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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/07/2023, n. 32696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32696 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso (6\ Penale Sent. Sez. 4 Num. 32696 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di AN Pati, con riferimento alla detenzione da costui subita (dall'I. luglio 2010 al 27 settembre 2010 in stato di custodia cautelare in carcere) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cosenza, con sentenza del 29 giugno 2011, aveva assolto Pati dal reato ascrittogli "perché il fatto non sussiste". La Corte di Appello di Catanzaro, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309/90, aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi il reato estinto per prescrizione. La Corte della riparazione, rilevando che non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione (a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza ovvero quando risulti in astratto accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ingiustizia formale), ha rilevato che nel caso di specie veniyg,in rilievo una contestazione autonomamente idonea a legittimare la compressionertà„ in relazione alla quale la custodia cautelare sofferta non era superiore alla pena che la Corte avrebbe potuto astrattamente irrogare, ove non avesse dichiarato il reato estinto per prescrizione. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che la pronuncia impugnata era fondata sull'erroneo presupposto che la Corte del merito avesse adottato una formula di proscioglimento non rientrante fra quelle previste dall'art. 314 cod. proc. pen.: la Corte, in realtà, nel dispositivo si era limitata a dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, per sopravvenuta carenza di interesse. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, pertanto, era conseguita la formazione del giudicato sulla sentenza di assoluzione. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 ap_ 4.11 Ministero dell'Economia e delle Finanza, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 maggio 2023, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza impugnata la Corte ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando, in conformità atti principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855) che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (amnistia o remissione di querela), non sussiste il diritto all'indennizzo, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta solo per la parte di detenzione subita in eccedenza. I giudici, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, hanno osservato che il reato contestato e ritenuto prescritto era idoneo a legittimare la compressione della libertà e che la pena prevista per tale reato in astratto (fino a 4 anni di reclusione) era superiore alla custodia cautelare sofferta (pari a 83 giorni) dal ricorrente. Secondo i giudici, sebbene nel dispositivo della sentenza non fosse stata riportata la espressa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la Corte, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero (il quale aveva richiesto la riqualificazione del fatto ascritto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale per carenza di interesse, essendo nel frattempo maturata la prescrizione), cui si era associato il difensore dell'imputato, in difetto della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, avrebbe "nella sostanza" emesso una pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Come osservato dal ricorrente, è proprio tale ultimo assunto della Corte della riparazione, da cui discende il rigetto della domanda, ad essere errato. Nel caso in esame, a seguito di impugnazione da parte dell'organo dell'accusa della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di Appello, quale giudice di merito, ha emesso una sentenza con cui ha dichiarato, nel dispositivo e nella motivazione, inammissibile l'appello, sia pure a seguito della, peraltro asistematica, riqualificazione del reato ascritto all'imputato. A fronte della declaratoria di 3 inammissibilità dell'appello, è passata in giudicato la sentenza di assoluzione nel merito, senza che possa avere rilievo l'affermazione della Corte di Appello per cui il diverso reato sarebbe ormai prescritto. Tale inciso, invero, non può valere a trasformare la pronuncia di inammissibilità dell'appello, in pronuncia di declaratoria di prescrizione del reato. Tale pronuncia, peraltro, avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. , che nel caso di specie è invece mancata. La statuizione che rileva, dunque, è la declaratoria di inammissibilità dell'appello e da tale statuizione discende il passaggio in giudic:ato della sentenza di primo grado con cui il ricorrente è stato assolto dal reato a lui ascritto "perché il fatto non sussiste". 4. La Corte avrebbe, dunque, dovuto valutare la domanda della riparazione, non già come collegata ad una sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, bensì come discendente da una sentenza di assoluzione nel merito. Ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la Corte avrebbe, dovuto valutare se il richiedente avesse dato o concorso a dare causa alla detenzione ingiusta con dolo o colpa grave e, attraverso tutti gli elementi probatori disponibili, avrebbe dovuto stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se la sua condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configura bilità come illecito penale (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). 5.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che, nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi supra enunciati. Alla Corte si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 23 giu no 2023.
