Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 2
IN MATERIA DI CONDOMINIO DI EDIFICI, IL CODICE CIVILE, NEL RIFERIRSI, QUANTO ALLE SOPRAELEVAZIONI (ART. 1127, TERZO COMMA, COD. CIV.), ALL'ASPETTO ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO, E, QUANTO ALLE INNOVAZIONI (ART. 1120, SECONDO COMMA, COD. CIV.), AL DECORO ARCHITETTONICO DELLO STESSO, ADOTTA NOZIONI DI DIVERSA PORTATA, INTENDENDO PER ASPETTO ARCHITETTONICO LA CARATTERISTICA PRINCIPALE INSITA NELLO STILE ARCHITETTONICO DELL'EDIFICIO, SICCHÉ L'ADOZIONE, NELLA PARTE SOPRAELEVATA, DI UNO STILE DIVERSO DA QUELLO DELLA PARTE PREESISTENTE COMPORTA NORMALMENTE UN MUTAMENTO PEGGIORATIVO DELL'ASPETTO ARCHITETTONICO COMPLESSIVO, PERCEPIBILE DA QUALUNQUE OSSERVATORE. LA RELATIVA INDAGINE, CONDOTTA IN STRETTA CORRELAZIONE CON LA VISIBILITÀ DELL'OPERA E CON L'ESISTENZA DI UN DANNO ECONOMICO VALUTABILE, È DEMANDATA AL GIUDICE DEL MERITO, IL CUI APPREZZAMENTO SFUGGE AL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ, SE CONGRUAMENTE MOTIVATO, SENZA COMPORTARE L'OBBLIGO DI UN'ESPRESSA MOTIVAZIONE SULLA SUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO ECONOMICO, QUANDO QUESTO È DA RITENERSI INSITO IN QUELLO ESTETICO, IN CONSEGUENZA DELLA GRAVITÀ DI QUEST'ULTIMO.
In materia di procedimento civile, non costituisce vizio di insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. l'"esiguità" del numero delle pagine del provvedimento impugnato dedicate ai "motivi della decisione", giacché la legge richiede espressamente che la sentenza contenga per converso una "concisa esposizione" dei motivi in fatto ed in diritto ( art. 132, quarto comma n. 4, cod. proc. civ. ), essendo al riguardo pertanto necessario e sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorché sinteticamente, l'"iter" logico - giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione.
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La costruzione che il condomino realizza sulla terrazza posta all'ultimo piano, seppur costruita nel rispetto dello stile architettonico dell'edificio, va demolita se non rispetta il decoro architettonico. Tale principio è stato applicato di recente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 10048/2013) al caso di un condomino che aveva sopraelevato, sul suo attico, avvalendosi del diritto di cui all'art. 1127 c.c. Condannato, in primo grado, a demolire il corpo di fabbrica così costruito e al risarcimento dei danni a favore del condominio, la Corte di appello, dopo aver distinto l'aspetto architettonico dal decoro architettonico, aveva ritenuto che la domanda attrice riguardava solamente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23120/00 proposto da:
SE SL e LI MA, elettivamente domiciliati in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Rappezzo, difesi dagli Avv.ti Domenico Ducci e Luigi Pietro Rocco di Torrepadula come da procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO di Via ORSI N. 18/36 NAPOLI, in persona dell'Amministratore p.t. Dott. Vincenzo De Franco;
e
ZO SA, ZO TR, PI OV, CC EO, LI CO, NO FA, IC NG e HI DO, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Pasubio n. 2, presso lo studio dell' Avv. Marco Merlini, difesi dall'Avv. Andrea ISni Massamormile come da procura in calce al controricorso.
- controricorrenti -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1411/00 del 12.05.2000/05.06.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.06.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito l'Avv. Domenico Ducci.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.05.1993, il Condominio di via Orsi nn. 18-36 (in seguito solo Condominio), conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, AO TI e LE IV, lamentando che costoro avevano realizzato sui lastrico solare una struttura in ferro, così da ricavare diversi appartamenti, e che tale sopraelevazione pregiudicava la statica e il decoro del fabbricato, nonché violava la normativa antisismica ed i diritti dominicali dei condomini. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti alla demolizione della costruzione, al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento dei danni e al pagamento degli oneri condominiali.
