Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 1
Integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del pubblico dipendente che violi l'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio, dal momento che, essendo l'orario di lavoro prestabilito in funzione delle esigenze dell'amministrazione, la sua violazione determina di per sè un danno per quest'ultima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta di un medico, assegnato al servizio di guardia medica, il quale poneva in essere prolungati ritardi, assenze ed allontanamenti dal luogo di lavoro, mediante apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non veritieri).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/06/2016, n. 34773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34773 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
34 7 7 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sent. n. sez. 1779 dott.ssa Matilde Cammino Presidente dott. Domenico Gallo Relatore PU 17/06/2016 dott.ssa Giovanna Verga R.G.N.2164/2015 dott.ssa Lucia Aielli dott. Giovanni Ariolli ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AD AS, nato a [...], il [...], avverso la sentenza n. 3548/2012 della Corte d'appello di Genova, sezione prima penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Luca Rinaldi, in sostituzione dell'avv. Andrea Cechini del foro di Genova, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30/9/2014, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del Tribunale di Genova, in data 13/10/2011, che aveva condannato AD AS alla pena di anni 3 di reclusione ed €. 1.250,00 di multa per i reati di truffa aggravata in danno dello Stato e interruzione di pubblico servizio. 1 лум 2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti;
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame: 1) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 331 e 640 c.p. e art. 8 D. lgs. 502/1992 con riguardo all'allontanamento o assenza dal servizio nel corso del turno di continuità assistenziale. Al riguardo si duole della inesistenza di interruzioni о turbamenti dell'attività sanitaria. E ciò per i seguenti motivi: i sanitari della Guardia medica operano quali meri sostituti dei medici di medicina generale e la loro attività non ha carattere di urgenza (di esclusivo appannaggio del Sevizio 118); non è richiesto al medico di essere presente nella sede assegnatagli per tutta la durata del turno ma egli deve solo essere reperibile, anche solo telefonicamente, in caso di necessità di un intervento, da effettuare comunque entro la fine del turno. Nel caso di specie il dott. AD ha sempre effettuato gli interventi richiesti;
non vi sarebbe stata, quindi, alcuna interruzione del pubblico servizio. 2) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 331, 640 c.p. e vizio di motivazione con riguardo al ritardo nella presentazione in servizio e all'allontanamento anticipato a fine turno di continuità assistenziale. Al riguardo la difesa fa notare la presenza di una prassi secondo la quale ogni medico che smontava dal turno attendesse l'arrivo del collega subentrante senza chiedere all'ASL il pagamento per le prestazioni effettuate oltre l'orario di servizio. Non si ravviserebbe dunque un danno, né di carattere economico né sotto l'aspetto della corretta erogazione del servizio all'utenza. 3) inosservanza delle norme processuali previste a pena di nullità in riferimento alla motivazione utilizzata dalla Corte per respingere il motivo di gravame tendente ad una riduzione della pena base e degli aumenti ex. 81 c.p. Al riguardo si duole che non vi è motivazione sulla richiesta di riduzione della pena base e degli aumenti per la continuazione nonostante la totale assenza di pregiudizio per i pazienti, il modesto danno patrimoniale 2 cagionato alla ASL e la regolare effettuazione degli interventi richiesti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto in parte fondato su motivi manifestamente infondati ed in parte fondato su motivi non consentiti nel giudizio per cassazione.
2. In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv.226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 3 лул (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis). Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove.
3. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice.
4. In particolare la Corte territoriale ha preso specificamente in considerazione le censure dell'appellante in ordine all'applicazione degli articoli 47 e 67 dell'Accordo Collettivo Nazionale ed ha correttamente rilevato che il richiamo all'art. 47 è del tutto in conferente, trattandosi di norma che disciplina i compiti del medico di base (il c.d. medico di famiglia), mentre del tutto diversi sono i compiti del medico di continuità assistenziale, disciplinati dall'art. 67 dell'Accordo. Quest'ultima norma (al comma 2) recita: "il medico che assicura la continuità assistenziale, deve esere presente, fin dall'inizio del turno in servizio attivo, nella sede assegnatagli dall'Azienda (..) e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali". Del tutto corretta è l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale che ha escluso che sia sufficiente una generica reperibilità del medico e ha ritenuto che la norma obbliga il medico incaricato della funzione di assicurare la continuità assistenziale ad essere presente, nella sede della Guardia medica, dall'inizio del turno alla fine, potendosi allontanare soltanto per effettuare gli interventi domiciliari o territoriali. Tale interpretazione non viene scalfita dalle censure del ricorrente, che ripetono le medesime doglianze già avanzate con i motivi d'appello, risultando, di conseguenza, inammissibili. 4 5. Sono parimenti inammissibili le censure di inosservanza o erronea applicazione degli artt. 49, 331, 640 c.p. e vizio di motivazione sollevate con il secondo motivo, in quanto la Corte d'appello ha specificamente motivato sull'illiceità delle assenze dei prolungati allontanamenti dal servizio dell'imputato, ritardi ed assenze dissimulati mediante l'apposizione sul registro delle presenze di firme con indicazione di orari di presenza non corrispondenti al vero, nonché mediante comunicazioni menzognere alla Centrale operativa circa la propria presenza nei Poli. Non v'è dubbio che tale comportamento integri gli estremi del reato di truffa secondo un risalente ed indiscusso orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6512 del 12/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169953) che ha statuito che l'inadempienza del pubblico dipendente all'obbligo di prestare servizio secondo l'orario d'ufficio arreca di per sé un danno alla amministrazione, essendo detto orario di lavoro prestabilito proprio in funzione delle esigenze dell'amministrazione stessa. (applicazione del principio in tema di truffa aggravata commessa da dipendente dell'ispettorato dipartimentale delle foreste che soleva assentarsi dall'ufficio dopo aver apposto la firma di presenza sul registro).
6. Infine sono inammissibili perché manifestamente infondate le censure in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente e specificamente motivato sulla congruità della pena inflitta, osservando come il comportamento dell'imputato sia connotato da una non trascurabile gravità, avendo lo stesso compromesso il servizio di continuità assistenziale in aree lontane dalle principali strutture sanitarie e bisognose di un presidio medico>>. La Corte, inoltre, ha rilevato, in ordine alla valutazione della personalità del reo, come lo stesso sia gravato da precedenti e carichi pendenti relativi ad altri delitti commessi nell'esercizio della professione medica>>.
7. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una - somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.500,00. 5 еди
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr.T. DomenicoGallo) (dr.ssa Matilde Cammino) Fello Шайелы DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 10 AGOSTO 2016 Il Cancelliere E R P S Il Funzionario Giudiziario. U E T S R Angelo Maria CANGEMI O C 6