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Sentenza 28 marzo 2023
Sentenza 28 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2023, n. 12814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12814 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da EL DR AS, nato in [...] il [...], RA AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 04-06-2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le note di trattazione trasmesse il 12-12-2022 dall'avvocato Angelo Santoro, difensore di fiducia di EL, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte trasmesse il 09-12-2022 dall'avvocato Giancarlo Pica, difensore di fiducia di RA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12814 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa in data 13 settembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale DR LE EL e AR RA erano stati condannati, il primo, alla pena di 3 anni di reclusione e, il secondo, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 156 del 2006, a loro contestato (al capo B) per aver realizzato un traffico illecito organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti di tipo ferroso e di rifiuti speciali pericolosi, in particolare di accumulatori al piombo esausti che venivano trasportati in Romania, avendo agito EL quale titolare della ditta Romaedilsud di Mondragone, e RA quale gestore di fatto della RA s.r.I., società che, al pari di altre società, raccoglieva e stoccava rifiuti speciali che venivano poi conferiti alla Romaedilsud di EL;
fatti commessi in zona di Mondragone dal 9 maggio 2013 al 9 maggio 2014 con condotta perdurante. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, sia EL che RA, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. EL ha sollevato quattro motivi. Con il primo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, non avendo i giudici di secondo grado fornito risposta ai rilievi mossi nell'atto di appello, con cui si era evidenziato che nessuno dei testi escussi in dibattimento ha saputo offrire alle conversazioni intercettate, di incerta interpretazione e limitate a soli due mesi, il necessario riscontro circa il verificarsi dell'evento delittuoso prospettato: al contrario, il teste di P.G. Galietto ha riferito di non aver mai rinvenuto rifiuti speciali pericolosi nella disponibilità della società Romaedil riferibile a EL, mentre il teste DA ha dichiarato di avere controllato un furgone a seguito di intercettazioni telefoniche, con esito negativo in merito all'eventuale trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Con il secondo motivo, la difesa sollecita la riqualificazione del fatto nel reato ex art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, stante la conclamata carenza dei requisiti del reato ascritto a EL, ossia l'abitualità della condotta e l' "ingente quantitativo" di rifiuti speciali pericolosi. Con il terzo motivo, è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., rilevandosi che il ricorrente, già dal gennaio 2014, non si trovava in Italia per essersi trasferito in Romania, essendo l'unico sequestro di cui vi è traccia in atti avvenuto il 16 gennaio 2014, il che avrebbe consentito di retrodatare la condotta delittuosa. Il quarto motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del mancato accoglimento della richiesta difensiva di rideterminare la pena e dell'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Fé2 2.1.1. Con memoria trasmessa il 12 dicembre 2022, il difensore di EL ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006 e invocando la prescrizione del reato, emergendo dagli atti la cessazione della condotta nell'anno 2013. 2.2. RA ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla risposta fornita alla specifica richiesta, avanzata con il secondo motivo di appello, di riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. 152 del 2006: si osserva, in particolare, che nel caso di specie non vi è stato alcun accertamento o sequestro in ordine all'effettiva quantità e tipologia del materiale asseritamente ceduto, per cui il reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. non poteva essere ritenuto configurabile a carico di RA, difettando i requisiti della abitualità e della abusività della gestione dei rifiuti. Né può ritenersi pertinente il richiamo alle intercettazioni telefoniche, venendo in rilievo solo cinque conversazioni, avvenute peraltro in cinque mesi. Non si è tenuto conto, invero, del fatto che RA svolgeva un'attività organizzata e continuata nella gestione di rifiuti speciali, in quanto titolare delle relative autorizzazioni, il che non implica affatto che tale attività fosse gestita abitualmente nel senso delineato nell'imputazione, essendo emersi solo episodi sporadici, peraltro non accertati, e quantitativi di materiale, anch'essi non accertati, analoghi a quelli provati rispetto alla posizione di altri imputati, come RO e De LC, i quali hanno beneficiato della riqualificazione della condotta nella fattispecie contravvenzionale. 