Costituitisi, i convenuti deducevano, fra l'altro, la legittimità della costruzione e contestavano che la sopraelevazione fosse pregiudizievole alla statica e al decoro dell'edificio. Nel giudizio intervenivano i condomini IA ZO, RA ZO, IO IS, LE CI, RA AN, BI GU, LO IC, RI EV e DO ON, i quali aderivano alla domanda di demolizione proposta dal Condominio, e chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni provocati dalla sopraelevazione ai loro immobili;
nonché, in subordine, la condanna dei convenuti ad eliminare ogni pregiudizio alla statica e al decoro dell'edificio.
In ordine a tale intervento, i convenuti deducevano che la statica e il decoro del fabbricato erano stati compromessi dalle verande realizzate da alcuni di essi e, pertanto, chiedevano che i condomini DO CC, IO IS, LE CI e LO IC fossero condannati a demolire le verande, nonché i soppalchi realizzati nelle loro botteghe;
chiedevano altresì la condanna di tutte le controparti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.). Espletata l'istruttoria, il Tribunale di Napoli condannava i convenuti all'abbattimento della sopraelevazione, ritenuta pregiudizievole al decoro architettonico dell'edificio condominiale;
rigettava la domanda del Condominio di risarcimento dei danni;
condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali in favore del Condominio;
rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti;
disponeva la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande concernenti il rapporto processuale fra i convenuti e gli interventori.
Proponevano gravame il TI e l' IV dolendosi dell'omessa pronuncia in ordine alla domanda da essi formulata di accertamento della mancanza di pregiudizio alla statica del fabbricato e di inesistenza di danni ai beni comuni e alle proprietà individuali. Contestavano che la sopraelevazione eseguita pregiudicasse il decoro architettonico dell'edificio; eccepivano che, in ogni caso, la domanda di demolizione era inammissibile, per maturata prescrizione del diritto.
Al gravame resistevano il Condominio e tutti gli interventori ad eccezione del condomino RI EV, che restava contumace.
All'esito della disposta c.t.u., la Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 1411/2000, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarava che la sopraelevazione realizzata dal TI e dall' IV non pregiudicava le condizioni statiche dell'edificio;
confermava nel resto la sentenza del Tribunale (capi 1, 2, 4 e 5);
dichiarava interamente compensate le spese del giudizio di primo grado fra il Condominio e gli appellanti e quelle del secondo grado tra il Condominio e gli interventori.
La Corte napoletana, per quel che ancora interessa in questa, nel dissentire dalle conclusioni del c.t.u. in ordine alla compatibilità architettonica della sopraelevazione, ha osservato innanzi tutto che il decoro e l'aspetto architettonico vanno salvaguardati anche per fabbricati che non rivestono particolari pregi artistici;
onde il rilievo del c.t.u. che il fabbricato è stato costruito con i contributi della legge NI (destinati agli edifici di tipo popolare) appare, pertanto, non pertinente. Dopo aver ricordato alcuni dei principi fondamentali applicabili in materia, la Corte d'appello ha proceduto alla descrizione della sopraelevazione, del fabbricato su cui essa insiste e della situazione edilizia circostante, rinviando alla documentazione fotografica in atti per una comprensione immediata ed esauriente dello stato dei luoghi. Indi ha proceduto alla valutazione dell'impatto estetico determinato dalla sopraelevazione ed ha ritenuto che la diversità dei materiali che compongono la sopraelevazione rispetto al fabbricato, l'imponenza della costruzione che si sviluppa su tutto il fronte principale dell'edificio, l'uniformità delle linee essenziali dell'opera e il senso di "compattezza" che esprime, in contrapposizione al "movimento" delle facciate, particolarmente di quella principale caratterizzata dalla presenza di balconi simmetricamente disposti, l'altezza della costruzione e la sua localizzazione sul terrazzo, talora a filo delle facciate, talaltra in posizione arretrata, rappresentano tutti elementi che incidono negativamente sull'equilibrio stilistico dell'insieme, sulla pulizia delle linee architettoniche, sull'armoniosa proporzione di cui il fabbricato era dotato nella sua configurazione originaria: in buona sostanza, sul decoro estetico generale del fabbricato. E tale pregiudizio di ordine estetico si riflette sul valore complessivo dell'edificio a cagione dell'estrema visibilità dell'opera. Anche sotto questo profilo, la Corte napoletana ha ritenuto non condivisibile la relazione del c.t.u.; e, dopo aver stigmatizzato la contraddittorietà della posizione degli appellanti, per aver da un lato contestato che la loro sopraelevazione (di 250 mq. di superficie, di m. 3,60 di altezza, visibile dalla strada) avesse peggiorato l'aspetto estetico dell'edificio, e dall'altro lato sostenuto (tanto da proporre domanda riconvenzionale) che tale pregiudizio è arrecato da alcune verande in alluminio e vetri di pochi metri quadrati, poste a chiusura dei balconi situati nella zona posteriore del fabbricato, ossia quella di minore pregio anche perché prospettante il cortile, la Corte d'appello ha concluso per la sussistenza delle condizioni poste dal 3^ comma dell'art. 1127 c.c. ed ha confermato la condanna alla demolizione della sopraelevazione.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il TI e la IV.
