Sentenza 7 marzo 2016
Massime • 1
In tema di rivelazione di segreto professionale (art. 622 cod. pen.), il pericolo di nocumento, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purché giuridicamente apprezzabile, costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato che non può essere considerata presunta, ma deve essere individuata in sentenza con dati chiaramente significativi della sua esistenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2016, n. 34913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34913 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2016 |
Testo completo
349 1 3/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente -N.751 Dott. MAURIZIO FUMO - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - N. 38806/2015 Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RD N. IL 13/04/1958 AL IO N. IL 14/06/1961 avverso la sentenza n. 1615/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. س.ج ん RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di primo grado di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti degli imputati, affermando la loro responsabilità ma dichiarando la prescrizione in ragione dell'epoca del commesso reato, per il delitto di cui all'art 622 cp e condannandoli al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese;
epoca dei fatti da Gennaio ad Ottobre 2005. 1.1 La decisione, adottata su appello del PM e del PG, aveva ritenuto la responsabilità degli imputati - VA, già direttore generale della spa GR, che aveva cessato consensualmente da tale rapporto a Novembre 2004, RA, dipendente della società fino a Novembre 2005 - per la trasmissione di dati riservatissimi dell'azienda dal secondo al primo, ribaltando la prima sentenza assolutoria.
2. Ha presentato ricorso la difesa di VA, che, col primo motivo, ha lamentato vizio di motivazione, poiché la Corte sarebbe incorsa in un travisamento della prova, in quanto il teste DD di cui era trascritta la parte di deposizione rilevante aveva chiarito che le ricezione - - dei dati da parte di VA non era certa. Un altro aspetto di travisamento di prova avrebbe riguardato il contenuto del programma inviato, atteso che i testi avevano riferito che l'attività di previsione dei costi per il 2005 era già stata effettuata in autunno 2004 e ad essa aveva partecipato anche VA, mancando, pertanto, il requisito di segretezza delle notizie rivelate. La Corte, infine, non aveva argomentato in senso contrario al primo Giudice, che non aveva ritenuto il concorso né morale, né materiale di VA nell'invio del file al suo stesso indirizzo di posta elettronica.
2.1 Nel secondo motivo si è lamentata la violazione di legge in relazione all'art 622 cp. La disposizione incriminatrice, prevede, infatti, il pericolo di nocumento per l'integrazione del reato, interpretato, o come elemento essenziale del delitto reato di pericolo concreto o come condizione di punibilità, ma in ogni caso come possibilità concreta di pregiudizio. La sentenza impugnata, al contrario, avrebbe ritenuto il verificarsi del pericolo in re ipsa, cioè nella stessa trasmissione dei dati riservati.
3. Ha presentato ricorso la difesa di RA, che, col primo motivo, ha lamentato vizio di motivazione, poiché la Corte sarebbe incorsa in travisamento della prova riguardo alla deposizione del teste DD, dalla quale avrebbe tratto la conclusione che la mail inviata dall'imputato era stata letta dal coimputato VA, mentre il teste aveva riferito di non aver fatto il relativo accertamento.
3.1 Nel secondo motivo si è lamentata la violazione di legge in relazione all'art 622 cp, nonchè motivazione contraddittoria e travisamento della prova. La Corte aveva dapprima scritto che i costi previsionali erano aggiornati quasi ogni giorno e poco dopo che erano modificati solo a fine d'anno. Inoltre molti testi avevano deposto che il file conteneva i dati previsionali del 2004, quindi, noti all'imputato VA.
3.2 Tramite il terzo motivo il ricorso ha rappresentato vizio di motivazione per illogicità, poiché la Corte avrebbe considerata poco logica la versione dell'auto-invio fornita dall'imputato, senza もしん tener conto delle dettagliate spiegazioni tecniche date dallo stesso, incentrate sulla lentezza delle connessioni internet dell'epoca dei fatti, in presenza di allegati pesanti.
3.3 Col quarto motivo si è censurata la sentenza per mancanza di motivazione, poiché la stessa non dava alcun conto del pericolo di nocumento che la società GR avrebbe corso, dalla rivelazione del file, individuandolo con la mera possibilità di fuga verso soggetti non autorizzati di dati sensibili della ditta. Infine, il ricorso ha sottolineato che,a causa delle già criticate lacune ed incongruenze motivazionali, la Corte d'Appello non aveva superato le argomentazioni logiche ed aderenti ai risultati del processo sviluppate dal primo Giudice. All'odierna udienza il Pg drssa LI ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO. I ricorsi sono fondati. In particolare il secondo motivo del ricorso VA ed il quarto del ricorso RA colgono nel segno.
1. Occorre premettere che sul delitto di rivelazione di segreto professionale di cui all'art 622 cp non risultano precedenti giurisprudenziali di rilievo per l'inquadramento della fattispecie concreta ma è possibile trarre orientamento dalla giurisprudenza formatasi sul reato di cui all'art 621 cp rivelazione del contenuto di documenti segreti - essendo entrambi delitti contro l'inviolabilità dei segreti e le loro azioni costitutive uguali, poiché consistono nella rivelazione senza giusta causa, nel primo caso del segreto professionale e nel secondo del contenuto di un documento destinato a restare segreto. Entrambe le fattispecie incriminatrici prevedono, altresì, che da tali azioni derivi o possa derivare nocumento, inteso come pregiudizio reale di qualunque natura, purchè giuridicamente apprezzabile.
