Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Il giudice di appello non è tenuto a sostituire le pene detentive brevi quando l'interessato non formuli alcuna richiesta in tal senso né nell'atto di impugnazione né nella fase di discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2013, n. 8360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8360 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 17/01/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 117
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 29817/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 5/4/2011 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5 aprile 2011 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado condannava M.E. per i reati di tentata violenza privata, lesioni personali, percosse, ingiurie e minacce commessi in continuazione ai danni della moglie. In particolare la condanna per gli ultimi tre reati menzionati conseguiva alla riqualificazione operata dalla Corte territoriale dei fatti originariamente contestati nel capo A) d'imputazione sotto il titolo di cui all'art. 572 c.p.. Una volta esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia, i giudici d'appello provvedevano altresì alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato e, pur ribadendo la sussistenza del vincolo della continuazione tra tutti i reati per cui è stata pronunziata condanna, individuavano come più grave quello di tentata violenza privata.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 610 c.p., rilevando come la persona offesa non abbia subito alcuna costrizione a seguito della condotta dell'imputato e come la stessa non fosse invero nemmeno idonea a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma suddetta. Non di meno non si sarebbe perfezionato il dolo del reato di violenza privata, difettando nel M. l'intenzione di coartare la propria moglie.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 639 del 1981, artt. 53 e 58 ed il difetto di motivazione sul punto, rilevandosi come fosse nel potere della Corte territoriale provvedere ex officio in tal senso una volta ridimensionato il trattamento sanzionatorio irrogato nel primo grado di giudizio entro i limiti normativi di applicazione della menzionata sanzione sostitutiva.
2.3 Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52 ed ulteriori vizi motivazionali della sentenza impugnata in merito all'applicazione di un aumento della pena detentiva stabilita per la tentata violenza privata in forza della continuazione con gli altri reati, in relazione ai quali, trattandosi di illeciti di competenza del giudice di pace, la Corte territoriale avrebbe dovuto invece irrogare le sanzioni previste dal citato D.Lgs. n. 274 del 2000. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico.
1.1 Il ricorrente innanzi tutto dimentica che all'imputato era contestato il mero tentativo di violenza privata, risultando in tal senso dunque irrilevante che alla sua condotta non sia seguita l'effettiva costrizione della persona offesa, che rappresenta invero l'evento caratterizzante la forma consumata del delitto menzionato. Quanto all'inidoneità dell'azione posta in essere dal M. (e cioè l'aver minacciato la moglie di non provvedere al suo mantenimento qualora non avesse ritirato la denuncia presentata nei suoi confronti) non può nutrirsi invece alcun dubbio circa la sua iscrivibilità nel perimetro della fattispecie contestata, attesa la concretezza della minaccia e l'effettiva finalizzazione della medesima a coartare la libertà morale della vittima.
1.2 Non di meno deve rilevarsi come sul punto la sentenza impugnata abbia diffusamente motivato, evidenziando tra l'altro come la condotta criminosa sia stata posta in essere nel medesimo contesto fattuale in cui è stato consumato anche il reato di lesioni, circostanza che in maniera tutt'altro che illogica è stata ritenuta dai giudici d'appello ulteriore sintomo della sua idoneità a determinare l'evento, mentre il ricorso si limita in proposito all'apodittica negazione di tale idoneità senza confrontarsi, come invece necessario, con il percorso argomentativo seguito dalla Corte.
1.3 Con riguardo infine al difetto dell'elemento soggettivo tipico del reato contestato il ricorrente ancora una volta in maniera del tutto apodittica si limita ad affermare l'assenza del dolo proprio della violenza privata, evocandone sostanzialmente una presunta ed invero inesistente struttura intenzionale. Va infatti in proposito ribadito che ai fini della configurazione del reato di violenza privata è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 4526/11 del 3 novembre 2010, Picheca, Rv. 249247).
2. Quanto alla censura sollevata con il secondo motivo e ad oggetto la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi della L. n. 639 del 1981, artt. 53 e 58, deve invece rilevarsi l'infondatezza del ricorso, non risultando che il ricorrente abbia avanzato una richiesta in tal senso alla Corte territoriale, non tanto con i motivi d'appello, quanto e soprattutto nella discussione finale del relativo giudizio. Deve infatti essere ribadito che la sostituzione di pene detentive brevi attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale non è tenuto a prendere in considerazione l'evenienza di ufficio e così a motivare per la mancata sostituzione quando questa non è stata espressamente richiesta dall'imputato, alla stregua di quanto accade in ordine alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione o al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 1, n. 3225 del 12 gennaio 1994, Tramontano, Rv, 198974).
3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Deve infatti rammentarsi che secondo l'insegnamento di questa Corte la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino ai triplo per i reati satelliti - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave (Sez. Un., n. 15/98 del 26 novembre 1997, PM in proc. Varnelli, Rv. 209486). Correttamente, dunque, il giudice del merito ha determinato gli aumenti per la continuazione riservati ai reati originariamente di competenza del giudice di pace elevando la pena della reclusione prevista per quello più grave.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013