Il Condominio e i condomini interventori, in epigrafe indicati, hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene sei motivi, che sono così enunciati.
1. Omessa o insufficiente valutazione di essenziali risultanze processuali. Insufficiente motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.): in riferimento alle considerazioni espresse dalla Corte d'appello in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio, ed al loro riflesso sull'iter logico sotteso alla decisione.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per essersi discostata dalle conclusioni del c.t.u. in ordine alla compatibilità architettonica della sopraelevazione. Pur riconoscendo che il giudice di merito può giungere a conclusioni diverse da quelle del consulente, purché ne dia adeguata e congrua motivazione, sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di effettuare una doverosa e adeguata valutazione critica della relazione peritale, perché tutta la confutazione a tale relazione si esaurirebbe in tre brevissime righe (contenute a pag. 16 della sentenza), dove si afferma che "il rilievo del c.t.u. che trattasi di un fabbricato costruito con i contributi della legge NI (destinati agli edifici di tipo popolare) non appare... pertinente." Senza considerare che il riferimento alla legge NI era del tutto marginale e secondario, poiché il c.t.u. aveva argomentato la propria valutazione in base a rilievi ben più essenziali, afferenti alle caratteristiche del contesto urbano, all'approvazione delle opere di sopraelevazione da parte della p.a. e, soprattutto, alla già intervenuta alterazione dell'aspetto architettonico del fabbricato. Del tutto inidoneo è stato il richiamo alla documentazione fotografica, mentre la complessità e delicatezza della materia, nonché la gravità delle decisioni da assumersi, avrebbero dovuto consigliare più rigorosi approfondimenti, da effettuarsi mediante una nuova consulenza tecnica.
2. Incongruità, illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): in riferimento ai rilievi formulati dalla Corte d'appello in ordine alla pretesa incompatibilità architettonica del manufatto in sopraelevazione.
I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove (a pag. 18) ha elencato una serie di caratteristiche del manufatto in sopraelevazione, che sono state valutate per disattendere, sulla scorta di esse, le conclusioni del c.t.u. in ordine alla compatibilità architettonica dell'opera.
Secondo i ricorrenti dall'esame di tali caratteristiche, enucleate in cinque punti, risulterebbero sia i vizi motivazionali (art. 360 n. 5 c.p.c.) sia la violazione di legge (art. 1127 c.c.), in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello.
2.1. "... la diversità dei materiali che compongono la sopraelevazione rispetto al fabbricato...". Al riguardo i ricorrenti sostengono che la eterogeneità dei materiali impiegati per la sopraelevazione, perché possa valutarsi lesiva dell'aspetto architettonico, è necessario che si traduca in un quid peggiorativo, capace di incidere negativamente sul pregio dell'edificio. Nel caso specifico, poiché il fabbricato è stato realizzato con materiali affatto ordinari ed economici (legge NI), il richiamo afferente ai materiali impiegati per la sopraelevazione sarebbe del tutto inidoneo a dimostrare la lesione del pregio architettonico dell'edificio.
