da tale data, con esclusione del periodo anteriore ed inclusione di quello successi- VO, senza limitazione ulteriore. Trattasi di interpretazione del giudicato esterno fondata sui due principi di diritto indubbiamente esatti, che nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza non può essere integrato o modifi- cato con la motivazione, che la sentenza va intesa in funzione della domanda introduttiva, atteso l'obbligo per il giudice di de- cidere su ogni aspetto della stessa e mai al di fuori di essa. Detta lettura della sentenza n. 309/92 del Pretore di Milano è in- sindacabile in sede di legittimità, siccome sorretta da argomen- 5 tazione adeguata e coerente, posto che l'interpretazione dei limi- ti e del contenuto del giudicato esterno spetta esclusivamente al A giudice del merito e può essere censurata dinanzi al Supremo Col- legio solo per vizio di insufficiente o scorretta motivazione (ex pluribus Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15950, Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2000, n. 15950, Cass. civ., sez. II, 9 dicembre 1999, n. 13749, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1997, n. 6036, Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1997, n. 6036, Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1996, n. 7264, Cass. civ., sez. lav., 10 giu- gno 1995, n. 6559, Cass. civ., sez. I, 24 agosto 1994, n. 7488, Cass. civ., sez. I, 20 luglio 1995, n. 7891, Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 1994, n. 10935, Cass. civ., sez. II, 28 settembre 1994, n. 7890, Cass. civ., 25 marzo 1987, n. 2932, Cass. civ., luglio 1987, n. 5933). Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, non- ché, con riferimento implicito al n. 3 dell'art. 360 cpc, la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 1189 cc. Si osserva che non sono dovute le somme aggiuntive qualora il pa- gamento sia stato effettuato al creditore apparente. La censura non è fondata. Non ignora il Collegio l'orientamento già espresso in numerose pronunce di questa Corte di legittimità per cui "l'art. 1189 cc a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare 6 n legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere inter- pretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contribu- tive nei confronti degli enti previdenziali, atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposi- zione, particolarmente intensa nei casi in cui la parte de- bitrice (persona fisica e giuridica), proprio per la natu- ra pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità; ne consegue che, determinando il pagamento del creditore appa- rente una estinzione dell'obbligazione - per cui viene meno sanzionabileconfigurabilità di un inadempimento civilmente la non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni - previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi" (Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 1996, n. 4637, conf. Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 1996, n. 2974, Cass. civ., sez. lav., 20 maggio 1996, n. 4637, Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 1995, n. 679). Nel caso in esame peraltro il Collegio di Merito ha dichiarato do- vute all'I.N.P.S. le differenze di contributi per i dirigenti ri- spetto agli importi contributivi pagati all'I.N.P.D.A.I., nonché le somme aggiuntive sulle differenze stesse. 7 1 Trattasi quindi di importi mai versati dalla ricorrente, per i quali non possono essere invocati i principi dettati all'art. 1189 cc in tema di pagamento effettuato in buona fede al creditore ap- mentre l'obbligo di pagare le somme aggiuntive derivaparente, sic et simpliciter dall'inadempimento parziale. Col terzo motivo si denuncia, con riferimento implicito al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia, non- ché, con riferimento implicito al n. 3 dell'art. 360 cpc, la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2110 CC. Si afferma che l'obbligo di erogare l'indennità di malattia può essere assunto direttamente dal datore di lavoro e in tal caso l'I.N.P.S. nulla può pretendere. Si richiama il principio per cui i contributi di malattia, ancorchè obbligatori, hanno natura assicurativa e sono pertanto dovuti in relazione alla copertura di un rischio. La censura non è fondata poiché i principi invocati non hanno at- tinenza con il caso in esame. La società Locafit non ha provveduto al pagamento in favore dell'I.N.P.D.A.I. dei contributi malattia siccome non dovuti per i Dirigenti assicurati presso detto Istituto, sul presupposto di un inquadramento nel settore dell'industria. Mutato l'inquadramento al settore terziario, vale il regime con- tributivo proprio di detto settore anche per il personale dirigen- ziale. E non si può affermare che è mancato il rischio assicurativo a ca- 8 rico dell'I.N.P.S. posto che, mutato l'inquadramento, i lavoratori acquisiscono il diritto al trattamento previsto dal nuovo regime assicurativo con decorrenza dalla data di variazione e quindi l'Istituto viene ad assumere appunto l'obbligo di far fronte al pagamento dell'indennità di malattia anche per il pregresso, nei limiti della prescrizione, ed ha quindi diritto ad incassare i re- lativi contributi. Sempre a seguito del mutato inquadramento, i pagamenti effettuati a tale titolo dal datore di lavoro in favore dei dipendenti risul- tano non dovuti e danno titolo a richiedere all'I.N.P.S. il rim- borso delle somme erogate, in base alle regole dettate all'art. 2036 cc per l'indebito soggettivo. Esatto è quindi il rilievo del Tribunale nel senso che la società Locafit non ha fatto valere nel presente giudizio tale causa pe- tendi, non avendo esperito azione al riguardo e non avendo eccepi to la compensazione per gli importi erogati. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Si ravvisano giusti motivi per l'integrale compensazione spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Shill Compensa le spese del giudizio di legittimità. IL CANCELLIERE Roma, 24 ottobre 2001 IL PRESIDENTE :Vincenzo Meiles Depositato in Cancellería -7 FEB. 2002 oggi, IL CONSIGLIERE ESTENSORE Allover fo IL CANCELLIERE