CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2023, n. 22685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22685 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER OT JO AB nato il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza disc:ussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile. il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. Gianluca Vallero, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22685 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13/7/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente ER OT SE AB, ha confermato la sentenza del 9/12/2020 del Tribunale di Torino con cui lo stesso era stato condannato alla pena di giorni 15 di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116 co. 15 e 17 D.Ivo 285/92 perché si poneva alla guida del veicolo Fiat Sedici tg EA659TV senza aver mai conseguite la patente, condotta eli l 11/ 4( o reiterata nel gitti~io poiché la medesima violazione veniva accertata dalla polstrada di Torino il 19/3/2016 con verbale 7000125030066, in Cesana il 20/10/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il ER OT, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 420 bis co. 2 cod. proc. pen. in rela- zione agli artt. 179 co. 1 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 24 co. 2 e 111 Cost. per essersi proceduto in assenza dell'imputato al di fuori dei casi normativa- mente previsti nonché vizio di motivazione in relazione al giudizio di conoscenza del processo da parte dell'imputato a fronte della circostanza, evidenziata in sen- tenza, che quest'ultimo non abbia reso alcuna allegazione atta a supportare la mancata conoscenza del processo e del suo esito. Il ricorrente rileva di aver eccepito nei motivi di appello la nullità della sen- tenza di primo grado per essersi proceduto in assenza dell'imputato. Vengono riportati i richiami giurisprudenziali operati nell'atto di appello sull'ef- fettiva conoscenza del processo e sulla necessità da parte dell'autorità giudiziaria della verifica caso per caso sull'effettiva conoscibilità. In particolare, il ricorrente ricorda di avere posto in evidenza, in sede di ap- pello, che la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio avvenivano in sede di iden- tificazione il 20/10/2017 mentre la dismissione del mandato avveniva il 13/01/2023, tre giorni dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio. La di- smissione veniva depositata immediatamente dopo la notifica della citazione, a riprova della circostanza che il rapporto fiducia rio era cessato da tempo. Del resto, l'imputato non ha mai preso contatti con l'avvocato intervenuto come difensore di ufficio. Ciò nonostante, ci si duole che la Corte territoriale abbia rigettato l'eccezione, sul presupposto della nomina fiduciaria e dell'elezione di domicilio formalizzata dall'imputato e sulla scorta della circostanza che nessuna obiezione era stata mossa dal difensore di ufficio in sede di apertura del dibattimento. L'imputato, inoltre, non aveva reso alcuna allegazione atta a supportare la mancata cono- scenza del processo e del suo esito. Tale motivazione viene definita apparente ed illogica, in primo luogo perché la Corte distrettuale non ha dato conto di quegli indici tempestivamente evidenziati dal difensore di ufficio, i quali mettevano in dubbio l'effettiva conoscenza del pro- cesso da parte dell'imputato. In secondo luogo, l'imputato non avrebbe mai potuto fornire alcuna allega- zione per supportare la mancata conoscenza del processo e del suo esito dal mo- mento che non ne aveva conoscenza alcuna. Si rileva che il precedente richiamato dalla sentenza impugnata appare ec- centrico e fuorviante rispetto al caso in esame, essendo relativo ad un'istanza di rescissione del giudicato presentata da un imputato che non poteva non avere avuto conoscenza diretta della condanna. Si ribadisce, pertanto, l'illegittimità della declaratoria di assenza dell'imputato con conseguente nullità delle sentenze di primo e di secondo grado. Si rileva, infine, l'intervenuta estinzione della contravvenzione per decorrenza del termine di prescrizione. Chiede, pertanto, l'emissione di sentenze di non doversi procedere per inter- venuta prescrizione della contravvenzione contestata o, in subordine, l'annulla- mento della sentenza impugnata con le consequenziali pronunce. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del mento. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come già chiarito da questa Corte, in una fattispecie del tutto sovrapponi - bile a quella in esame - e del tutto irrilevante appare la circostanza che in quel caso venisse in rilievo un'ipotesi di rescissione del giudicato- nel solco degli inse- gnamenti delle Sezioni Unite Innaro, IS e OV, l'indice di conoscenza rap- presentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della cono- scenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circo- stanze ulteriori - che devono, evidentemente, essere allegai:e dall'interessato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (vedasi Sez. 4, n. 13236 dei 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019-02 alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda). Come evidenziato dalla Corte torinese, che ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato presso il difensore (domicilio eletto) che aveva successi- vamente rinunciato al mandato;
nessuna obiezione era stata mossa dal difensore d'ufficio in apertura del dibattimento e si era pertanto proceduto in assenza dell'imputato potendosi ravvisare un colpevole disinteresse per la vicenda proces- suale. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 ee Il CF i igliere est sore
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza disc:ussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art.
