Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ITALIANA TIONEUBBLICA e 75702ес 13 A TR seria 15 REGIS 6.26/5/84 DA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: idente03 R.G.N.8456/200 SACCUCCI Dot . Bruno DI05 197 Dot. Vincenzo Liere 41521 1 Cron. Consigliere Del . Antonio Rep. Consigliere FALCONE Dot.. Giuseppe Od. 08/07/2002 LI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto: Irpef- Esenzio SENTENCAMPIONE CIVILE ex art. 13 quinques C sul ricorsa proposto da: N. 75702 26/05/81, convertito in TRIEL LI AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE n persona del Ministro Calam:363/84 naturali Sospensione pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE INTRACE, in persona Recupero imponibile elettivamente domiciliate in del Direttore pro-tempore, Compete. 12, presso gli Uffici Rorld, via de Fortoghesi dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta He e difende per legge;
ricorrente
contro
CO IN, - intimato dalla pronunciaza avverso ia sentenza П1. 332/3/99 3^ Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 1 пака i 14/12/99, depositala il 30/01/00. Udita la relazione della calsa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udi o l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per 'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M. in persona del Scstituto Procuratore ↓ Dett. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CO RE, residente in uno dei comuni colpiti dagl. eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DI 26 maggio 1984, convertito in Legge 21 Jugio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo dctracva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. I'ufficio, riterendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa е notificava al contribuente cartella di pagamento por la maggior somma. -1 ricorso dol contribuente veniva acco.l.zo dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la senienza Jella Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la 28 dellaviolazione Е taisa applicazione degli artt. Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma ? tis, del DL 30 dicembre 1985 n. 371. 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, 12. 46 il quale prevede che le Somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 25 maggio 1984 Π. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 Inglio 1984, . 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale ē meridionale colpiti eventi sismici, non concorrono alla formazione da dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR In virto dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, 2. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 13 febbraio 1999, n. 28, deve esgere considers to quale погра introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente Della rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza sospensione, al Retto dei Versamenti sospesi" della ¡Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove E valide ragioni per ildiscostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, ricorso deve essere rigettato, senza che cocorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittcriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così decisc in Roma 1'08 Luciio 2002. Il Presidente Dobt Bruno Saccucci rive Il Consigliere Estensore ― Di Blast Dott. DEPOST IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 3. APR. 2003 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1