Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2003, n. 15006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15006 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
LA COR 1 50 06 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO DITALI NO Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 20725/00 Consigliere Cron. 30434 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere Rep. 3970 Dott. Renato RORDORF Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.13/02/03 Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA អ sul ricorso proposto da: EL CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso l'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ORESTE D'ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
BANCA CREDITO COOPERATIVA DI COSENZA S.C.A.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 591/99 della Corte d'Appello di 2003. CATANZARO, emessa il 14/09/99; 383 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 13/02/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato D'Andrea che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CAFIERO che ha concluso per il Generale Dott. Dario rigetto del ricorso;
5 -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 10-11-1995, la Banca di Credito Cooperativo di Cosenza, premesso che la società LL ZI s.n.c. aveva stipulato in data 7-4-1981 un contratto di conto corrente in relazione al quale aveva ottenuto un fido per £350.000.000, previa fideiussione di LL SC, e che, con raccomandata in data 7-9-1995, essa istante aveva revocato detto fido, chiedeva al Presidente del Tribunale di Cosenza emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della s.n.c. LL ZI e di LL SC, quale fideiussore, per la somma di £ 598.233.683, oltre interessi convenzionali accessori dall'8-9-1995 al soddisfo. In data 15-11-1995 il Presidente del Tribunale di Cosenza emetteva il chiesto decreto, con la clausola della provvisoria esecuzione. Con citazione in data 19-1-1996 LL SC proponeva opposizione, deducendo la nullità della dichiarazione di accettazione del contratto di fideiussione in quanto esso opponente, socio - fondatore della società LL ZI, aveva ceduto la propria quota ad LL OR, ed inoltre, che la fideiussione era nulla per la illiceità delle condizioni. L'adito Tribunale di Cosenza, costituitasi la Banca e, rigettate sia la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'opposto decreto, sia quella attinente la riunione con altri giudizi, con sentenza in data 16/28-4-1997, rigettava l'opposizione. A seguito dell'impugnazione proposto da LL SC, costituitasi la Banca, la Corte d'Appello di Catanzaro, con la decisione in esame, rigettava l'appello e confermava quanto statuito in primo grado;
sosteneva, in particolare, la Corte che: a) non sussisteva la dedotta litispendenza con altri giudizi instauratisi a seguito delle opposizioni proposte da LL PA, trattandosi di soggetto diverso rispetto ad LL SC, ed inoltre, che detti giudizi risultavano non davanti ad uffici giudiziari diversi ma innanzi allo stesso ufficio;
b) ogni questione concernente l'esecutività del decreto ingiuntivo è superata e assorbita dalla pronuncia di merito che ha rigettato l'opposizione; c) ininfluente era, come già argomentato dal Tribunale, la chiesta consulenza di ufficio in ordine all'inesistenza del credito in questione nei confronti dell'istituto bancario;
d) l'impossibilità di prendere in considerazione le ulteriori deduzioni, formulate solo in comparsa conclusionale e quindi inammissibili, relative alla nullità della fideiussione ed alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente. Ricorre per cassazione, con quattro motivi, l'LL; non ha svolto attività difensiva la Banca. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 39 e 273 c.p.c. laddove la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di litispendenza, tempestivamente sollevata dal ricorrente già in primo grado, sostenendo il difetto del requisito dell'identità dei soggetti e la pendenza dei relativi giudizi non davanti “a giudici diversi" ma innanzi allo stesso ufficio. Ciò in quanto, avverso il decreto ingiuntivo in questione, sia LL PA, quale rappresentante dell'LL ZI che l'odierno ricorrente, quale fideiussore, hanno proposto separate opposizioni, ed inoltre, perché per la configurabilità della litispendenza non occorre che i giudizi debbano pendere innanzi ad uffici giudiziari diversi ma soltanto innanzi a giudici diversi (come nel caso in esame, trattandosi di due giudizi innanzi allo stesso Tribunale ma presso diversi giudici). Si aggiunge, infine, che in ordine a detta questione i giudici non hanno considerato la chiara disposizione normativa di cui all'art. 273 c.p.c.. