Sentenza 16 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2004, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL005 9 1 /04 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.9489/00 Dott. Ugo RIGG IO Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 1116 Dott. Antonio MERONE Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. Consigliere Dott. Raffaele BOTTA Ud. 02/07/03 Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TE NZA sul ricorso proposto da: NA RA, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Trogo 21, presso l'avv. Stefania Casanova, ra p- presentata e difesa dall'avv. Ennio Pischedda del Foro di Genova giusta delega in atti;
RB
- ricorrente -
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco prof . Avv. Giuseppe Pericu, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli, che, con- giuntamente e disgiuntamente all'avv. Livia Dapelo del Foro di Genova, lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
1812 1 controricorrente avversO la sentenza della Corte d'appello di Genova, Sez. 1, n. 276/99 del 17 marzo 1999, depositata il 10 aprile 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l'avv. Gabriele Pafundi (delegato) per il
contro
- ricorrente Comune di Genova;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notific ato il 2 giugno 1995 la sig.ra RA NA conveniva il Comune di Genova in- BB nanzi al Tribunale di Genova per ivi sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento, confermato dal si- lenzio rifiuto del Ministero delle Finanze, con il qua- le la Direzione Regionale delle Entrate aveva respinto il ricorso dell'attrice avversO l'avviso di accer ta- mento relativo all'ICIAP 198 9 notificatole in data 23 marzo 1994 e con il quale veniva elevata a mq 72 la su- perficie relativa all'insediamento produttivo utilizza- to e maggiorata conseguentemente l'imposta. Nell'atto di citazione l'attrice esponeva che era stato 2 eseguito un sopralluogo dai funzionari del Comune, i quali avevano accertato che la superficie effettiva mi- surava mq 54,88, dimensione che non avrebbe comunque comportato un mutamento della classe nella quale l'av- viso di accertamento aveva collocato la contribuente: quest'ultima, tuttavia, contestava che tale fosse la dimensione dell'insediamento effettivamente utilizzata, in quanto i funzionari del Comune avevano erroneamente calcolato anche la superficie di un locale di mq 14 (all'atto dell'accesso) non utilizzato, ma (giudicato) utilizzabile, poiché comunicante con i locali adibiti a studio professionale. Espletata una prova per tes ti sull'utilizzazione del locale comunicante nell'anno di imposta cui si riferiva вз l'accertamento notificato, il Tribunale adito, con sen- tenza n. 256/97 del 20 gennaio 1997, depositata il 3 febbraio 1997, accoglieva la domanda attr a, afferman- do che l'imposta andava parametrata alla superficie di mq 44 effettivamente utilizzata dalla contribuente, non avendo il Comune, cui ne incombeva l'onere, provato l'utilizzazione di una superficie superiore. La deci- sione veniva integralmente riformata dalla Corte d'ap- pello di Genova che, con la sentenza in epigrafe, acco- glieva l'appello del Comune di Genova. 3 Avverso tale sentenza la contribuente, con atto noti- ficato il 28 aprile 2000, propone ricorso per cassa- zione con tre motivi. Resiste il Comune di Genova con controricorso notificato il 31 maggio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denun- cia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. e 115 c.p.c in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata avreb- be implicitamente affermato, in contrasto con le norme di cui il ricorso denuncia la violazione, «che incombe sul soggetto che si oppone alla pretesa impositiva l'onere della prova volto a dimostrare l'assenza dei presupposti di detta pretesa». Rs Il motivo non è fondato. In primo luogo sembra incon- ferente il richiamo della ricorrente alla sentenza del- la Corte costituzionale n. 103/1991: se è vero che con tale sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costi- tuzionale dell'art.1, D.L. n. 66/1989, relativamente all'anno d'imposta 1989, nella parte in cui non consen- te al contribuente di provare l'effettiva redditività, ciò non significa che sia stato stabilito a carico del- l'ente impositore l'onere della prova in ordine alla concreta superficie che il contribuente utilizza. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la nor- 4 ma de qua in quanto essa faceva «riferimento, quale in- dice per l'assoggettamento all'imposta, unicamente alla superficie dei locali adibiti all'esercizio di attivi- tà», mentre le presunzioni tributarie «intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti di redditività ancorché di non semplice accer- tamento»: la ragione dell'incostituzionalità sta, quin- di, nel fatto che il parametro adottato dalla legge «è stato inteso come rapporto unico - in assoluto di causa ed effetto rispetto al volume d'affari consegui- to, essendo in ordine a questo privo di qualsivoglia collegamento o riscontro». Come è facile vedere, il problema esaminato dalla Corte costituzionale è affatto diverso da quello dibattuto nel presente giudizio, nel quale la questione riguarda la possibilità di sottrarre alla superficie ritenuta imponibile un locale di mq 14 che la contribuente di- chiara di non utilizzare nella propria attività e so- stiene debba essere il Comune a provare il contrario. In secondo luogo, il motivo in esame non coglie la ra- tio decidendi della sentenza impugnata, la quale non è fondata, se non con argomentazione ad adiuvandum, sul mancato assolvimento da parte della contribuente di un onere probatorio ritenuto ad essa incombente. 5 In realtà il ragionamento del giudice di merito parte dall'analisi delle disposizioni della legge istitutiva dell'imposta inerenti al calcolo della superficie del- l'insediamento produttivo utilizzato, dalle quali ri- sulta che debba essere calcolata per intero la superfi- cie «strutturata come locale od area attrezzata coper- ta», per il 10% quella «strutturata come area attrezza- ta scoperta», mentre deve essere escluso il computo della superficie di locali ed aree che sono specifica- mente indicati dalla norma stessa. Compiuta l'analisi, il giudice di merito ne ricava il convincimento che «alla stregua del dato normativo ap- plicabile nel caso di specie appare già di assoluta evidenza che rileva l'insediamento, considerato nella sua interezza, secondo la destinazione d'uso dell'inse- RB diamento stesso, e che lo scorporo di locali ed aree viene in considerazione soltanto ai fini delle esclu- sioni, analiticamente considerate, sicché nell'ambito del locale coperto, quale l'appartamento avente la de- stinazione effettiva di studio medico, di cui si tratta, nella disponibilità totale ed esclusiva del contribuente NA, non è dato operare distinzioni, in ordine al singolo vano, sotto il profilo dell'uti- lizzazione ovvero dell'utilizzabilità, poiché ai fini impositivi trattasi di normale utilizzazione, sia di- 6 rettamente che come supporto necessario, riferita al- l'insediamento e non ai singoli vani di cui esso si compone». Sulla base di queste osservazioni la sentenza impugnata conclude che «in effetti non pare coerente con il si- stema impositivo, come delineato dalle norme, né logico pensare che il contribuente possa sottrarsi al paga- mento del tributo commisurato, oltre che al tipo di at- tività, alla superficie dell'insediamento, semplicemen- te sgomberando uno o più ambienti, di cui, pure, si compone strutturalmente l'insediamento medesimo avente la destinazione d'uso effettiva prevista dalla legge, facendo così dipendere dalla propria esclusiva volontà l'entità della stessa». вз Questo ragionamento e queste conclusioni, nelle quali si compendia la ratio decidendi della sentenza impu- gnata, non sono oggetto di alcuna censura nel motivo di ricorso in esame, che deve essere, pertanto, rigettato. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente de- nuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia anche in relazione a violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.: ad avviso della ricorrente il giudice di merito, pur dato atto che dal verbale del sopralluogo risultava che il contestato locale di mq 14 7 era stato rinvenuto vuoto, ha poi ritenuto che non fos- se stata data adeguata prova della non utilizzazione di nonostante l'esistenza «di concordi di- tale locale, chiarazioni rese dai testi escussi circa la non utiliz- zazione da parte della dott.ssa NA del vano di cui trattasi già da qualche anno prima del 1989». Il motivo è inammissibile e infondato. Invero la cen- sura investe questioni di fatto, opponendo inammissi- bilmente la soggettiva valutazione delle risultanze probatorie pretesa dalla ricorrente alla valutazione operata dal giudice di merito: sotto l'apparente denun- zia di una violazione di legge e di un vizio di motiva- zione, si chiede una valutazione delle prove testimo- niali diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del ricorrente. R Peraltro la sentenza impugnata appare adeguatamente mo- tivata in ordine alla rilevata intrinseca genericità delle deposizioni testimoniali raccolte, sicché la va- lutazione delle risultanze probatorie operata dal giu- dice di merito resta sottratta al sindacato di legit- timità, tanto più che nel motivo di ricorso in esame non si adduce in proposito alcuna argomentazione cri- tica che non sia l'apodittica affermazione che la prova testimoniale aveva dimostrat o la non utilizzazione del locale in contestazione. 