2.2. "... l'imponenza della costruzione che si sviluppa su tutto il fronte principale dell'edificio...". Anche tale caratteristica, a giudizio dei ricorrenti, sarebbe insufficiente, ove si consideri che la sopraelevazione, pur potendo estendersi all'intera copertura del fabbricato, ha una superficie di circa 250 mq., ossia occupa solo una porzione del lastrico (di 900 mq. complessivi), ed è stata realizzata con materiali particolarmente leggeri e con buona tecnica costruttiva, su una terrazza predisposta dal costruttore originario ad essere sopraelevata.
2.3. "... l'uniformità delle linee essenziali dell'opera e il senso di 'compattezza' che esprime in contrapposizione al 'movimento' delle facciate, particolarmente di quella principale caratterizzata dalla presenza di balconi simmetricamente disposti...". Sostengono i ricorrenti che il preteso movimento delle facciate, individuato come pregio architettonico, si ridurrebbe, secondo la motivazione della Corte napoletana, alla mera "presenza di balconi". Sicché, a voler seguire il ragionamento dei giudici di merito, sarebbe stato meglio realizzare la sopraelevazione secondo "linee essenziali" non uniformi, magari con possenti murature di tufo a filo di strada, purché fosse mantenuta la preziosa scansione di finestre e balconi esistente sul fronte principale dell'edificio. Senza considerare che la sopraelevazione è stata realizzata col conferire alla stessa un aspetto improntato alla più assoluta semplicità e linearità, al fine di limitare al massimo grado l'impatto visivo del manufatto. Pertanto, affermano i ricorrenti, sarebbe del tutto illogico che l'essenzialità della sopraelevazione venisse individuata come fatto lesivo dell'aspetto architettonico dell'edificio. 2.4. "... l'altezza della costruzione...". La valutazione espressa dalla Corte d'appello, con riferimento a tale dato, sarebbe del tutto immotivata, poiché l'altezza della sopraelevazione (m. 3,60) è identica a quella dei piani sottostanti.
2.4. "la sua localizzazione talora a filo delle facciate, talaltra in posizione arretrata...". Affermano i ricorrenti che anche tale caratteristica sarebbe stata erroneamente valutata dalla Corte d'appello, che non avrebbe considerato che la sopraelevazione, essendo di dimensioni minori dell'intera superficie del lastrico solare, non poteva fisicamente allinearsi al filo di tutte le facciate dell'edificio. Soprattutto sarebbe sfuggito alla Corte d'appello che il manufatto, sebbene non uniformemente allineato al filo delle facciate del fabbricato, si disponeva, rispetto a queste, secondo un criterio certamente ordinato e simmetrico, come evincibile dal repertorio fotografico.
3. Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Omessa valutazione di essenziali circostanze di fatto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): in riferimento alla valutazione delle caratteristiche e dell'aspetto architettonico del fabbricato che si assume leso. A giudizio dei ricorrenti la Corte d'appello, dopo aver esattamente affermato i principi vigenti in materia, avrebbe poi omesso qualsiasi indagine volta ad individuare, in concreto, il preciso stile del fabbricato nonché dell'opera realizzata, giungendo alla apodittica conclusione secondo cui la sopraelevazione incide negativamente sul decoro estetico del fabbricato. In tal modo la Corte d'appello avrebbe dato per accertato ciò che, invece, bisognava dimostrare. Deducono, inoltre, i ricorrenti la violazione dell'art. 1127 c.c. sotto il profilo che la Corte d'appello avrebbe individuato l'aspetto architettonico dell'edificio in modo virtuale e teorico, con riferimento al disegno architettonico previsto dall'originaria progettazione del fabbricato, senza tener conto dei mutamenti subiti nel tempo, in particolare della avvenuta realizzazione sulle facciate del fabbricato di numerose verande, ottenute con la trasformazione di semplici balconi preesistenti. Pur non intendendo sostenere che l'esistenza di una precedente alterazione dell'estetica del fabbricato faccia venir meno la tutela di cui all'art. 1127, 3^ comma, c.c., sì da giustificare ogni successivo scempio architettonico, tuttavia sostengono i ricorrenti delle alterazioni pregresse occorre tener conto ai fini dell'individuazione dell'effettivo aspetto architettonico dell'edificio e della compatibilità della nuova opera.