2.2.1. Con memoria trasmessa il 9 dicembre 2022, il difensore di RA ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di riqualificare il reato nella più lieve fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di EL, deve osservarsi, partendo dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato resiste alle censure difensive. Ed invero la Corte di appello, nel richiamare e nello sviluppare le invero già ampie e pertinenti considerazioni del primo giudice, ha ricordato innanzitutto che il procedimento in esame è scaturito da un'indagine volta a identificare ì responsabili di furti di rame lungo la linea ferroviaria tra Napoli e Caserta: nell'ambito di tale indagine, veniva sottoposto a controllo un tir sospettato di trasportare rame di provenienza furtiva. L'ispezione dava esito negativo, ma gli agenti constatavano che si trattava di un camion con targa rumena, trasportante metalli misti, il cui mittente era la Romaedilsud di EL, mentre la destinataria della merce era la società rumena Ila Metaly s.r.l. A quel punto, insospettiti dal fatto che l'autoarticolato era accompagnato da un'auto con a bordo lo stesso EL, gli inquirenti estendevano anche nei suoi confronti l'attività intercettiva, avendo in proposito la Corte territoriale rilevato, in replica all'obiezione difensiva, che l'esito negativo della prima ispezione è da considerare neutro, posto che all'epoca EL non era neanche indagato, essendo emersi profili di reità a suo carico solo dallo sviluppo delle attività investigativa quel momento intraprese a suo carico. In particolare, dal successivo monitoraggio delle conversazioni riguardanti il ricorrente, oltre che dagli esiti del sequestro operato dalla P.G. il 16 gennaio 2014, emergeva che EL, sfruttando la licenza della ditta di cui era titolare, ovvero la Romaedilsud, avente ad oggetto la raccolta e il trasporto di soli rifiuti speciali non pericolosi, ha posto in essere un'illecita attività di raccolta, stoccaggio e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non e di accumulatori al piombo esausti. In tal senso, sono state richiamate le conversazioni di cui ai progr. 6144, 5993, 6173 e 6246 (RIT 3528/13), da cui emerge che EL preparava un carico di rifiuti che sarebbe partito il 16 gennaio 2014: dopo vari servizi di osservazione e una considerevole attività di pedinamento, gli assistenti della Polizia Ferroviaria, alle 00.15 del 16 gennaio 2014, sottoponevano a controllo un autoarticolato, il cui conducente, di nazionalità rumena, mostrava agli agenti un documento di trasporto emesso dalla Romaedilsud, società amministrata da EL. Il carico, consistente in 20.000 chili di rottami metallici, aveva come destinatario la Ylamet Prompt s.r.I., con sede in Romania, a Baia al Mare;
veniva altresì accertata la presenza, oltre che di metalli, anche di motori non bonificati e di motorini elettrici, nonché di 600 batterie esauste, per un peso di 6 quintali, occultate senza la minima protezione per evitare che potesse fuoriuscire liquido corrosivo. Dalle conversazioni captate nel periodo da 9 al 14 gennaio 2014, si evince inoltre che EL era in attesa di un camion dalla Romania che avrebbe dovuto effettuare un carico di batterie: l'attività di osservazione della P.G. operante consentiva di monitorare gli spostamenti del furgone, che, giunto in una piazzola di sosta a MinturnAfittata dall'imputato, veniva ivi caricato di rottami, tra cui erano presenti motori non bonificati e 6 tonnellate di batterie esauste per autoveicoli, classificate come merci pericolose per la presenza di piombo e di elettrolita corrosivo> acido solforico in soluzione acquosa. Sulla base della documentazione acquisita, risultava che il carico era stato inviato dalla ditta di EL, operante anche nel commercio all'ingrosso di batterie per autoveicoli, ma priva di autorizzazione alla gestione, al trasporto e alla vendita di rifiuti pericolosi. In tale contesto, i giudici di appello hanno dunque escluso che potesse attribuirsi valenza dimostrativa all'esito negativo del controllo operato su un furgone, vicenda di cui ha parlato il teste DA, trattandosi di un'evenienza occasionale che va collocata nell'ambito di una copiosa attività di indagine svolta attraverso intercettazioni telefoniche intercorse tra EL e i soggetti conferenti i rifiuti da lui acquistati o i suoi stretti collaboratori, che hanno consentito di ricostruire un intenso traffico illecito di rifiuti, svolto in modo stabile e organizzato da EL e da alcuni suoi stretti collaboratori. In particolare, l'imputato acquistava da diversi soggetti in Italia ingenti quantitativi di batterie esauste, che poi trasportava senza ' autorizzazione in Romania per rivenderle, tramite un intermediario rumeno di nome NU alla società Rombat s.p.a. Tra i collaboratori di EL vi era inoltre il cugino NU AR, che era addetto alla "ripulitura documentale" attraverso le società cartiere Maramunes s.r.l. e Ylamet Prompt, alla riscossione del prezzo di vendita della merce in Romania e all'invio di denaro a EL, il quale nell'occasione utilizzava documenti della moglie o di terzi soggetti, in più tranches, inferiori a 1.000 euro, tramite circuito Western Union. 