Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Non costituiscono validi elementi di prova nel giudizio civile gli accertamenti penali consistenti in atti acquisiti o formati in sede di indagini preliminari e non ancora sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale (accertamenti, comunque, inopponibili, in sede civile, agli eventuali responsabili civili, estranei a quella fase processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/1999, n. 5703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5703 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ITALUNION SERVIZI SAS, in persona della socia accomandataria AB LD elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato FONTAINE GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONFESERCENTI FED PROV BOLOGNA ESERCENTI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA A. IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, che lo difende unitamente all'avvocato FLAVIO PECCENINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
EDILCONSORZIO SRL;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 00997/97 proposto da:
EDILCONSORZIO SRL IN LIQ, in persona del suo liquidatore legale rappresentante pro tempore signor Lothar Apelt, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO JORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
ITALUNION SERVIZI SAS IN PERS SOCIO, in persona della socia accomandataria AB LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che lo difende unitamente all'avvocato FONTAINE GIAN FRANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CONFESERCENTI FED PROV BOLOGNA ESERCENTI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 700/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 7/2/96 depositata il 25/05/96; RG.1123+1234/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato GIANFRANCO FONTAINE;
udito l'Avvocato GUIDO POTTINO;
udito l'Avvocato GUIDO TOMANELLI (delega dell'Avv.Enrico Romanelli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 19.6.1990 la TA VI s.a.s., in persona della socia accomandataria AB LD, chiedeva al Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo sino alla concorrenza di L.
4.500.000.000 nei confronti della RZ s.r.l. Assumeva che, grazie alla sua intermediazione, la RZ aveva stipulato il 15.6.1989 ed il 4.7.1989 dei compromessi con la s.p.a. CA ed i signori Veronese per l'acquisto di terreni posti in Castenaso sui quali avrebbero dovuto essere costruiti manufatti alberghieri e direzionali;
che essa società aveva ricevuto incarico esclusivo di procurare la vendita di tali realizzandi manufatti;
che in esecuzione di tale incarico aveva rinvenuto nella ES di Bologna l'ente interessato all'affare; che, di conseguenza, era stato stipulato, in data 19.9.1989, preliminare di vendita fra la RZ e la ES di Bologna.
Lamentava il mancato pagamento della provvigione che le sarebbe spettata per la conclusione dell'affare e denunciava la sussistenza di una situazione di "periculum in mora" in relazione sia al comportamento della RZ sia alla consistenza del patrimonio della stessa.
Con decreto in data 27.6.1990 il Presidente del Tribunale autorizzava il sequestro che veniva eseguito tanto in via immobiliare che mobiliare.
Con atti di citazione notificati il 13.7 ed il 17.7.1990 la TA VI conveniva quindi n giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la RZ e la ES chiedendo la convalida del sequestro e, nel merito, la loro condanna al pagamento delle provvigioni pattuite e/o di legge in ordine all'affare di cui all'indicato preliminare, del valore di L. 67.485.000.000, ed al risarcimento dei danni.
Con successivo atto di citazione notificato il 27.7.1990 la TA VI rinunciava alla domanda nei confronti della ES insistendo solo nella richiesta di risarcimento danni. Entrambe le convenute si costituivano in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
La RZ, inoltre, chiedeva riconvenzionalmente la condanna dell'attrice alla restituzione della somma di L. 475.000.000, oltre IVA, pari alla provvigione percepita in relazione al primo affare, nonché al risarcimento danni per responsabilità aggravata. Con sentenza in data 28.4-16.7.1993 l'adito Tribunale rigettava tutte le domande;
non convalidava il sequestro conservativo;
e condannava l'TA alla rifusione delle spese processuali. Osservavano i primi giudici che l'anzidetta società aveva svolto unicamente attività di mediazione e non di mandato e che appunto a tale titolo aveva chiesto il pagamento della provvigione alla RZ;
che la legge 39/89 riconosceva però tale diritto solo ai soggetti iscritti nei ruoli degli agenti per gli affari di mediazione;
che, ne' la socia accomandataria, ne' altri soci della TA risultavano iscritti in detti ruoli;
che la società attrice non aveva quindi alcuna azione per il pagamento del compenso essendo il contratto di cui alla lettera d'incarico 6.6.1981 affetto da nullità assoluta.