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso (6\ Penale Sent. Sez. 4 Num. 32696 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di AN Pati, con riferimento alla detenzione da costui subita (dall'I. luglio 2010 al 27 settembre 2010 in stato di custodia cautelare in carcere) in un procedimento penale nel quale gli era stato contestato il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cosenza, con sentenza del 29 giugno 2011, aveva assolto Pati dal reato ascrittogli "perché il fatto non sussiste". La Corte di Appello di Catanzaro, previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309/90, aveva dichiarato inammissibile l'appello del Pubblico Ministero per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi il reato estinto per prescrizione. La Corte della riparazione, rilevando che non sussiste il diritto all'indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione (a meno che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza ovvero quando risulti in astratto accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della ingiustizia formale), ha rilevato che nel caso di specie veniyg,in rilievo una contestazione autonomamente idonea a legittimare la compressionertà„ in relazione alla quale la custodia cautelare sofferta non era superiore alla pena che la Corte avrebbe potuto astrattamente irrogare, ove non avesse dichiarato il reato estinto per prescrizione. 2. L'interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il difensore osserva che la pronuncia impugnata era fondata sull'erroneo presupposto che la Corte del merito avesse adottato una formula di proscioglimento non rientrante fra quelle previste dall'art. 314 cod. proc. pen.: la Corte, in realtà, nel dispositivo si era limitata a dichiarare inammissibile l'appello del Procuratore Generale avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, per sopravvenuta carenza di interesse. Alla declaratoria di inammissibilità della impugnazione, pertanto, era conseguita la formazione del giudicato sulla sentenza di assoluzione. 3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. 2 ap_ 4.11 Ministero dell'Economia e delle Finanza, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, in data 26 maggio 2023, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile, o, in subordine, rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l'ordinanza impugnata la Corte ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando, in conformità atti principi espressi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855) che, in caso di estinzione del reato per prescrizione (amnistia o remissione di querela), non sussiste il diritto all'indennizzo, salvo che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso, comunque, la riparazione può essere riconosciuta solo per la parte di detenzione subita in eccedenza. I giudici, facendo applicazione di tali principi al caso in esame, hanno osservato che il reato contestato e ritenuto prescritto era idoneo a legittimare la compressione della libertà e che la pena prevista per tale reato in astratto (fino a 4 anni di reclusione) era superiore alla custodia cautelare sofferta (pari a 83 giorni) dal ricorrente. Secondo i giudici, sebbene nel dispositivo della sentenza non fosse stata riportata la espressa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la Corte, in conformità alle conclusioni del Pubblico Ministero (il quale aveva richiesto la riqualificazione del fatto ascritto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale per carenza di interesse, essendo nel frattempo maturata la prescrizione), cui si era associato il difensore dell'imputato, in difetto della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, avrebbe "nella sostanza" emesso una pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Come osservato dal ricorrente, è proprio tale ultimo assunto della Corte della riparazione, da cui discende il rigetto della domanda, ad essere errato. Nel caso in esame, a seguito di impugnazione da parte dell'organo dell'accusa della sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di Appello, quale giudice di merito, ha emesso una sentenza con cui ha dichiarato, nel dispositivo e nella motivazione, inammissibile l'appello, sia pure a seguito della, peraltro asistematica, riqualificazione del reato ascritto all'imputato. A fronte della declaratoria di 3 inammissibilità dell'appello, è passata in giudicato la sentenza di assoluzione nel merito, senza che possa avere rilievo l'affermazione della Corte di Appello per cui il diverso reato sarebbe ormai prescritto. Tale inciso, invero, non può valere a trasformare la pronuncia di inammissibilità dell'appello, in pronuncia di declaratoria di prescrizione del reato. Tale pronuncia, peraltro, avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione sulla insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. , che nel caso di specie è invece mancata. La statuizione che rileva, dunque, è la declaratoria di inammissibilità dell'appello e da tale statuizione discende il passaggio in giudic:ato della sentenza di primo grado con cui il ricorrente è stato assolto dal reato a lui ascritto "perché il fatto non sussiste". 4. La Corte avrebbe, dunque, dovuto valutare la domanda della riparazione, non già come collegata ad una sentenza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, bensì come discendente da una sentenza di assoluzione nel merito. Ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., la Corte avrebbe, dovuto valutare se il richiedente avesse dato o concorso a dare causa alla detenzione ingiusta con dolo o colpa grave e, attraverso tutti gli elementi probatori disponibili, avrebbe dovuto stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se la sua condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configura bilità come illecito penale (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663; Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). 5.Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, che, nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi supra enunciati. Alla Corte si demanda, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. Deciso il 23 giu no 2023.