1.1. Alla stregua di tali elementi, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto configurabile a carico del ricorrente il reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006, ora assorbito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen. (capo B), rimarcando in particolare l'abitualità della condotta illecita e l'ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi trattati: per entrambi i profili, sono state richiamate una pluralità di conversazioni che attestano la frequenza delle operazioni di carico di rifiuti e l'entità dei relativi trasporti. Significativa in tal senso sono stati ritenuti una serie di dialoghi riportati nella sentenza impugnata, in particolare: la conversazione n. 63 del 1° agosto 2013, nel corso della quale EL confermava il carico di 12.750 kg. di batterie esauste, 4.080 kg. di "roba da rompere", 3.800 kg. di "robe elettriche" e 3.120 kg. di alluminio;
la conversazione n. 1274 del 5 agosto 2013, nel corso della quale l'imputato parlava di un carico di 12.655 kg. di batterie e di 2.500 kg. di alluminio;
le conversazioni n. 1996 e 2419, nel corso delle quali EL parlava di un carico di 12.780 kg. di batterie nascoste sotto rifiuti di alluminio;
la conversazione n. 3031 del 21 ottobre 2013, nel corso della quale il ricorrente faceva riferimento a un carico di 22.600 kg., mentre l'interlocutore, a richiesta specifica dell'imputato, interessato a conoscere il quantitativo di denaro da lui detenuto, rispondeva che aveva "solo quelli delle tue batterie"; la conversazione n. 4496 del 28 novembre 2013, nel corso della quale l'imputato parlava di un carico di 18.000 kg. di batterie;
la conversazione n. 5234 del 13 dicembre 2013, nel corso della quale EN parlava di un carico di 14.620 kg. di batterie, 3.720 kg. di materiale elettrico, 1.800 kg. di "roba da rompere" e 2.800 kg. di alluminio, nonché le conversazioni n. 5999 e 6144, nel corso delle quali il ricorrente parlava di un carico di 13/14 tonnellate di batterie e di 8/9 tonnellate di altri rifiuti;
orbene, da tali dialoghi si evince non solo che il commercio di rifiuti era abituale, ma anche che i quantitativi di rifiuti erano ingenti, costituendo ciò una chiave di lettura dei trasferimenti di denaro effettuati in favore di EL. La qualificazione giuridica del fatto appare dunque immune da censure, stante la reiterazione nel tempo delle condotte illecite, tali da rendere abituale l'azione complessiva, mentre non può essere ritenuto decisivo il dato dell'iscrizione formale FE dell'impresa di EL all'albo nazionale dei gestori ambientali, essendo piuttosto dirimente il fatto che le commercializzazioni e i trasporti dei rifiuti non fossero autorizzati, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, Rv. 282101) che la condotta abusiva idonea ad integrare il delitto ex art. 452-quaterdecies cod. pen. deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa. Quanto alla sussistenza del requisito dell'ingente quantitativo dei rifiuti trattati, l'impostazione dei giudici di merito risulta in linea con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531 - 02), secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. Ora, avuto riguardo al tenore delle conversazioni prima indicate, non appare illogico il percorso argomentativo che ha condotto alla ritenuta sussistente del "quantitativo ingente". Deve pertanto concludersi nel senso della legittimità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risolvendosi le contrarie deduzioni difensive nella prospettazione di differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 1.2. Passando per ragioni di ordine logico al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, avendo la Corte di appello ragionevolmente escluso la possibilità di una mitigazione della pena inflitta a EL dal primo giudice (3 anni di reclusione) in ragione sia dei gravi precedenti a suo carico, anche specifici, sia dell'oggettiva gravità dei fatti, contraddistinti da continuità, scaltrezza, professionalità e disinvoltura, rilievi questi con cui il ricorso non si confronta adeguatamente. 1.3. Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi considerare che la data di commissione del reato è indicata nell'imputazione "dal 9 maggio 2013 al 9 maggio 2014, con condotta perdurante", per cui, pur a voler fare riferimento alla data ultima del 9 maggio 2014, prescindendo dal richiamo alla "condotta perdurante", deve concludersi che, alla data della pronuncia impugnata (4 giugno 2021), non era maturata la prescrizione massima, pari a 7 anni e 6 mesi, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento concreto in grado di consentire la retrodatazione dei fatti in epoca precedente al limite temporale del 9 maggio 2014. Né rileva, sempre prescindendo dal riferimento della contestazione alla "condotta perdurante", il dato che la prescrizione possa essere maturata in epoca successiva alla presentazione dei ricorsi, essendo comunque la declaratoria di estinzione dei reati inibita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione proposte nell'interesse di EL. 2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alla posizione di RA, che ha censurato essenzialmente il tema della qualificazione giuridica del fatto. Sul punto, tuttavia, non si ravvisa alcun vizio di legittimità, avendo le due conformi sentenze di merito evidenziato che AR RA aveva instaurato uno stabile rapporto di collaborazione con EL, essendo numerose le occasioni in cui gli stessi si sentivano telefonicamente (cfr. le esplicative conversazioni di cui al RIT 3258/13, progr. n. 489, 493, 4315, 5167 e 5201) per accordarsi rispetto al materiale e al quantitativo del carico;
eloquente in tal senso si è rivelata la conversazione di cui al progr. 493, nel corso della quale RA chiede al suo interlocutore: "Che devi caricare pure le batterie? Io ti faccio trovare tutto pronto sulle pedane", al che EL rispondeva: "Sì, sì, sì batterie, Gennà..Gennà...a me alla fine mi serve intorno a una quarantina di quintali di materiale, nnò che è? Batterie, roba da rompere, quello che è è"; nella successiva conversazione (progr. 4315), RA avvisava EL dicendogli "ho pure un po' di batterie da levare". Molto significativa si è poi rivelata l'intercettazione di cui al progr. 5167, nel corso della quale EL chiede a RA: "Senti, ma oggi pomeriggio ho un camion in zona Roma, alle tre, alle quattro, ho pure i soldi, mi dai le batterie?", al che l'imputato risponde: "Come no! E perché non te le devo dare? Non ho capito"; i due poi si accordano sulla somma da pagare, dicendo EL "ho 2.500 euro, ce la faccio? Ma quanti quintali hai, AR", al che RA rispondeva "Va bene, non ti preoccupare", aggiungendo, rispetto al quantitativo da caricare: "Io non sono al magazzino adesso, non lo so, ma comunque ci stanno, non ti preoccupare, 50-60 quintali ci stanno". Orbene, come ben evidenziato dalla Corte di appello (pag. 12 della sentenza impugnata), il carattere informale delle conversazioni, l'immediata comprensione delle espressioni adoperate e i riferimenti a prassi consolidate ("E perché non te le devo dare") attestano l'esistenza di una solida collaborazione tra EL e RA, comprovando i dialoghi in esame la sinergia in atto tra i due, sintomatica di una cooperazione che andava avanti da tempo, animata evidentemente dai reciproci interessi economici degli interlocutori. Né si ravvisano incongruenze rispetto alla lettura del materiale probatorio e, in particolare, al significato attribuito ai dialoghi captati, dovendosi ribadire in proposito il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, ripresa, ex multis, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico.o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, come avvenuto nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. Ciò posto, alla luce delle premesse ermeneutiche prima richiamate (paragrafo 1.1), il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto ascrivibile anche a Quadfarq, il reato contestato, essendo l'imputato titolare di una società, la RA s.r.I., operante nel settore del commercio, della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, che poteva fare affidamento su una cospicua disponibilità di batterie a piombo esauste, che egli conferiva illegalmente alla Romadilsud di EL, essendo del resto emersa dalle conversazioni intercettate la capacità del ricorrente di gestire quantitativi elevati di batterie "da levare", essendo chiaro il riferimento nei dialoghi captati a batterie esauste. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici di appello hanno poi escluso profili di disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coindagati, osservando che, rispetto alle attività riferite a De LC e a RO, oltre che quelle riguardanti OR IO LA e ZA RI GH, giudicati separatamente, è risultato non comprovato il requisito della abitualità, invece presente nel caso della condotta di Quadiarck... In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie e con le coordinate interpretative di riferimento, la disamina della posizione di Quadraro compiuta dai giudici di merito si sottrae alle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposta di una differente lettura delle fonti dimostrative raccolte, operazione che, come detto, non può trovare spazio in sede di legittimità. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di EL e RA, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le note di trattazione trasmesse il 12-12-2022 dall'avvocato Angelo Santoro, difensore di fiducia di EL, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte trasmesse il 09-12-2022 dall'avvocato Giancarlo Pica, difensore di fiducia di RA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12814 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 22/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa in data 13 settembre 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale DR LE EL e AR RA erano stati condannati, il primo, alla pena di 3 anni di reclusione e, il secondo, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 156 del 2006, a loro contestato (al capo B) per aver realizzato un traffico illecito organizzato di ingenti quantitativi di rifiuti di tipo ferroso e di rifiuti speciali pericolosi, in particolare di accumulatori al piombo esausti che venivano trasportati in Romania, avendo agito EL quale titolare della ditta Romaedilsud di Mondragone, e RA quale gestore di fatto della RA s.r.I., società che, al pari di altre società, raccoglieva e stoccava rifiuti speciali che venivano poi conferiti alla Romaedilsud di EL;
fatti commessi in zona di Mondragone dal 9 maggio 2013 al 9 maggio 2014 con condotta perdurante. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, sia EL che RA, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. EL ha sollevato quattro motivi. Con il primo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, non avendo i giudici di secondo grado fornito risposta ai rilievi mossi nell'atto di appello, con cui si era evidenziato che nessuno dei testi escussi in dibattimento ha saputo offrire alle conversazioni intercettate, di incerta interpretazione e limitate a soli due mesi, il necessario riscontro circa il verificarsi dell'evento delittuoso prospettato: al contrario, il teste di P.G. Galietto ha riferito di non aver mai rinvenuto rifiuti speciali pericolosi nella disponibilità della società Romaedil riferibile a EL, mentre il teste DA ha dichiarato di avere controllato un furgone a seguito di intercettazioni telefoniche, con esito negativo in merito all'eventuale trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Con il secondo motivo, la difesa sollecita la riqualificazione del fatto nel reato ex art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, stante la conclamata carenza dei requisiti del reato ascritto a EL, ossia l'abitualità della condotta e l' "ingente quantitativo" di rifiuti speciali pericolosi. Con il terzo motivo, è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 157 cod. pen., rilevandosi che il ricorrente, già dal gennaio 2014, non si trovava in Italia per essersi trasferito in Romania, essendo l'unico sequestro di cui vi è traccia in atti avvenuto il 16 gennaio 2014, il che avrebbe consentito di retrodatare la condotta delittuosa. Il quarto motivo è infine dedicato al trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del mancato accoglimento della richiesta difensiva di rideterminare la pena e dell'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Fé2 2.1.1. Con memoria trasmessa il 12 dicembre 2022, il difensore di EL ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di riqualificare il reato nella fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006 e invocando la prescrizione del reato, emergendo dagli atti la cessazione della condotta nell'anno 2013. 2.2. RA ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla risposta fornita alla specifica richiesta, avanzata con il secondo motivo di appello, di riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. 152 del 2006: si osserva, in particolare, che nel caso di specie non vi è stato alcun accertamento o sequestro in ordine all'effettiva quantità e tipologia del materiale asseritamente ceduto, per cui il reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen. non poteva essere ritenuto configurabile a carico di RA, difettando i requisiti della abitualità e della abusività della gestione dei rifiuti. Né può ritenersi pertinente il richiamo alle intercettazioni telefoniche, venendo in rilievo solo cinque conversazioni, avvenute peraltro in cinque mesi. Non si è tenuto conto, invero, del fatto che RA svolgeva un'attività organizzata e continuata nella gestione di rifiuti speciali, in quanto titolare delle relative autorizzazioni, il che non implica affatto che tale attività fosse gestita abitualmente nel senso delineato nell'imputazione, essendo emersi solo episodi sporadici, peraltro non accertati, e quantitativi di materiale, anch'essi non accertati, analoghi a quelli provati rispetto alla posizione di altri imputati, come RO e De LC, i quali hanno beneficiato della riqualificazione della condotta nella fattispecie contravvenzionale. 