4. Incongruità ed insufficienza della motivazione. Omessa o distorta valutazione di essenziali risultanze processuali. Falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): in riferimento alle valutazioni espresse dalla Corte d'appello in ordine alla visibilità e conseguente lesività della sopraelevazione. Premesso che la sopraelevazione non è visibile da via Orsi, i ricorrenti si dolgono che la Corte d'appello, discostandosi dalla valutazione del c.t.u., abbia considerato la visibilità della sopraelevazione da altre angolazioni, cioè via Bemudo e via G. Gigante, nonché dai piani intermedi e da quelli alti degli altri fabbricati circostanti, senza tener conto che i prospetti laterale e posteriore dell'edificio risultavano già gravemente deteriorati dalle verande abusive realizzate da svariati condomini, e che la visibilità dell'opera dal particolare osservatorio dei piani intermedi e alti non poteva incidere negativamente sul valore commerciale del fabbricato.
5. Omessa considerazione di un punto decisivo della controversia. Illogicità della motivazione. Falsa applicazione dell'art. 1127 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.): in riferimento alle considerazioni svolte dalla Corte d'appello in ordine ad una parte limitata e specifica delle opere di sopraelevazione. I ricorrenti censurano le considerazioni svolte dalla Corte d'appello in relazione a quella componente della sopraelevazione definita come una "grande veranda" o come una "sorta di colonnato o corridoio... dotato di copertura in lamiera". Al riguardo deducono che la Corte d'appello: 5.1) non avrebbe valorizzato la circostanza che tale veranda non era ultimata ed era destinata ad essere chiusa, sicché, il giudizio sulla compatibilità architettonica dell'intera opera di sopraelevazione non poteva essere incentrato su tale particolare, giacché l'art. 1127 c.c., nel sanzionare l'opera che pregiudica l'aspetto architettonico del fabbricato, fa riferimento alla sopraelevazione nella sua definitiva ed ultimata consistenza;
5.2) non avrebbe considerato che la veranda, costituendo entità dotata di specifica individualità, ben poteva essere separata e rimossa dal resto della sopraelevazione, onde il giudizio sulla compatibilità architettonica, della sopraelevazione andava effettuato indipendentemente dalla presenza della veranda.
6. Violazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); in ordine al governo delle spese. I ricorrenti deducono che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciare in ordine al regolamento delle spese processuali nel rapporto tra gli appellanti e gli interventori in primo grado;
e che l'accoglimento del ricorso dovrebbe comportare l'annullamento di ogni statuizione della Corte d'appello in ordine al governo delle spese.
A) Il primo motivo è infondato.
Va premesso, a confutazione della censura globale mossa alla sentenza impugnata, che secondo il costante insegnamento di questo Supremo Collegio si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese e deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito (Cass.
2.6.1995 n. 6189). Pertanto il vizio di insufficiente motivazione non è deducibile in base al numero (esiguo) delle pagine dedicate ai "motivi della decisione", richiedendosi anzi espressamente che la sentenza contenga una "concisa esposizione... dei motivi in fatto e in diritto" (art. 132, 2^ comma n. 4, c.p.c.), ed è da escludere quando risulti esplicitato, ancorché sinteticamente, l'iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione.
Conseguentemente la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta, al di fuori della dimostrazione che la valutazione fattane da quel giudice è illogica (contraddittoria) ovvero che egli avrebbe dovuto considerarne altri (insufficiente). Va poi osservato che il giudice adempie all'obbligo della motivazione quando indica le risultanze da cui ha fatto discendere il proprio convincimento, senza che sia tenuto a dar conto delle risultanze anche in modo analitico ed esaustivo;
l'importante è che non trascuri di considerare circostanze decisive, capaci cioè da sole, in quanto considerate nella loro esatta portata, di modificare alla radice il convincimento espresso (v. Sez. Un. 11.6.1998 n. 5802;
Cass. 21.10.1994 n. 8653). Nella fattispecie la censura dei ricorrenti non presenta detto carattere, perché non indica quali circostanze o documenti decisivi non sono stati considerati dalla corte napoletana, la quale, nel discostarsi dalle conclusioni del c.t.u. arch. Marino Palisi, ha ampiamente spiegato, non in poche righe bensì in oltre cinque pagine della motivazione, ben argomentando, anche nel particolare, le ragioni del dissenso dal contenuto dell'elaborato peritale, in ordine alla valutazione dell'aspetto estetico della sopraelevazione. I ricorrenti, al fine di porre in luce insufficienze motivazionali, che non sussistono (tant'è che col secondo motivo dedicano apposite sezioni espositive alle argomentazioni specificamente svolte dalla sentenza impugnata), arbitrariamente assumono che gli elementi esaminati dalla Corte d'appello per giungere a conclusioni diverse da quelle del c.t.u. sarebbero soltanto due: a) l'irrilevanza dell'essere o meno il fabbricato costruito con i contributi della c.d. legge NI e, più in generale, dell'essere o meno il fabbricato di tipo "popolare"; b) il riferimento alla documentazione fotografica agli atti di causa;
e criticano tali elementi (il primo dei quali ripreso nel corso della discussione orale) in base a considerazioni meramente personali e soggettive, dando una diversa interpretazione del quadro probatorio e della realtà fattuale. Il vero è che la sentenza impugnata ha svolto un'esauriente valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, ha congruamente e logicamente motivato, in dettaglio, il suo convincimento, ha puntualmente indicato gli elementi, esaminandoli singolarmente e complessivamente, in base ai quali ha ritenuto erronee le conclusioni del consulente, ha dato ragione delle sue affermazioni e dei suoi apprezzamenti.