5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi inammissibile. il ricorso e del difensore del ricorrente Avv. Gianluca Vallero, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22685 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13/7/2022, pronunciando sull'appello proposto dall'odierno ricorrente ER OT SE AB, ha confermato la sentenza del 9/12/2020 del Tribunale di Torino con cui lo stesso era stato condannato alla pena di giorni 15 di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 116 co. 15 e 17 D.Ivo 285/92 perché si poneva alla guida del veicolo Fiat Sedici tg EA659TV senza aver mai conseguite la patente, condotta eli l 11/ 4( o reiterata nel gitti~io poiché la medesima violazione veniva accertata dalla polstrada di Torino il 19/3/2016 con verbale 7000125030066, in Cesana il 20/10/2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il ER OT, deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 420 bis co. 2 cod. proc. pen. in rela- zione agli artt. 179 co. 1 cod. proc. pen. e inosservanza degli artt. 24 co. 2 e 111 Cost. per essersi proceduto in assenza dell'imputato al di fuori dei casi normativa- mente previsti nonché vizio di motivazione in relazione al giudizio di conoscenza del processo da parte dell'imputato a fronte della circostanza, evidenziata in sen- tenza, che quest'ultimo non abbia reso alcuna allegazione atta a supportare la mancata conoscenza del processo e del suo esito. Il ricorrente rileva di aver eccepito nei motivi di appello la nullità della sen- tenza di primo grado per essersi proceduto in assenza dell'imputato. Vengono riportati i richiami giurisprudenziali operati nell'atto di appello sull'ef- fettiva conoscenza del processo e sulla necessità da parte dell'autorità giudiziaria della verifica caso per caso sull'effettiva conoscibilità. In particolare, il ricorrente ricorda di avere posto in evidenza, in sede di ap- pello, che la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio avvenivano in sede di iden- tificazione il 20/10/2017 mentre la dismissione del mandato avveniva il 13/01/2023, tre giorni dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio. La di- smissione veniva depositata immediatamente dopo la notifica della citazione, a riprova della circostanza che il rapporto fiducia rio era cessato da tempo. Del resto, l'imputato non ha mai preso contatti con l'avvocato intervenuto come difensore di ufficio. Ciò nonostante, ci si duole che la Corte territoriale abbia rigettato l'eccezione, sul presupposto della nomina fiduciaria e dell'elezione di domicilio formalizzata dall'imputato e sulla scorta della circostanza che nessuna obiezione era stata mossa dal difensore di ufficio in sede di apertura del dibattimento. L'imputato, inoltre, non aveva reso alcuna allegazione atta a supportare la mancata cono- scenza del processo e del suo esito. Tale motivazione viene definita apparente ed illogica, in primo luogo perché la Corte distrettuale non ha dato conto di quegli indici tempestivamente evidenziati dal difensore di ufficio, i quali mettevano in dubbio l'effettiva conoscenza del pro- cesso da parte dell'imputato. In secondo luogo, l'imputato non avrebbe mai potuto fornire alcuna allega- zione per supportare la mancata conoscenza del processo e del suo esito dal mo- mento che non ne aveva conoscenza alcuna. Si rileva che il precedente richiamato dalla sentenza impugnata appare ec- centrico e fuorviante rispetto al caso in esame, essendo relativo ad un'istanza di rescissione del giudicato presentata da un imputato che non poteva non avere avuto conoscenza diretta della condanna. Si ribadisce, pertanto, l'illegittimità della declaratoria di assenza dell'imputato con conseguente nullità delle sentenze di primo e di secondo grado. Si rileva, infine, l'intervenuta estinzione della contravvenzione per decorrenza del termine di prescrizione. Chiede, pertanto, l'emissione di sentenze di non doversi procedere per inter- venuta prescrizione della contravvenzione contestata o, in subordine, l'annulla- mento della sentenza impugnata con le consequenziali pronunce. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del mento. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Come già chiarito da questa Corte, in una fattispecie del tutto sovrapponi - bile a quella in esame - e del tutto irrilevante appare la circostanza che in quel caso venisse in rilievo un'ipotesi di rescissione del giudicato- nel solco degli inse- gnamenti delle Sezioni Unite Innaro, IS e OV, l'indice di conoscenza rap- presentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della cono- scenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circo- stanze ulteriori - che devono, evidentemente, essere allegai:e dall'interessato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (vedasi Sez. 4, n. 13236 dei 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019-02 alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda). Come evidenziato dalla Corte torinese, che ha fatto corretta applicazione del richiamato principio, nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato presso il difensore (domicilio eletto) che aveva successi- vamente rinunciato al mandato;
nessuna obiezione era stata mossa dal difensore d'ufficio in apertura del dibattimento e si era pertanto proceduto in assenza dell'imputato potendosi ravvisare un colpevole disinteresse per la vicenda proces- suale. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc, pen„ non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 ee Il CF i igliere est sore