2.2.1. Con memoria trasmessa il 9 dicembre 2022, il difensore di RA ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo la richiesta di riqualificare il reato nella più lieve fattispecie di cui all'art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di EL, deve osservarsi, partendo dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, che la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato resiste alle censure difensive. Ed invero la Corte di appello, nel richiamare e nello sviluppare le invero già ampie e pertinenti considerazioni del primo giudice, ha ricordato innanzitutto che il procedimento in esame è scaturito da un'indagine volta a identificare ì responsabili di furti di rame lungo la linea ferroviaria tra Napoli e Caserta: nell'ambito di tale indagine, veniva sottoposto a controllo un tir sospettato di trasportare rame di provenienza furtiva. L'ispezione dava esito negativo, ma gli agenti constatavano che si trattava di un camion con targa rumena, trasportante metalli misti, il cui mittente era la Romaedilsud di EL, mentre la destinataria della merce era la società rumena Ila Metaly s.r.l. A quel punto, insospettiti dal fatto che l'autoarticolato era accompagnato da un'auto con a bordo lo stesso EL, gli inquirenti estendevano anche nei suoi confronti l'attività intercettiva, avendo in proposito la Corte territoriale rilevato, in replica all'obiezione difensiva, che l'esito negativo della prima ispezione è da considerare neutro, posto che all'epoca EL non era neanche indagato, essendo emersi profili di reità a suo carico solo dallo sviluppo delle attività investigativa quel momento intraprese a suo carico. In particolare, dal successivo monitoraggio delle conversazioni riguardanti il ricorrente, oltre che dagli esiti del sequestro operato dalla P.G. il 16 gennaio 2014, emergeva che EL, sfruttando la licenza della ditta di cui era titolare, ovvero la Romaedilsud, avente ad oggetto la raccolta e il trasporto di soli rifiuti speciali non pericolosi, ha posto in essere un'illecita attività di raccolta, stoccaggio e commercio di rifiuti metallici ferrosi e non e di accumulatori al piombo esausti. In tal senso, sono state richiamate le conversazioni di cui ai progr. 6144, 5993, 6173 e 6246 (RIT 3528/13), da cui emerge che EL preparava un carico di rifiuti che sarebbe partito il 16 gennaio 2014: dopo vari servizi di osservazione e una considerevole attività di pedinamento, gli assistenti della Polizia Ferroviaria, alle 00.15 del 16 gennaio 2014, sottoponevano a controllo un autoarticolato, il cui conducente, di nazionalità rumena, mostrava agli agenti un documento di trasporto emesso dalla Romaedilsud, società amministrata da EL. Il carico, consistente in 20.000 chili di rottami metallici, aveva come destinatario la Ylamet Prompt s.r.I., con sede in Romania, a Baia al Mare;
veniva altresì accertata la presenza, oltre che di metalli, anche di motori non bonificati e di motorini elettrici, nonché di 600 batterie esauste, per un peso di 6 quintali, occultate senza la minima protezione per evitare che potesse fuoriuscire liquido corrosivo. Dalle conversazioni captate nel periodo da 9 al 14 gennaio 2014, si evince inoltre che EL era in attesa di un camion dalla Romania che avrebbe dovuto effettuare un carico di batterie: l'attività di osservazione della P.G. operante consentiva di monitorare gli spostamenti del furgone, che, giunto in una piazzola di sosta a MinturnAfittata dall'imputato, veniva ivi caricato di rottami, tra cui erano presenti motori non bonificati e 6 tonnellate di batterie esauste per autoveicoli, classificate come merci pericolose per la presenza di piombo e di elettrolita corrosivo> acido solforico in soluzione acquosa. Sulla base della documentazione acquisita, risultava che il carico era stato inviato dalla ditta di EL, operante anche nel commercio all'ingrosso di batterie per autoveicoli, ma priva di autorizzazione alla gestione, al trasporto e alla vendita di rifiuti pericolosi. In tale contesto, i giudici di appello hanno dunque escluso che potesse attribuirsi valenza dimostrativa all'esito negativo del controllo operato su un furgone, vicenda di cui ha parlato il teste DA, trattandosi di un'evenienza occasionale che va collocata nell'ambito di una copiosa attività di indagine svolta attraverso intercettazioni telefoniche intercorse tra EL e i soggetti conferenti i rifiuti da lui acquistati o i suoi stretti collaboratori, che hanno consentito di ricostruire un intenso traffico illecito di rifiuti, svolto in modo stabile e organizzato da EL e da alcuni suoi stretti collaboratori. In particolare, l'imputato acquistava da diversi soggetti in Italia ingenti quantitativi di batterie esauste, che poi trasportava senza ' autorizzazione in Romania per rivenderle, tramite un intermediario rumeno di nome NU alla società Rombat s.p.a. Tra i collaboratori di EL vi era inoltre il cugino NU AR, che era addetto alla "ripulitura documentale" attraverso le società cartiere Maramunes s.r.l. e Ylamet Prompt, alla riscossione del prezzo di vendita della merce in Romania e all'invio di denaro a EL, il quale nell'occasione utilizzava documenti della moglie o di terzi soggetti, in più tranches, inferiori a 1.000 euro, tramite circuito Western Union. 