Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11449 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
0062281 1 1449 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL ITAL NO RT Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria COM a dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: io GRAZIADEIDO Presidente R.G.N. 22129/98 Cron. 29057 Rel. Consigliere Dott. Nino FICO - Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep • Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Ud. 03/05/02 Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 62281 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Minis pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio Jole dal Sig. rappresenta e difende ope legis;
per diritti € 455 ricorrente 0.7.AGO. 2002. IL CANCELLIERE
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TAZZA ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UFFICIO COPIE G. SPONTINI 22/4 (c/o STUDIO DI CERBO), presso Richiesta copia studio dal Sig. Sproe l'avvocato TENNERONI PAOLA, difeso dall'avvocato per diritti € 1,55 ---0.7-AGO 2002il ----- MINCIARELLI RO, giusta procura in calce;
IL CANCELLIERE 2002 controricorrente 1751 avverso la sentenza n. 748/97 della Commissione M -1- tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 21/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di accertamento a carico della s.d.f. “Eredi TA Luigi" L'Ufficio Imposte Dirette di Terni ha rettificato in aumento anche il reddito di partecipazione alla società di AL TA per il 1984. Il contribuente ha proposto ricorso e la Commissione Tributaria di 1° grado di Terni, rilevato che con precedente decisione era stato ridotto il reddito della società, ha ridotto proporzionalmente anche il reddito di partecipazione del ricorrente. L'Ufficio, che aveva già appellato la sentenza riguardante il reddito della società, ha appellato anche la decisione avente ad oggetto la determinazione del reddito del socio, chiedendo l'adeguamento di quest'ultima alla decisione che sarebbe stata emessa nella causa connessa. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, rilevato che era stata confermata in appello la sentenza riguardante il reddito della società, ha respinto l'appello. Avverso la decisione della Commissione Regionale il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: erronea ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con violazione dell'art.39 del D.P.R. n.600 del 1973, in relazione all'art.360n.ri 3 e 5 c.p.c. Il contribuente ha resistito con controricorso e quindi, a seguito del suo decesso, si sono costituite le eredi UI e AR GR TA con comparsa ex 302 c.p.c. M Motivi della decisione Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della costituzione di UI e AR GR TA. E' giurisprudenza consolidata della Corte che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt.299 e ss. c.p.c. e non sono ipotizzabili gli adempimenti di cui all'art.302 s.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo), sicché, instauratosi il giudizio con la notifica ed il deposito del ricorso, l'erede non è legittimato a stare in giudizio in luogo della parte deceduta. Col motivo proposto il ricorrente ha dedotto che la Commissione Regionale ha erroneamente motivato la decisione facendo riferimento ad altra decisione anch'essa erronea, avendo l'Ufficio, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza d'appello riguardante il reddito della società, legittimamente e correttamente proceduto all'accertamento di tale reddito a norma dell'art.39 del D.P.R. n.600 del 1973. La censura è inammissibile. E' stato infatti l'Ufficio a chiedere alla Commissione Regionale, nel ricorso in appello, di adeguare la propria decisione, riguardante il reddito di partecipazione, alla decisione, pure d'appello, che sarebbe stata emanata con riguardo al reddito della società, sicché non solo la decisione di conferma della sentenza appellata, impugnata per cassazione, deve ritenersi presa in conformità con la suddetta richiesta (sebbene l'Ufficio si attendesse una soluzione più favorevole della causa avente ad oggetto la determinazione del M reddito della società), ma il ricorrente Ministero ha finito per introdurre, col mezzo proposto, una questione di diritto e un tema di contestazione attinenti esclusivamente alla causa connessa, del tutto nuovi rispetto a quelli dedotti dall'Ufficio nel precedente grado di giudizio, pertanto improponibili in sede di legittimità. Nonostante l'inammissibilità del ricorso le spese vanno compensate per la particolarità della vicenda processuale.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. her famer il cons. est. Tuo fico il presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 AGO./2002......Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista