Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/04/2001, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
C.C. 59339 H EM5298 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA M A I T R E A E S C I N S I E D L . D 2 P . . R 4 / 6 6 9 8 6 1 A D IS R E 3 1 T K A B . L A L . B - _ 5 T G N D E Oggetto S E E TRIBUTI - SANZIONI A T A R B I U R T I SEZIONE TRIBUTARIA VIOLAZIONI FORMALI gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3420/98 OLLA - Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere 11311 Cron. Dott. Eugenio AMARI Rep. Re... Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 07/02/01 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 59339 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MORBIDELLI AUTO & C SNC;
- intimato avverso la decisione n. 540/96 della Commissione iltributaria regionale di PERUGIA, depositata 2001 02/01/97; 226 udita la relazione della causa svolta nella pubblica " udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre contro la Morbidelli auto s.n.c., rappresentata e difesa come in atti, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Perugia, rigettando l'appello dell'Ufficio, ha confermato la decisione di primo gra- do, di estinzione della controversia per effetto della istanza di sanatoria proposta dalla società, ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 69/1989, conv. in legge n. 154/89 (c.d. sanatoria delle irregolarità formali).
1.2. In fatto, assume il ministero ricorrente, che a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza, l'Ufficio IVA competente ha notificato alla società avviso di ir- rogazione di sanzioni per omessa registrazione di cor- rispettivi e per la mancata emissione di scontrini fi- 2 4. scali. La società ha impugnato l'atto dinanzi alla Com- missione tributaria di primo grado di Perugia, la quale ha ritenuto che le violazioni contestate fossero state sanate ai sensi della normativa citata. Come già accen- nato, la decisione di primo grado è stata confermata in appello.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione dell'art. 21 del d.l. 69/89, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto le viola- zioni contestate alla società intimata non hanno carat- tere meramente formale, ma incidono sulla determinazio- ne della imposta.
1.4. La società intimata non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato.
2.2. Come è noto, la sanatoria di cui al citato art.21, riguarda esclusivamente le "irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta sul valore aggiunto". Nella spe- cie, sulla base della motivazione della sentenza impu- gnata, non è dato comprendere perché le violazioni che la parte ricorrente assume che erano alla base dell'avviso di irrogazione di sanzioni (omessa regi- strazione di corrispettivi e mancata emissione di scon- 3 trini) non inciderebbero sulla determinazione dell'iva. Infatti, i giudici di merito, senza fornire alcun ele- mento di fatto (che eventualmente avrebbe potuto con- sentire a questa Corte di decidere direttamente in pun- to di diritto), scrivono apoditticamente che "sono ve- nuti meno i presupposti del contendere".
2.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ai giudici di merito che do- vranno chiarire in punto di fatto quali siano specifi- camente le violazioni originariamente contestate, per poi valutare se rientrino tra quelle suscettibili di sanatoria, ai sensi del ripetuto art. 21 d.1. 69/89. I giudici di merito provvederanno anche sulle spe- se.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im pugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezion della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Giovanni Olla) (dr. Antonio Merone) CORTE A R E E S U IL CANCELLIERE C Amaldo Casano ном DEPOSITATO IN CANCELLER A Oggi. APR. IL CANCELLIERE Amaldo Casano Шовв сон