Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6979 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 06979/02 LA CO UPREMA DJ CASSA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 19731/99 1 D'ANGELO Consigliere Cron. 13667 Dott. Bruno Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Ud.31/01/02 Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente 74 SENTENZA sul ricorso proposto da: AR NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, rappresentato e difeso dall'avvocato TRENTINO VRENNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato2002 ALESSANDRO CICOLARI, giusta delega in Em 522 atti;
-1- 1504/98ontro controricorrente avversO la sentenza n. 10782/99 del Tribunale di 41/598 GENOVA, depositata il 03/08/99 - R.G.N. 5800/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova, depositato il 31 maggio 1994, il sig. IN AR conveniva in giudizio la società Rete Gamma s.p.a. alle cui dipendenze deduceva di lavorare con mansioni di quinto livello magazziniere, inquadrato nel contrattuale;
esponeva di avere, fino al 15 marzo 1994, osservato l'orario di lavoro dalle ore 7 alle ore 12 e dalle ore 13 alle 18 e di avere così effettuato due ore di lavoro straordinario al giorno in quanto incaricato di consegnare i materiali e le attrezzature alle squadre di operai che iniziavano a lavorare alle ore 8, facendo ad essi sottoscrivere il "brogliaccio" ed i buoni di consegna, e di ricevere poi quanto consegnato a ricevuto fine giornata. Lamentava di non aver alcun compenso per tale lavoro straordinario sino al 28 febbraio 1991; di avere successivamente percepito un compenso forfettario in misura inferiore al dovuto, e nuovamente di non avere percepito alcunchè a decorrere dal 31 gennaio 1994. Chiedeva quindi la condanna della società convenuta a pagargli la somma di lire 25.001.466 a titolo di compenso del lavoro straordinario prestato tra il 1° maggio 1987 ed il 15 marzo 1994. гл La società convenuta, costituitasi, eccepiva la prescrizione e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda rilevando che al ricorrente era stata corrisposta, per omogeneità con gli operai che facevano capo al magazzino, l'indennità di trasferta prevista dagli accordi sindacali malgrado egli non effettuasse alcuna trasferta;
assumeva quindi che le somme erogate a quel titolo dovevano essere detratte da quanto da lui preteso o perché da ritenersi versate per il titolo da lui fatto valere in giudizio ovvero perché altrimenti da ritenersi versate senza alcun titolo. Il Pretore pronunciava sentenza con la quale accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, e condannava la società Rete Gamma a pagare al ricorrente la somma di lire 15.160.342 per compenso del lavoro straordinario prestato dal maggio 1989 al 15 marzo 1994, oltre I ° rivalutazione ed interessi legali. Il Tribunale di Genova, con sentenza non definitiva depositata il dì 11 giugno 1998, parzialmente riformando la decisione pretorile, ha dichiarato che dalle somme dovute al ricorrente a titolo di lavoro straordinario ed oggetto della Emr condanna pretorile, dovevano essere detratte le somme a lui corrisposte nello stesso periodo a titolo di trasferta;
ha confermato nel resto la sentenza pretorile;
ed ha disposto il prosieguo dell'istruttoria per il conteggio degli importi dovuti. Espletata a tal fine consulenza tecnica il giudice d'appello ha pronunciato contabile, sentenza definitiva, depositata il 3 agosto 1999, con la quale ha dichiarato che nulla era dovuto al AR a titolo di ulteriore compenso per lavoro e dichiarava lo stesso ricorrente straordinario, restituzione di quanto percepito in tenuto alla virtù della sentenza di primo grado, con compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In tale sentenza ha affermato che a fronte di lavoro straordinario quantificato dal consulente tecnico in lire 28.377.380 erano state corrisposte al dipendente complessivamente lire 36.534.469 delle quali lire 23.202.469 a titolo di trasferta e lire 13.332.000 a titolo di straordinario forfettizzato;