Infine, è del tutto inconcludente il richiamo, da parte dei ricorrenti, a "principi tecnici", posto che si verte in tema di valutazione dell'impatto estetico di una sopraelevazione, ovvero il riferimento ad "approfondimenti istruttori" (supplemento di perizia, chiarimenti al c.t.u.), che rientrano nel potere discrezione del giudice di merito.
B) Il secondo motivo è infondato in tutte le sue articolazioni. Va innanzitutto ribadito che la sentenza impugnata espone, con ampia ed esauriente motivazione, le ragioni delle proprie conclusioni difformi da quelle del consulente, ricorrendo ad un serio e corretto approccio metodologico, consistente nel valutare la compatibilità architettonica della sopraelevazione alla luce di ben cinque, distinte caratteristiche della stessa sopraelevazione, poste a confronto con le linee del sottostante fabbricato.
Le censure dei ricorrenti, sotto l'apparente aspetto di vizi della motivazione per insufficienza, illogicità, laconicità, superficialità e contraddittorietà, si risolvono, in sostanza, in una differente valutazione degli stessi elementi considerati dalla Corte d'appello, proponendo una diversa interpretazione in base a considerazioni personali e soggettive, come tali inammissibili in sede di legittimità.
B.a) Quanto alla prima caratteristica ("la diversità dei materiali che compongono la sopraelevazione rispetto al fabbricato"), va rilevato che la Corte d'appello, nell'ambito dell'accorta motivazione sull'impatto estetico della nuova opera, si è preliminarmente soffermata su tre dati essenziali: la sopraelevazione, il fabbricato su cui la sopraelevazione insiste e la zona circostante;
dedicando a ciascuno di essi delle osservazioni ricognitive, precise ed esaurienti, non contestate dai ricorrenti. Sulla base di questi dati la Corte distrettuale ha, quindi, valutato le caratteristiche costruttive ed estetiche della sopraelevazione, confrontandole con quelle del fabbricato (quali l'equilibrio stilistico dell'insieme, la pulizia delle linee architettoniche, l'armoniosa proporzione, etc.), giungendo ad un conclusivo ed argomentato giudizio di incidenza negativa della sopraelevazione sul "decoro estetico generale del fabbricato".
In tale contesto unitario non ha senso disquisire, come fanno i ricorrenti, sulla leggerezza dei materiali adoperati per la sopraelevazione ovvero sulla buona tecnica costruttiva della nuova opera perché ciò che rileva è che i materiali adoperati per la sopraelevazione sono differenti da quelli adoperati per il fabbricato e che tale differenza incide negativamente sul decoro estetico complessivo del fabbricato.
B.b) Anche per la seconda caratteristica ("l'imponenza della costruzione che si sviluppa su tutto il fronte principale dell'edificio") è sufficiente osservare che si tratta di un elemento di fatto che la Corte d'appello ha esaminato e valutato negativamente, insieme a tutti gli altri. Inammissibilmente i ricorrenti pretendono una diversa valutazione, differente da quella cui è giunta la Corte d'appello, adducendo personali e, a volte, ipotetiche considerazioni.