1.1. Alla stregua di tali elementi, i giudici di merito hanno coerentemente ritenuto configurabile a carico del ricorrente il reato di cui all'art. 260 del d. Igs. n. 152 del 2006, ora assorbito dall'art. 452 quaterdecies cod. pen. (capo B), rimarcando in particolare l'abitualità della condotta illecita e l'ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi trattati: per entrambi i profili, sono state richiamate una pluralità di conversazioni che attestano la frequenza delle operazioni di carico di rifiuti e l'entità dei relativi trasporti. Significativa in tal senso sono stati ritenuti una serie di dialoghi riportati nella sentenza impugnata, in particolare: la conversazione n. 63 del 1° agosto 2013, nel corso della quale EL confermava il carico di 12.750 kg. di batterie esauste, 4.080 kg. di "roba da rompere", 3.800 kg. di "robe elettriche" e 3.120 kg. di alluminio;
la conversazione n. 1274 del 5 agosto 2013, nel corso della quale l'imputato parlava di un carico di 12.655 kg. di batterie e di 2.500 kg. di alluminio;
le conversazioni n. 1996 e 2419, nel corso delle quali EL parlava di un carico di 12.780 kg. di batterie nascoste sotto rifiuti di alluminio;
la conversazione n. 3031 del 21 ottobre 2013, nel corso della quale il ricorrente faceva riferimento a un carico di 22.600 kg., mentre l'interlocutore, a richiesta specifica dell'imputato, interessato a conoscere il quantitativo di denaro da lui detenuto, rispondeva che aveva "solo quelli delle tue batterie"; la conversazione n. 4496 del 28 novembre 2013, nel corso della quale l'imputato parlava di un carico di 18.000 kg. di batterie;
la conversazione n. 5234 del 13 dicembre 2013, nel corso della quale EN parlava di un carico di 14.620 kg. di batterie, 3.720 kg. di materiale elettrico, 1.800 kg. di "roba da rompere" e 2.800 kg. di alluminio, nonché le conversazioni n. 5999 e 6144, nel corso delle quali il ricorrente parlava di un carico di 13/14 tonnellate di batterie e di 8/9 tonnellate di altri rifiuti;
orbene, da tali dialoghi si evince non solo che il commercio di rifiuti era abituale, ma anche che i quantitativi di rifiuti erano ingenti, costituendo ciò una chiave di lettura dei trasferimenti di denaro effettuati in favore di EL. La qualificazione giuridica del fatto appare dunque immune da censure, stante la reiterazione nel tempo delle condotte illecite, tali da rendere abituale l'azione complessiva, mentre non può essere ritenuto decisivo il dato dell'iscrizione formale FE dell'impresa di EL all'albo nazionale dei gestori ambientali, essendo piuttosto dirimente il fatto che le commercializzazioni e i trasporti dei rifiuti non fossero autorizzati, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 33089 del 15/07/2021, Rv. 282101) che la condotta abusiva idonea ad integrare il delitto ex art. 452-quaterdecies cod. pen. deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dall'inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa. Quanto alla sussistenza del requisito dell'ingente quantitativo dei rifiuti trattati, l'impostazione dei giudici di merito risulta in linea con l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Rv. 278531 - 02), secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. Ora, avuto riguardo al tenore delle conversazioni prima indicate, non appare illogico il percorso argomentativo che ha condotto alla ritenuta sussistente del "quantitativo ingente". Deve pertanto concludersi nel senso della legittimità dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risolvendosi le contrarie deduzioni difensive nella prospettazione di differenti apprezzamenti di merito che non possono trovare ingresso in questa sede, avendo questa Corte più volte affermato (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 1.2. Passando per ragioni di ordine logico al quarto motivo di ricorso, deve rilevarsi che, anche nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive, avendo la Corte di appello ragionevolmente escluso la possibilità di una mitigazione della pena inflitta a EL dal primo giudice (3 anni di reclusione) in ragione sia dei gravi precedenti a suo carico, anche specifici, sia dell'oggettiva gravità dei fatti, contraddistinti da continuità, scaltrezza, professionalità e disinvoltura, rilievi questi con cui il ricorso non si confronta adeguatamente. 1.3. Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi considerare che la data di commissione del reato è indicata nell'imputazione "dal 9 maggio 2013 al 9 maggio 2014, con condotta perdurante", per cui, pur a voler fare riferimento alla data ultima del 9 maggio 2014, prescindendo dal richiamo alla "condotta perdurante", deve concludersi che, alla data della pronuncia impugnata (4 giugno 2021), non era maturata la prescrizione massima, pari a 7 anni e 6 mesi, non essendo emerso nel corso del giudizio alcun elemento concreto in grado di consentire la retrodatazione dei fatti in epoca precedente al limite temporale del 9 maggio 2014. Né rileva, sempre prescindendo dal riferimento della contestazione alla "condotta perdurante", il dato che la prescrizione possa essere maturata in epoca successiva alla presentazione dei ricorsi, essendo comunque la declaratoria di estinzione dei reati inibita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione proposte nell'interesse di EL. 2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto alla posizione di RA, che ha censurato essenzialmente il tema della qualificazione giuridica del fatto. Sul punto, tuttavia, non si ravvisa alcun vizio di legittimità, avendo le due conformi sentenze di merito evidenziato che AR RA aveva instaurato uno stabile rapporto di collaborazione con EL, essendo numerose le occasioni in cui gli stessi si sentivano telefonicamente (cfr. le esplicative conversazioni di cui al RIT 3258/13, progr. n. 489, 493, 4315, 5167 e 5201) per accordarsi rispetto al materiale e al quantitativo del carico;
eloquente in tal senso si è rivelata la conversazione di cui al progr. 493, nel corso della quale RA chiede al suo interlocutore: "Che devi caricare pure le batterie? Io ti faccio trovare tutto pronto sulle pedane", al che EL rispondeva: "Sì, sì, sì batterie, Gennà..Gennà...a me alla fine mi serve intorno a una quarantina di quintali di materiale, nnò che è? Batterie, roba da rompere, quello che è è"; nella successiva conversazione (progr. 4315), RA avvisava EL dicendogli "ho pure un po' di batterie da levare". Molto significativa si è poi rivelata l'intercettazione di cui al progr. 5167, nel corso della quale EL chiede a RA: "Senti, ma oggi pomeriggio ho un camion in zona Roma, alle tre, alle quattro, ho pure i soldi, mi dai le batterie?", al che l'imputato risponde: "Come no! E perché non te le devo dare? Non ho capito"; i due poi si accordano sulla somma da pagare, dicendo EL "ho 2.500 euro, ce la faccio? Ma quanti quintali hai, AR", al che RA rispondeva "Va bene, non ti preoccupare", aggiungendo, rispetto al quantitativo da caricare: "Io non sono al magazzino adesso, non lo so, ma comunque ci stanno, non ti preoccupare, 50-60 quintali ci stanno". Orbene, come ben evidenziato dalla Corte di appello (pag. 12 della sentenza impugnata), il carattere informale delle conversazioni, l'immediata comprensione delle espressioni adoperate e i riferimenti a prassi consolidate ("E perché non te le devo dare") attestano l'esistenza di una solida collaborazione tra EL e RA, comprovando i dialoghi in esame la sinergia in atto tra i due, sintomatica di una cooperazione che andava avanti da tempo, animata evidentemente dai reciproci interessi economici degli interlocutori. Né si ravvisano incongruenze rispetto alla lettura del materiale probatorio e, in particolare, al significato attribuito ai dialoghi captati, dovendosi ribadire in proposito il principio affermato da questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, ripresa, ex multis, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 e Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337), secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico.o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, come avvenuto nel caso di specie, si sottrae al sindacato di legittimità. Ciò posto, alla luce delle premesse ermeneutiche prima richiamate (paragrafo 1.1), il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto ascrivibile anche a Quadfarq, il reato contestato, essendo l'imputato titolare di una società, la RA s.r.I., operante nel settore del commercio, della raccolta e del trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, che poteva fare affidamento su una cospicua disponibilità di batterie a piombo esauste, che egli conferiva illegalmente alla Romadilsud di EL, essendo del resto emersa dalle conversazioni intercettate la capacità del ricorrente di gestire quantitativi elevati di batterie "da levare", essendo chiaro il riferimento nei dialoghi captati a batterie esauste. Nel confrontarsi con le deduzioni difensive, i giudici di appello hanno poi escluso profili di disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri coindagati, osservando che, rispetto alle attività riferite a De LC e a RO, oltre che quelle riguardanti OR IO LA e ZA RI GH, giudicati separatamente, è risultato non comprovato il requisito della abitualità, invece presente nel caso della condotta di Quadiarck... In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie e con le coordinate interpretative di riferimento, la disamina della posizione di Quadraro compiuta dai giudici di merito si sottrae alle censure difensive, che invero si articolano nella sostanziale proposta di una differente lettura delle fonti dimostrative raccolte, operazione che, come detto, non può trovare spazio in sede di legittimità. 3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi proposti nell'interesse di EL e RA, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/12/2022.