Rilevavano ancora che, indipendentemente da ogni questione in ordine all'applicabilità della normativa richiamata nella fattispecie, l'attrice non aveva diritto alla provvigione in quanto il preliminare era sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio entro il 31.1.1990, da parte del Comune di Castenaso, della concessione di cambio di destinazione dei terreni da turistico-alberghiero a commerciale, concessione che non era stata rilasciata.
Quanto alla domanda di restituzione dell'importo di L. 475.000.000 avanzata dalla RZ dichiaravano di non poterla prendere in esame non avendo la TA VI accettato il contraddittorio sul punto e non avendo essa natura riconvenzionale.
Avverso tale decisione proponevano gravame sia la TA VI che la RZ. La ES si limitava a resistere all'appello della prima.
Riunite le due impugnazioni la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza in data 7.2-25.5.1996, ne pronunciava il rigetto e condannava la TA al pagamento dei 3/4 delle spese del grado in favore della RZ e dell'intero in favore della ES.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la TA VI s.a.s. affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Resiste con controricorso la ES.
Resiste con controricorso anche la RZ che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato articolato in un solo motivo. La TA VI resiste con controricorso a tale ultima impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza. Preliminare appare poi l'esame della eccezione -sollevata dalla ricorrente principale nel controricorso al ricorso incidentale condizionato della RZ- di irregolarità della procura speciale conferita ai propri difensori dal liquidatore legale di quest'ultima società.
L'eccezione è infondata.
A parte infatti che la contestazione sulla mancanza di rapporto organico nel sedicente liquidatore della RZ è caratterizzata da estrema genericità deve infatti rilevarsi che la procura speciale in questione risulta rilasciata in Chiasso (Svizzera) il 10.1.1997, reca la firma autenticata da notaio ed è munita da apostille in pari data dalla Cancelleria di Stato del Canton Ticino.
Trattasi quindi di procura sicuramente regolare in quanto ricevuta da notaio di paese (la Svizzera appunto) aderente alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 (resa esecutiva in Italia con la l. 20 dicembre 1966 n. 1253) nel rispetto del disposto dell'art. 1 comma
2° lett. c di detta Convenzione e dei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 della stessa (v. Cass. SS.UU.
2.12.1992 n. 12863 e Cass.
7.11.1989 n. 4653). Occupandoci quindi dell'impugnazione principale deve rilevarsi, su un piano generale, che la TA prospetta in questa sede una differente linea difensiva -che poggia oltre che sul preteso inadempimento da parte della RZ dell'obbligo edificatorio assunto in seno all'accordo 6 giugno 1989 (intercorso con l'odierna ricorrente) che avrebbe dovuto fare qualificare come "comunque concluso" l'affare, sull'asserita realizzazione della vendita, tramite interposte società e con il paravento della ES, allo scopo di privarla della giusta provvigione- che finisce per far risultare ultronei e superati tutti gli altri rilievi che attengono al mancato esame di atti, alla trasmigrazione dell'affare ed al mancato esame di prove acquisite in sede penale.
Con il primo mezzo in particolare la ricorrente, deducendo "omesso o insufficiente esame e motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e violazione delle norme processuali sulle produzioni documentali (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)", sostiene che la Corte d'Appello avrebbe travisato un fatto pacifico tra le parti, costituito, a suo dire, dall'esistenza nell'accordo di conferimento di incarico 6 giugno 1989 di un'obbligazione sinallagmatica a carico della RZ di edificare secondo i piani urbanistici esistenti all'atto della delibera consiliare del Comune di Castenaso dell'11 luglio 1988. La Corte distrettuale avrebbe cioè omesso erroneamente di:
a) dare rilievo alla vendita dei terreni CA-Veronese che, oltre a costituire un antecedente temporale del successivo preliminare RZ/ES, aveva consentito alla RZ di essere ammessa all'affare;
b) cogliere che in contropartita di tale accettazione l'anzidetta società si era obbligata a costruire sulle aree secondo i piani urbanistici all'epoca vigenti, assicurando all'TA VI l'incasso dei compensi provvigionali pattuiti per la vendita degli erigendi fabbricati;
c) osservare che l'affare, anche se portato a compimento per interposte persone, doveva ritenersi comunque concluso. Le esposte censure sono state però esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale che ha compiutamente osservato che erano state le stesse parti che nel concludere il preliminare 19.9.1989 avevano deciso, nell'ambito della loro autonomia negoziale, che il contratto avrebbe avuto esecuzione solo se, entro un certo termine (31.1.1990) fosse intervenuto il rilascio di una concessione edilizia sulla base di una variante al P.R.G. Ed ha aggiunto che delle due l'una: o cioè doveva ritenersi che il contratto posto in essere fra RZ e ES fosse "diverso ed ultroneo" rispetto a quello che la TA ZI avrebbe avuto l'incarico di concludere, nel qual caso questa non avrebbe assolto il proprio mandato;
o si riteneva invece che tale contratto rientrasse nell'incarico conferito alla anzidetta società ed allora non si poteva prescindere dalla volontà manifestata dalle parti e dalla condizione cui queste avevano subordinato l'efficacia del contratto.