B.c) Analoghe osservazioni valgono per la terza caratteristica ("... uniformità delle linee essenziali dell'opera e il senso di 'compattezzà che esprime in contrapposizione al 'movimento' delle facciate, particolarmente di quella principale caratterizzata dalla presenza di balconi simmetricamente disposti..."). La Corte d'appello partendo dal rilievo che le facciate del preesistente e sottostante fabbricato presentano balconi simmetricamente disposti e quindi esprimono un preciso "movimento" architettonico, laddove la sopraelevazione non presenta balconi, esprime "compattezza" e quindi non si amalgama, ma si contrappone, alle facciate sottostanti, ha esaminato e confrontato le due diverse realtà, significando come la sopraelevazione ha inciso negativamente sul complessivo decoro architettonico del fabbricato.
B.d) In ordine alla quarta caratteristica ("l'altezza della costruzione") è sufficiente osservare che la Corte d'appello, pur confermando il dato tecnico (mt. 3,60 pari ai piani sottostanti), ha fatto riferimento all'altezza della sopraelevazione per completezza espositiva degli aspetti considerati, mostrando padronanza di questi e delle risultanze processuali, effettuando un puntuale collegamento tra i numerosi indici costruttivi ed estetici del manufatto, da un lato, e gli elementi presupposti ed i parametri di valutazione, dall'altro.
B.e) La quinta caratteristica della sopraelevazione ("la sua localizzazione talora a filo delle facciate, talaltra in posizione arretrata") è criticata dai ricorrenti in base ad una diversa lettura e interpretazione dei dati di ubicazione del manufatto. Laddove la Corte d'appello, nel discostarsi dal parere espresso dall'ausiliario, ha esaminato e tenuto conto di tutti gli aspetti della sopraelevazione, e, quindi, anche della sua localizzazione (a volte in linea, a volte arretrata) rispetto alle facciate sottostanti, evidenziandone l'incidenza negativa sull'equilibrio estetico del fabbricato.
La verità è che, con il tale (secondo) motivo, i ricorrenti sollecitano un nuovo e diverso esame del merito, in punto di negativa incidenza estetica della sopraelevazione sul preesistente edificio, adducendo quale difetto di motivazione ovvero quale omesso esame una differente valutazione degli stessi elementi, indici e documenti esaminati dalla Corte d'appello e proponendo una diversa interpretazione sulla base di ipotetiche considerazioni desumibili dagli stessi dati di fatto.
C) Il terzo motivo è destituito di fondamento.
Nella prima parte perché non è vero che la Corte d'appello, dopo aver affermato i principi vigenti in materia, abbia poi omesso l'indagine critica circa le linee estetiche ed architettoniche del fabbricato. Risulta, infatti, che la Corte d'appello (pag. 17 della sentenza) ha puntualmente esaminato l'aspetto estetico sia della sopraelevazione sia del fabbricato;
osservando, in ordine a quest'ultimo, come "il prospetto principale è costituito da una superficie piana modulare divisa in tre parti" e come "quella centrale presenta una doppia serie di balconi di ampie dimensioni su cui prendono affaccio, per ciascuna di essi, due aperture, mentre le due parti laterali, perfettamente simmetriche, sono costituite da balconi di dimensione inferiore intervallati da un doppio ordine di finestre scandite con l'alternanza di paraste che rivestono, camuffandoli, i canali di scolo delle acque piovane". Dopo aver descritto la "zona circostante", la Corte d'appello ha evidenziato (pagg. 18 e 19 della sentenza) il "movimento" architettonico delle facciate del fabbricato e le particolari caratteristiche estetiche di quella principale, la "pulizia delle linee architettoniche" e l'"armoniosa proporzione di cui il fabbricato era dotato nella sua configurazione originaria", prima, cioè, della sopraelevazione. Poiché, come gli stessi ricorrenti riconoscono, per accertare se una sopraelevazione pregiudica, a mente dell'art. 1127 c.c., l'aspetto architettonico di un edificio, ciò che conta non è l'esistenza, in quest'ultimo, di particolari pregi artistici, ma semplicemente l'esistenza di uno stile architettonico ovvero di determinate linee estetiche, tutto ciò risulta in modo esplicito dalla sentenza impugnata e dalla descrizione in essa svolta dello stato dei luoghi, nonché implicitamente dall'affermato contrasto della sopraelevazione con lo stile del fabbricato.
