Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1025
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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IN MATERIA DI CONDOMINIO DI EDIFICI, IL CODICE CIVILE, NEL RIFERIRSI, QUANTO ALLE SOPRAELEVAZIONI (ART. 1127, TERZO COMMA, COD. CIV.), ALL'ASPETTO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO, E, QUANTO ALLE INNOVAZIONI (ART. 1120, SECONDO COMMA, COD. CIV.), AL DECORO ARCHITETTONICO DELLO STESSO, ADOTTA NOZIONI DI DIVERSA PORTATA, INTENDENDO PER ASPETTO ARCHITETTONICO LA CARATTERISTICA PRINCIPALE INSITA NELLO STILE ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO, SICCHÉ L'ADOZIONE, NELLA PARTE SOPRAELEVATA, DI UNO STILE DIVERSO DA QUELLO DELLA PARTE PREESISTENTE COMPORTA NORMALMENTE UN MUTAMENTO PEGGIORATIVO DELL'ASPETTO ARCHITETTONICO COMPLESSIVO, PERCEPIBILE DA QUALUNQUE OSSERVATORE. LA RELATIVA INDAGINE, CONDOTTA IN STRETTA CORRELAZIONE CON LA VISIBILITÀ DELL'OPERA E CON L'ESISTENZA DI UN DANNO ECONOMICO VALUTABILE, È DEMANDATA AL GIUDICE DEL MERITO, IL CUI APPREZZAMENTO SFUGGE AL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ, SE CONGRUAMENTE MOTIVATO, SENZA COMPORTARE L'OBBLIGO DI UN'ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO ECONOMICO, QUANDO QUESTO È DA RITENERSI INSITO IN QUELLO ESTETICO, IN CONSEGUENZA DELLA GRAVITÀ DI QUEST'ULTIMO.

In materia di procedimento civile, non costituisce vizio di insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. l'"esiguità" del numero delle pagine del provvedimento impugnato dedicate ai "motivi della decisione", giacché la legge richiede espressamente che la sentenza contenga per converso una "concisa esposizione" dei motivi in fatto ed in diritto ( art. 132, quarto comma n. 4, cod. proc. civ. ), essendo al riguardo pertanto necessario e sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorché sinteticamente, l'"iter" logico - giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1025
Data del deposito : 22 gennaio 2004

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