La Corte ha avuto quindi modo di evidenziare -ed è questo il dato fondamentale ed imprescindibile- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna ricorrente ed indipendentemente dal fatto che vi fosse o meno un obbligo per la RZ di edificare secondo la convenzione deliberata dal Comune di Castenaso in data 8.7.1988, ciò che rilevava era unicamente il fatto che il diritto al compenso per la TA VI sarebbe scattato se (e solo se) essa avesse venduto i realizzandi manufatti (non soltanto se essa avesse procurato un potenziale acquirente).
Ed ha poi correttamente osservato che, poiché era pacifico in causa che la TA aveva trovato un soggetto che era interessato all'acquisto ma solo a determinate condizioni, che non si erano verificate -onde nessuna vendita di manufatti era stata realizzata, nè direttamente da RZ ne' per il tramite di TA Service- ogni indagine circa l'asserito mancato rispetto da parte di RZ dell'accordo 6.6.1989, al fine di valutare l'esistenza del diritto al compenso che formava oggetto della domanda attrice risultava inutile.
Sempre con il primo mezzo la ricorrente inoltre lamenta che la Corte non avrebbe erroneamente esaminato i due contratti notarili (Esse A/C & Nova e C & Nova/G.D.) da essa prodotti, sia pur dopo la remissione della causa al Collegio (ma perché stipulati in data successiva alla udienza di precisazione della conclusione) e non avrebbe, minimamente considerato tutto quanto emerso nel corso dei procedimenti penali (instaurati per i medesimi fatti nei confronti di alcuni dirigenti della Edilcostruzioni della ES e di altre società coinvolte nella vicenda).
Diversamente, afferma, avrebbe potuto cogliere che, era stata posta in essere, dietro l'occulta regia della RZ e della ES, tutta una manovra volta a privarla del giusto compenso e che il contratto, anche se attraverso soggetti diversi (comunque collegati ai primi) aveva avuto regolare esecuzione. In ordine a tale rilievo, mentre va osservato che esso si ricollega ad un radicato mutamento della linea difensiva della ricorrente -che sembra quasi riconnettere il diritto al compenso non alla conclusione dell'affare ma allo svolgimento di varie manovre dalle controparti miranti ad impedire il maturarsi di tale diritto- (e la cui conducenza, avuto riguardo alla pretesa fatta valere dalla ricorrente, non è dato cogliere) va comunque precisato che il comportamento della Corte risulta assolutamente corretto. Essa non si è resa colpevole della violazione di alcuna norma sulle produzioni (ed a ben vedere la stessa ricorrente non specifica in cosa tale pretesa violazione si sostanzierebbe posto che come lei stessa ammette, la sua produzione era tardiva), ove si rilevi che la fase istruttoria era pacificamente chiusa deve infatti convenirsi che, come è pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.10.12.1994 n. 10579 e Cass. 11.3.1993 n. 2947), nessuna nuova produzione era più possibile specie in presenza di una precisa eccezione di inammissibilità delle tardive produzioni effettuate e del rifiuto su di esse del contraddittorio dalla parte controinteressata.
E quanto agli accertamenti penali non par dubbio che essi non potevano costituire validi elementi di prova nel giudizio civile, trattandosi di atti acquisiti o formati nel corso delle indagini preliminari, non ancora sottoposti al vaglio del giudice dibattimentale, e comunque inopponibili alla RZ ed alla ES, che quali responsabili civili erano rimasti estranei a tale fase (nella quale non potevano essere nemmeno citati). Il motivo non può quindi trovare accoglimento.
Con il secondo mezzo, sempre formulando identica denuncia anche con riferimento alle norme sull'inadempimento contrattuale, l'TA lamenta che la Corte bolognese abbia ritenuto che non fosse maturato il compenso spettantele. Tanto, a suo dire, perché alla stessa sarebbe sfuggito che una volta concluso in forma preliminare l'affare era solo l'RZ che doveva portare a compimento prima le progettazioni, poi le costruzioni e quindi la rogitazione alla ES o a chi per essa sulla base degli strumenti urbanistici vigenti (turistico-alberghieri).