Nessuna violazione, quindi, dell'art. 1127 c.c., atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il codice civile, in materia di condominio di edifici, nel riferirsi, quanto alle sopraelevazioni (art. 1127, comma 3), all'aspetto architettonico dell'edificio, e, quanto alle innovazioni (art. 1120, comma 2), al decoro architettonico dello stesso, adotta nozioni di diversa portata, intendendo per aspetto architettonico la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell'edificio, sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello della parte preesistente comporta normalmente un mutamento peggiorativo dell'aspetto architettonico complessivo, percepibile da qualunque osservatore. La relativa indagine, condotta in stretta correlazione con la visibilità dell'opera e con l'esistenza di un danno economico valutabile, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se congruamente motivato, senza comportare l'obbligo di un'espressa motivazione sulla sussistenza del pregiudizio economico, quando questo è da ritenersi insito in quello estetico, in conseguenza della gravità di quest'ultimo (Cass. 27.4.1989, n. 1947; 28.11.1987 n. 8861).
Il motivo è infondato nell'ultima parte, laddove si imputa alla Corte d'appello di non aver tenuto conto dell'esistenza delle "verande", le quali avrebbero alterato l'aspetto del fabbricato, perché tali "verande", a parte il rilievo che la loro questione è ancora sub iudice, sono state considerate dalla Corte napoletana, la quale le ha ritenute del tutto ininfluenti ai fini del tema in questione. Ha, infatti, osservato la Corte di merito che le verande sono state realizzate "sull'opposto versante del nuovo manufatto", cioè "nella zona posteriore del fabbricato, ossia quella di minore pregio perché prospettante il cortile"; sicché esse non rilevano in alcun modo sulla valutazione estetica della sopraelevazione, la cui incidenza negativa, sull'aspetto architettonico del fabbricato è stata affermata su ineccepibili dati di fatto.
D) Il quarto motivo non può trovare ingresso perché attiene all'accertamento di merito in ordine alla visibilità e alla conseguente lesività della sopraelevazione. La Corte d'appello ha, infatti, spiegato come la sopraelevazione è visibile sia da via Orsi, ove prospetta la facciata principale del fabbricato, sia da via Bemudo che da via G. Gigante, nonché dai piani intermedi di molti altri fabbricati circostanti, evidenziando l'incidenza negativa sull'aspetto architettonico del fabbricato e sulla commerciabilità dello stesso, mostrando di ben conoscere la relazione del c.t.u. e le altre risultanze processuali (relazioni dei consulenti delle parti, documentazione fotografica, etc.), nelle osservazioni dedicate (pag. 19 della sentenza) al tema in esame. I ricorrenti propongono sul punto soltanto delle personali e soggettive opinioni. E) Il quinto motivo non ha pregio.
L'esistenza del "colonnato o corridoio" e le sue caratteristiche estetiche sono state valutate dalla Corte d'appello, che non esita a definirlo "un pugno nell'occhio", dando ragione del giudizio fortemente negativo sull'aspetto estetico dell'opera. Anche qui i ricorrenti esprimono considerazioni di mero fatto, tutte fondate su loro personali valutazioni e su una "libera" lettura delle risultanze processuali.
Nè vale assumere che la veranda sarebbe destinata ad essere chiusa ovvero che il colonnato potrebbe essere eliminato, in quanto autonomo, perché l'impugnata sentenza dà atto che la sopraelevazione, anche se la veranda non ci fosse (o venisse chiusa) e il colonnato eliminato, sarebbe ugualmente sempre visibile, con tutte le conseguenze negative sul complessivo aspetto architettonico del fabbricato.
F) Il sesto motivo è destituito di fondamento nella prima parte, perché la Corte d'appello non ha provveduto sulle spese tra gli appellanti e gli interventori in primo grado, in quanto il relativo rapporto processuale è ancora pendente nel merito;
ed è inammissibile nell'ultima parte, perché dedotto in relazione all'ipotesi, risultata infondata, dell'accoglimento del ricorso. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna, ex art. 385 c.p.c., dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.295,50, di cui Euro 3.000,00 per onorario, con accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004