che, essendo stato stabilito nella sentenza non definitiva che l'indennità di trasferta era stata corrisposta al AR per compensare lo sconfinamento della sua Esme prestazione oltre il normale orario di lavoro e quindi a compenso del lavoro straordinario, le somma accertate come corrisposte a titolo di "trasferta" dovevano appunto essere interamente imputate a titolo di lavoro straordinario. Quale corollario della decisione il Tribunale ha ritenuto l'obbligo del AR di restituire, perché non dovuto, quanto percepito in virtù della sentenza pretorile. Il AR chiede la cassazione di tale sentenza definitiva, con ricorso a questa Corte affidato a due motivi. La società intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il AR, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1242 primo comma C.C., deduce che il compenso per lavoro straordinario è stato Tribunale erroneamente compensato, nella dal sentenza definitiva, con due voci retributive, cioè con l'indennità di trasferta e con il compenso forfettizzato dello straordinario, quando nessuna eccezione di compensazione era mai stata sollevata dalla controparte e, nel giudizio di merito, non Ems era stata trattata la questione dell'emolumento 6 denominato straordinario forfettario: lamenta che in tal modo sia stata operata una seconda detrazione dal dovuto per un errore del consulente tecnico d'ufficio non rilevato dal giudice d'appello. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 C.C., il ricorrente rileva che la sentenza definitiva, passata in giudicato, aveva stabilito che da quanto spettante fossero dedotte le somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, mentre nulla aveva stabilito in ordine alla diversa voce dello "straordinario forfettizzato"; assume che l'importo di tale voce era stato pertanto indebitamente detratto dal consulente, non essendo la compensazione rilevabile d'ufficio, e che il giudice aveva così violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati e meritevoli di accoglimento, secondo quanto qui di seguito considerato. Innanzitutto va posto in rilievo che la sentenza non definitiva resa dal Tribunale (in data 7 Gun - 21 giugno 1998), non oggetto di 7 maggio impugnazione di alcuna delle parti e quindi passata in giudicato, ha statuito in dispositivo "che dalle somme dovute al ricorrente a titolo di lavoro straordinario, oggetto della condanna pronunciata in primo grado, devono essere dedotte le somme che la Rete Gamma s.p.a. ha corrisposto a titolo d'indennità di trasferta nello stesso periodo". - su cui si Ciò stante, la sentenza definitiva controverte nel presente giudizio è incorsa nel - denunziato vizio di violazione del giudicato, posto che non si è attenuta alla sopra riportata statuizione, facente stato ad ogni effetto tra le parti (art. 2909 c.c.), non essendosi limitata a detrarre dalla somma oggetto della condanna pretorile l'importo dell'emolumento denominato "indennità di trasferta" (che il Tribunale, nella sentenza del 3 agosto 1999, aveva accertato in realtà costituire un trattamento retributivo di maggior favore, volto a compensare la maggior durata della sua prestazione lavorativa) come appunto stabilito nella pronuncia non definitiva, ma ha operato una ulteriore detrazione, decurtando da quella somma anche l'importo dell'emolumento indicato come "straordinario forfettizzato", che pure la suddetta sentenza non aveva stabilito 8 doversi detrarre. In tal modo - e nel contempo - la sentenza qui impugnata interamente sullanon ha pronunziato domanda nel senso cioè che, effettuando la indebita ulteriore detrazione, non ha pronunciato condanna al pagamento della somma pretesa quale ritenuta spettante dalla sentenza non definitiva. Va del resto evidenziato che dalla motivazione, oltre che dalle statuizioni, della sentenza d'appello non definitiva e passata in giudicato, nonché da quelle, confermate in appello, della sentenza di primo grado, risulta che la somma oggetto della condanna pretorile, pari a lire 15.160.342 (inferiore a quella richiesta nel ricorso di primo grado perché riferita ad un più breve periodo, non coperto da prescrizione) venne dal giudice desunta dal conteggio della parte ricorrente la quale, come pure precisato nell'atto introduttivo, aveva già tenuto conto detraendole - nel conteggio dall'importo richiesto delle somma - corrisposte al lavoratore nel corso del rapporto a titolo di "straordinario forfettizzato". Sulla base di tanto, il ricorso deve essere accolto (disattendendo peraltro la prospettazione del ricorrente circa la tardività di una ipotizzata 9 کی 'compensazione", non vertendosi nella specie in ipotesi riconducibile alle norme di cui agli artt. 1241 e segg. cod. civ. e trattandosi invece di ordinario conto tra dare ed avere, cioè tra quanto dovuto al lavoratore per compenso del lavoro straordinario e quanto a lui corrisposto per questo titolo). pertanto La impugnata sentenza dev'essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice d'appello, designato come in dispositivo, il quale terrà conto dei rilievi sopra svolti e dei principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese del presente giudizio, ex art. 385 ult. co. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 31 gennaio 2001. Presidente:enzlichnik wall Ettore Mercuria c ensore нее IL CANCELERE Depostive nederia 14 106. 2882 Oggi, IL CANCELLIERE R O N J O C 10