Anche tale motivo è infondato.
La Corte di merito, ha di già compiutamente esaminato anche tale aspetto pervenendo alla conclusione, che risultando assistita da motivazione adeguata, coerente ed immune da vizi logici e/o giuridici non è censurabile in questa sede, che di conclusione dell'affare non poteva parlarsi nemmeno dietro l'assunto di un preteso inadempimento dell'RZ (rilevante, eventualmente, solo a fini risarcitori) e ciò in quanto l'odierna ricorrente non poteva chiamarsi estranea al preliminare tra la RZ e la ES del 19.9.1989 e non poteva quindi, per valutare l'esatto contenuto del suo obbligo, prescindere dalle clausole dello stesso.
A identica conclusione deve pervenirsi relativamente al terzo motivo con il quale l'TA censura la sentenza impugnata sempre nella parte in cui non avrebbe dato, a suo dire, sufficiente rilievo al fatto che in base agli accordi del 6.6.1989 le modificazioni al P.R.G. non erano previste (e sostiene quindi che la condizione inserita nel preliminare, il cui contenuto era contrario a quello degli accordi, non la riguardava).
Ed aggiunge che alla Corte sarebbe del pari sfuggito che quand'anche l'affare con ES fosse in effetti naufragato la RZ avrebbe avuto comunque l'obbligo di non ritirarsi dall'affare dopo 8-9 mesi dalla sua conclusione avendo il mandato a vendere a TA Service durata di 21 mesi.
Ora, nel richiamare, quanto alla prima parte, le considerazioni già esposte deve rilevarsi, riguardo alla seconda, in primo luogo che è completamente estranea al thema decidendum (pagamento provvigione) ed altresì che, come esattamente osservato dai Giudici del merito, la TA non ha comunque dimostrato la sussistenza delle condizioni che valessero a rendere attuale il suo preteso diritto al compenso provvigionale (e cioè che la RZ avesse realizzato e/o venduto i manufatti o che essa società avesse procurato gli acquirenti).
Con il quarto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta un'asserita violazione delle norme sull'esame e sull'acquisizione dalle prove addotte a sostegno della sua domanda e formula ulteriore censura di omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi dalla controversia.
In ordine al primo rilievo, formulato per altro in modo estremamente generico, deve però osservarsi che per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante Cass. 94/63 1;
Cass. 93/52 11; Cass. 92/2727 e Cass. 87/200) la valutazione della prova rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è sindacabile solo indirettamente tramite il controllo della motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. E nessun vizio di tal genere è dato riscontrare nella specie ne', a ben vedere, è prospettato dalla stessa ricorrente che si limita a proporre una propria versione dei fatti e valutazione delle prove contrapponendole a quella dei Giudici del merito.
Riguardo al secondo, caratterizzato anche da assoluta genericità, deve rilevarsi che la ricorrente non deduce il benché minimo elemento che consenta di cogliere la decisività di tali prove (delle quali non indica nemmeno il contenuto) e che a fronte di ciò la Corte d'Appello ha invece fornito ampia, adeguata e corretta motivazione delle ragioni che presiedevano il suo giudizio di inammissibilità e irrilevanza delle stesse.
Nè può questa Corte, ostandovi il divieto di cui all'art. 372 c.p.c., procedere all'esame di nuovi documenti prodotti in questa sede (e ciò a parte ogni considerazione sulla natura squisitamente di merito dalla censura sottesa a tale produzione).
Nessun nuovo contributo infine viene fornito dalla ricorrente con la memoria di replica che contiene unicamente una riproposizione degli esposti motivi e delle già esposte argomentazioni difensive. Il ricorso principale va pertanto rigettato e per l'effetto quello incidentale condizionato con il quale l'RZ denuncia "violazione e omessa applicazione della normativa in tema di mediazione (art. 2 L.
3.2.1989 n. 39) - omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia" va dichiarato assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore della EDILCONSORZIO SRL, che liquida in L.354.000 per spese oltre L. 20.000.000 di onorari e della CONFESERCENTI FED PROV BOLOGNA ESERCENTI che liquida in L.220.000 per spese oltre L. 20.000.000 di onorari.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20.11.1998. Depositata in cancelleria il 10 giugno 1999.