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1938, 1945, 1956, 1957 nonché 10 della 1. n. 154/92, e relativo difetto di motivazione, laddove i giudici di secondo grado hanno ritenuto inammissibile, perché proposta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, l'eccezione di nullità della fideiussione, senza accorgersi che la stessa è già menzionata nell'atto di appello ove è esplicitamente affermato che “l'azione nei confronti di LL SC, e come garante e come socio, è affetta da nullità e improcedibilità". Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio sul punto della compensazione del credito di cui al decreto opposto con il credito della stessa Banca a titolo di mutuo (per £ 1.400.000.000) a favore di PA LL. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., nonché dell'art. 25 del D.l. n. 342/99 e dell'art. 295 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in relazione alla richiesta di legittimità della capitalizzazione degli interessi trimestrali. Si fa presente, in proposito, che il suddetto D.., pubblicato il 4-10-1999, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con conseguente divieto dell'anatocismo anche per il periodo precedente alla data del decreto. Si aggiunge, che detta questione è stata sollevata in giudizio solo a seguito della emanazione della sentenza n. 2374 di questa Corte, pubblicata il 6-3-1999, e pertanto dopo la notifica dell'atto di appello in sede di comparsa conclusionale. pa Il ricorso non merita accoglimento tutte le suesposte censure. Quanto al primo motivo deve osservarsi che correttamente i giudici del merito hanno rigettato l'eccezione di litispendenza del ricorrente, non configurandosi nella vicenda in esame i presupposti di cui all'art. 39 c.p.c., vale a dire la pendenza di un'identica causa (causa petendi e petitum) tra le stesse parti innanzi a giudici diversi, bensì la pendenza di cause con soggetti diversi;
né, in proposito, pertinente risulta il riferimento all'art. 273 c.p.c., in quanto, pur ritenendo le cause in questione "appartenenti” al medesimo ufficio giudiziario, difetta sempre il requisito della totale identità ("stessa") della causa. Si verte, quindi, in tema di cause cd. connesse (e quindi scindibili) ex art. 274 c.p.c. la cui riunione, per costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, è meramente facoltativa ed è rimessa, come tale, all'apprezzamento discrezionale ed insindacabile del giudice di merito. Parimenti infondato è il secondo motivo: correttamente i giudici della Corte territoriale hanno rilevato che solo nella comparsa conclusionale depositata in data 18-5-1999 sono state sollevate le questioni attinenti la nullità della fideiussione e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, con conseguente inammissibilità delle stesse, non potendosi ritenere la generica affermazione contenuta nell'atto di appello secondo cui "l'azione nei confronti di LL : SC, e come garante e come socio, è affetta da nullità e improcedibilità" comprensiva di tali specifiche eccezioni. Inammissibile, poi, è il terzo motivo, essendo, per più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, rimessa l'ammissibilità della consulenza tecnica di ufficio al potere discrezionale del giudice di merito, ed avendo l'impugnata decisione affermato, con ampia motivazione, l'ininfluenza di detta consulenza in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni da parte dell'appellante in ordine sia all'entità del credito che agli interessi richiesti. Inammissibile, infine, è anche il quarto motivo: rilevato che la riconosciuta illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dapprima statuita da questa Corte con sentenza n. 2374/99 e poi definitivamente disciplinata dal D.lgs n. 342/99, è applicabile soltanto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, è successiva all'instaurazione del giudizio in esame e che la relativa eccezione comunque non risulta formulata nell'atto di appello, va osservato che è stata correttamente rigettata la richiesta di sospensione, sulla base dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c., dai giudici del merito, tra l'altro, non essendo detta questione elemento incidente e costitutivo della causa petendi. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata banca comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 13-2-2003 L'estensore Il Presidente get IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Forende Metaly Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria H C ANCELLIERE