Versione
22 agosto 2012
22 agosto 2012
Art. 17. Regime tributario degli enti della confessione 1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
3. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalita' degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.