1.1 In proposito la solida interpretazione data da questa Corte all'art 621 cp ha enucleato il principio che per l'integrazione del reato di rivelazione di documento segreto, è necessario che ne derivi un pregiudizio apprezzabile per il titolare del diritto alla segretezza, considerato condizione obbiettiva di punibilità. Così Cass Sez 5 n. 17744 del 16/01/2009, RV 243601 : "Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 cod. pen.) di rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato - anche solo tentato". Tale principio è stato di recente confermato da Sez. 5, Sentenza n. 51089 del 12/05/2014 Ud. (dep. 09/12/2014) Rv. 261726 Ai fini dell'integrazione del reato di 11 rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 cod. pen.) è necessario che dalla rivelazione e dall'utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra, concorrente Rich 2 della prima, con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni).
1.2 Alla luce dei suindicati principi, applicabili anche alla figura criminosa in esame, va osservato che il verificarsi della condizione di punibilità del pericolo di nocumento dalla quale dipende anche la perpetrazione del reato ex art 622 cp - deve desumersi da elementi di fatto significativi della produzione di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, di natura patrimoniale o non patrimoniale, per il titolare del diritto alla inviolabilità del segreto professionale o, perlomeno, dalla presenza di un pericolo concreto di un pregiudizio con tali caratteristiche.
1.3 Di conseguenza l'obbligo motivazionale dell'interprete, vertendo sul momento di perfezionamento del reato, deve riguardare la individuazione degli elementi che emergano dalla fattispecie concreta e che siano chiaramente sintomatici dell'esistenza di una situazione pregiudizievole - in uno dei due aspetti innanzi precisati nei confronti della persona fisica o giuridica in capo alla quale è posto il diritto alla segretezza delle informazioni, di cui il soggetto agente è in possesso.
2. Applicando tali principi al caso concreto, occorre constatare che i Giudici d'Appello hanno ritenuto accertata la trasmissione di notizie riservatissime dell'azienda inerenti codici dei prodotti, prezzi di vendita, clientele, quantità vendute, provvigioni, costi, da RA ancora suo dipendente, a VA, ormai da tempo fuori dal suo organico, che questi poteva già conoscere ma solo in parte, poichè pur essendo stato l'ideatore del programma oggetto della trasmissione, egli non ne aveva una cognizione completa, in quanto le informazioni in suo possesso erano ferme alla fine del 2004 mentre il programma stesso era in continuo aggiornamento.
2.1 Il ragionamento del Collegio per quanto qui di rilievo si completava in punto di diritto, sottolineando che il reato prevede il pericolo di nocumento, che nel caso concreto si era verificato con la comunicazione a VA, soggetto non autorizzato, di dati sensibili dell'azienda; invero, secondo il testo della motivazione trattandosi di pericolo di nocumento e non di danno reale, nei fatti sopra indicati e dimostrati viene a configurarsi un pericolo, in se stesso, di danno per la GR anche per la mera e semplice possibilità di fuga verso soggetti non autorizzati di dati sensibili della ditta.
2.2 La spiegazione dei Giudici abruzzesi sul punto essenziale del delitto cioè il pericolo di pregiudizio risulta incoerente con i principi da questa Corte elaborati, poiché ha ritenuto - verificato il pericolo di danno in re ipsa, cioè a causa della semplice comunicazione delle informazioni riservate, senza dar conto degli elementi che, nel contesto di riferimento, avrebbero potuto essere significativi di un pregiudizio apprezzabile per GR.
2.3 In particolare non si ricava dalla motivazione alcun dato esplicativo circa l'uso delle informazioni provenienti da GR e circa la possibilità che dalla rivelazione e dall'impiego di 3 esse derivasse un qualsiasi pregiudizio, o pericolo di pregiudizio, anche non patrimoniale ma giuridicamente apprezzabile per la predetta società. Sul punto occorre aggiungere che la Corte d'Appello non si è confrontata con il positivo elemento processuale, secondo il quale, all'epoca dei fatti VA era amministratore del Pastificio Dal Verde;
le informazioni provenienti dalla GR, azienda inserita nel settore dei fertilizzanti, sul piano della comune logica ed esperienza delle cose, appaiono già in sé di uso poco conciliabile con l'oggetto e l'attività della nuova società dell'imputato, mentre la sentenza non ha speso alcun argomento per giustificare l'ipotesi alternativa, invece, ritenuta.
2.4 Invero, alla possibilità di profitto da parte degli imputati alla rivelazione delle notizie segrete la sentenza impugnata ha fatto appena un cenno, tramite il riferimento ad un interesse personale alla ricezione dei files da parte di VA, ma tale esigua motivazione in nulla chiarisce l'iter logico-argomentativo della decisione sull'aspetto determinante dell'impiego delle suindicate informazioni e della correlativa possibilità di danno per la società GR.
3. Deve, ancora, osservarsi che a causa delle gravi insufficienze motivazionali innanzi chiarite,la Corte non ha adempiuto all'onere di motivazione rafforzata in caso di sovvertimento della pronuncia di primo grado, costantemente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte. L'accoglimento dei suindicati motivi di ricorso rende superfluo l'esame degli altri. Alla luce delle osservazioni e dei principi precedenti la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste quanto ai residui effetti civili.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili perchè il fatto non sussiste. Deciso il 7.3.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr. Maurizio Fumo в ساح Gregorio Aanfancy Depositata in Cancelleria Roma, 1 17 AGO. 2016 Funzionario Giudiziario Tiziana PASQUAZI