Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula "A" 5 REPUBBLICA ITALIANA 0 Reg. gen. n. / 100 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 Ud. 29. 1. 2003 9 LA CORTE SUPREMA 6 oggetto: lavoro 5 40412621 ONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Sergio Mattone Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere *Rel.
3. Dottor Alberto Spanò Consigliere 4. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere L Bruno Balletti 5. Dottor. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettiva- mente domiciliata in Roma in via Santa Maria Mediatrice 1 presso lo studio dell'avvocato Federico Bucci, che la rap- 556 presenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
TO NI, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Angelo To- maselli;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania del 19 maggio 2000, depositata il 5 giugno 2000, numero 2808, r.g. 2969/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 2003 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor V, che ha concluso per it w ill? ut mense;
Svolgimento del processo: - premessoCon ricorso del 5 luglio 1991, TO NI che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato fino al 27 dicembre 1990, contraendo nel corso di tale periodo plurine infermità artrosiche, ve- nendogli peraltro negato il riconoscimento della loro dipen- denza da causa di servizio convenne in giudizio, avanti il pretore di Catania, la società datrice di lavoro, chiedendo che, previo l'accertamento della riconducibilità delle na- lattie al servizio svolto, la stessa venisse condannata alla corresponsione di somme a titolo di equo indennizzo. Costi- tuitosi il contraddittorio, il pretore, aderendo al parere espresso dal consulente tecnico di ufficio, rigettò la do- manda, che è stata invece accolta dal tribunale, all'esito del giudizio di appello, con la sentenza sopra indicata. Il giudice di secondo grado ha ritenuto di dovere condividere le opposte conclusioni cui era pervenuta la seconda indagine medico-legale da esso disposta e ha quindi dichiarato che le 2 infermità dalle quali il TO era affetto dipendevano da causa di servizio con decorrenza dal 24 ottobre 1988 ed era- no ascrivibili alla ottava categoria della tabella A. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Ferrovie dello Stato con ricorso sostenuto da un motivo, il- lustrato con memoria, al quale l'intimato resiste con con- troricorso. Motivi della decisione: Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità del con- troricorso per la tardività della sua notificazione (21 mar- zo 2001) rispetto alla data di proposizione del ricorso (30 novembre 2000). 1Con l'unica ragione di censura denunciando omessa o insuf- ficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia la società ricorrente deduce che il tribunale ha acriticamente recepito le conclusioni del con- sulente tecnico nominato nel secondo grado senza in alcuna maniera fornire ragione del perchè dovessero considerarsi erronee quelle cui era invece pervenuto il consulente del primo grado del giudizio, essendo queste, diversamente dalle altre fondate su affermazioni meramente assertorie con- TT fortate da argomentazioni corrette sul piano scientifico e pienamente aderenti ai risultati degli accertamenti clinici. Inoltre, espone la ricorrente, il consulente tecnico, pur avendo prima affermato che la decorrenza del riconoscimento da causa di servizio delle infermità dovesse farsi risalire al 24 ottobre 1988, aveva poi concluso fissando la data in 3 questione al marzo 1999. La contraddizione sarebbe stata a- poditticamente sanata dal tribunale con l'accoglimento della decorrenza più favorevole. La censura è fondata nella sua prima parte. E invero, occor- re al proposito rilevare che la società ricorrente, sin dal- la fase amministrativa e poi nel resistere nel primo grado del giudizio di merito, non aveva contestato, per quanto ri- sulta dall'atto di impugnazione (di nessun ausilio è la scarna motivazione della sentenza del tribunale) che il Can- tone fosse affetto dalle infermità accertate a suo carico, ma piuttosto che queste potessero effettivamente ricondursi alla attività lavorativa prestata e quindi legittimare il riconoscimento del diritto a un equo indennizzo, incontesta- bilmente richiedendosi, anche per questo la sussistenza di un nesso di causalità sia pure meno intenso tra malattia - - e condizioni o natura del lavoro. Nella materia, questa Cor- te ha infatti costantemente affermato che la funzione dell'istituto dell'equo indennizzo è quella di compensare la perdita della integrità fisica, ossia l'invalidità perma- nente del lavoratore per le infermità da lui contratte per causa del servizio in cui abbia operato, sicchè non è suffi- ciente il mero manifestarsi di una malattia invalidante durante la prestazione di servizio, dovendo pur sempre sus- sistere un concreto nesso eziologico tra lo svolgimento lavorativa e la manifestazione o l'aggrava-dell'attività mento della malattia (per tutte, Cass., 18 novembre 1998, n. 11621). 4 E nella specie, il giudice del primo grado aveva rigettato la domanda del TO per la mancanza di prove - il cui o- nere incombeva evidentemente sul lavoratore in ordine alla connessione tra le condizioni di salute dello stesso e il servizio prestato. Fra questa perciò l'indagine che avrebbe dovuto compiere il tribunale, quella diretta cioè ad accertare se le risultanze istruttorie consentissero di ritenere erronea la decisione del pretore, mentre invece, recependo in maniera totalmente acritica le apodittiche osservazioni formulate dalla nuova consulenza medico-legale in punto di condizioni in cui sa- rebbe avvenuta la prestazione del lavoro e di insalubrità dell'ambiente, il giudice di appello, senza tenere conto al- cuno delle contrarie deduzioni della società Ferrovie dello Stato, ha ritenuto in maniera sostanzialmente immotivata che si fosse realizzato il presupposto richiesto per la conces- sione del beneficio. Della sentenza si impone quindi la cassazione con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Mes- sina che deciderà la causa nel rispetto del principio so- pra fissato circa la necessità, anche ai fini dell'equo in- dennizzo, di un nesso di causalità tra infermità e attività di lavoro, incombendo su colui che aziona la relativa doman- da fornire la relativa dimostrazione, non potendo ritenersi sufficienti a questo proposito mere asserzioni dell'interes- sato se contrastate da opposte deduzioni. Allo stesso giudice si demanda di provvedere, all'esito, an- 5 che sulle spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2003. наро насим Il presidente Il consigliere estensore .Tim. IL CANCEL Depositato in Cancelieria oggi.. QPR 2003 IL CANCELLIERĖ | wave A A AMPOSTA DI BOLLO, DI A STRO, E DA OGNI SPESA, TASSA HRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ELLA LEGGE 11-8-73 N. 533