8 Del tutto generica (e poco comprensibile) appare, poi, la censura circa una supposta violazione degli artt. 2727 e 2729 c.C., con la quale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe fatto «riferimen- to alle presunzioni о escluso che le stesse potessero essere di supporto per la soluzione del caso di spe- cie». La censura è inammissibile ed infondata. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la ricor- rente non indica in quale atto del giudizio di merito essa abbia sollevato la questione della prova per pre- sunzioni che ora sostiene in qualche modo pretermessa da parte del giudice di merito. Anzi l'impugnazione, così come formulata, sembrerebbe quasi voler sostenere R3 che il ricorso alle presunzioni fosse, anche in assenza di una specifica istanza, un obbligo per il giudice di merito. Ma la norma che si assume violata rimette chia- ramente l'ammissibilità e la valutazione delle presun- zioni alla prudenza del giudice: «l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di - ha affermato costanteme prova» nte questa Suprema «e la valutazione della ricorrenza dei requi- Corte siti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fon- ti di produzione, sono incensurabili in sede di le- 9 gittimità» se sostenuti da adeguata e corretta motiva- zione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. tra le tante Cass. n. 5526/2002; n. 1404/2001). Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, D.L. n. 66/1989, affermando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ricollegata «la superficie sottoposta alla tassazione per rifiuti solidi urbani con la super- ficie presupposto dell'imposta ICIAP>> ed avrebbe al- trettanto erroneamente sostenuto che «il presupposto ICIAP faccia riferimento alla superficie utilizzata о utilizzabile ai fini dell'esercizio della professione atteso che l'espresso dato normativo indica unicamente quale presupposto "il locale ovvero l'area attrezzata RB normalmente utilizzati"»>>. Il motivo è inammissibile ed infondato. Si tratta di una censura generica che si risolve sostanzialmente (e ancora una volta) nella apodittica affermazione della conseguita prova in giudizio della utilizzazione da parte della contribuente di una minore superficie, men- tre la sentenza impugnata, con apprezzamento insindaca- bile in questa sede, esclude che tale prova vi sia. Inoltre, e con riferimento alla ratio decidendi della sentenza impugnata, il giudice di merito non ha sta- bilito alcun nesso tra la valutazione della superficie 10 sottoposta alla tassazione per i rifiuti solidi urbani e la valutazione della superficie rilevante ai fini ICIAP: il nesso è stato stabilito peraltro legitti- mamente, stante la mancata denuncia ICIAP dell'odierna - solo dal Comune in sede di accertamento, ricorrente ma poi superato dalla verifica mediante sopralluogo. Né il giudice di merito ha sostenuto che il contestato lo- cale di 14 mq fosse "supporto necessario" del locale nel quale l'attività viene svolt a. Come si è già rilevato, il giudice di merito ha escluso che possa ritenersi coerente con il sistema impositivo ICIAP una supposta libertà del contribuente di sottrar- si al pagamento del tributo semplicemente sgomberando uno o più ambienti, di cui, pure, si compone struttu- RB ralmente l'insediamento nel quale si svolge l'attività imponibile. In proposito il motivo di ricorso non pro- pone alcuna valida censura, limitandosi la ricorrente senza indicare quali siano gli specificiad affermare - errori di diritto o quale sia il concreto vizio di mo- tivazione che inficiano il capo della sentenza in di- scussione che il giudice di merito erra macrosCO- picamente» nell'«escludere che il contribuente possa, rinunciando a servirsi stabilmente di alcuni locali, ridurre la superficie utilizzata per la propria atti- vità». L'assoluta genericità della censura ne impedisce 11 qualsivoglia valutazione nel giudizio di legittimità. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese se- guono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese della presente fase del giudizio che liquida in € 600,00 di cui € 100,00 per spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 lu- glio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Botta Dott. Ugo Riggio IL CANCELLIERE W ANDELIERE dott. Loid Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 16 GEN. 2004. IL CANCELLIERE C1 dott. Maigi Rutano 12