Sentenza 16 giugno 1999
Massime • 1
Quando una persona, che non sia concorrente nel reato di furto, sottrae al controllo dell'autorità la cosa oggetto del delitto, al fine di verificare se ricorra l'ipotesi di favoreggiamento reale o quella di favoreggiamento personale occorre indagare sulla volontà dell'agente per accertare se egli abbia voluto nascondere o distruggere la cosa medesima: nella prima ipotesi deve ritenersi la sussistenza del favoreggiamento reale, mirando la condotta a non far perdere la cosa; ricorre, invece, l'ipotesi del favoreggiamento personale in caso di distruzione, in quanto il comportamento ha lo scopo di aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorità.
Commentario • 1
- 1. Il reato di favoreggiamento ed i delitti in materia di sostanze stupefacentiAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/1999, n. 10743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10743 |
| Data del deposito : | 16 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 16/6/1999
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Eugenio Amari Consigliere N.1175
Dott. Antonio S. Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N. 2162/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IO ZZ, n. a Udine il 29 novembre 1953;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 3 novembre 1998, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto e diritto
1. - Con sentenza del 25 marzo 1993 il PR circondariale di Padova - Piove di Sacco condannava IO ZZ, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di favoreggiamento reale (così diversamente qualificato il fatto rispetto all'ipotesi della ricettazione originariamente contestata). L'imputato era stato visto da una pattuglia dei carabinieri scaricare da un furgone (insieme al coimputato Oscar Relandini, anche lui condannato dal PR) e gettare in una scarpata alcune componenti di un'autovettura (risultata rubata a Emanuela Pegoraro), ed era stato accertato nel corso del processo che le parti dell'automobile di cui i due si stavano liberando - gettandole in un luogo utilizzato come ricettacolo di una rilevante quantità di pezzi di molte altre autovetture - erano solo quelle smembrate, ingombranti e inutilizzabili, dell'auto oggetto di furto (quali, per esempio, la colonnina dove la portiera poggia per la chiusura, un pezzo del tettuccio apribile, il baule tagliato a metà, eccetera), mentre le altre parti utili e facilmente riciclabili sul mercato erano rimaste presso l'autore del furto. Da tali circostanze il PR desumeva che lo scopo perseguito dai due imputati, essendo l'azione diretta a eliminare gli "scarti" del mezzo sottratto alla legittima proprietaria, fosse quello di consentire all'autore del furto di conseguire definitivamente il profitto relativamente ai "pezzi" facilmente commerciabili (giacché il ritrovamento delle parti "inutilizzabili", che avevano subito un trattamento di smembramento difficilmente giustificabile, avrebbe portato anche al ritrovamento delle parti utili, con conseguente perdita del profitto del reato). Di qui la valutazione dell'esclusione del dolo diretto alla elusione delle investigazioni dell'autorità (favoreggiamento personale) e il riconoscimento dell'elemento psicologico volto all'assicurazione del profitto del reato da parte dell'autore del furto (favoreggiamento reale).
2. - La Corte d'appello di Venezia, dietro gravame di entrambi gli imputati, confermava, con la sentenza in epigrafe, la decisione del primo giudice (del reato ascritto ai NA veniva, peraltro, dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione per effetto delle già concesse attenuanti generiche). Sulla questione della definizione giuridica del fatto la Corte di merito confermava che:
"Quanto all'ipotesi di favoreggiamento personale, detta fattispecie non appare integrata atteso che si è agito d'intesa con il ladro, il quale evidentemente aveva assicurato a sè i pezzi della macchina, verosimilmente più remunerativi e di più rapida commercializzazione ovvero di cui aveva più diretto e rapido interesse. L'occultamento degli altri pezzi serviva ad impedire il loro ritrovamento, poiché con il loro rinvenimento si sarebbe potuto risalire al luogo ove erano custoditi i pezzi originari e quindi a sottrarli all'autore del furto".
3. - Avverso la decisione della Corte distrettuale propone ricorso il ZA per mezzo del difensore, avvocato Riccardo Benvegnù, deducendo due motivi. Con il primo denuncia la "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., per erronea applicazione della legge penale", giacché dalla stessa sentenza si ricaverebbe che il ladro si era già assicurato il prodotto del reato consistente in pezzi vendibili come ricambi, onde la condotta posta in essere dal prevenuto era chiaramente diretta a eludere le investigazioni dell'autorità. Con il secondo mezzo si duole della "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione", in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare le censure proposte contro la sentenza di primo grado in punto di diminuzione di pena e di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
4. - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ritiene la Corte del tutto arbitrario affermare, come si legge nel ricorso, che la stessa sentenza impugnata darebbe illogicamente per scontato che l'autore del furto "si era già assicurato il prodotto del reato consistente nei pezzi vendibili". La pronuncia, al contrario, ben intesa, afferma, e correttamente, che fino a quando i pezzi "inutilizzabili" non fossero stati dispersi (con il mescolamento ad altri pezzi di diverse autovetture nella discarica in cui si tentò di abbandonarli) il conseguimento del profitto riguardante i pezzi utilizzabili da parte del ladro non poteva essere che aleatorio, proprio perché provvisorio, e che solo la totale dispersione di quelle parti lo avrebbe definitivamente assicurato, occultando la provenienza illecita dei pezzi utilizzabili, cioè, rendendo riciclabili, senza potersene scorgere la provenienza delittuosa, gli stessi pezzi utilizzabili. Al momento dell'agire del ZA quella sicurezza, e quindi il profitto del reato, non erano stati ancora conseguiti.
5.- Lo stesso precedente di questa stessa sezione citato nel ricorso a favore della tesi del ricorrente (Cass., sez. VI, u.p. 6 luglio 1989, Bassetta), conferma, paradossalmente, la bontà delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Secondo tale giurisprudenza, "Quando un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l'elemento discretivo tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell'attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l'art. 379 cod. pen, poiché l'aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa;
nella seconda ipotesi l'aiuto ha solo l'effetto di eludere le investigazione dell'autorità anche a costo che la cosa venga distrutta".
E poiché sembra del tutto chiaro che la volontà di nascondere le cose oggetto del furto si riferiva proprio ai pezzi utilizzabili, rimasti in possesso del ladro, attraverso la dispersione di quelli inutilizzabili, resta confermata la validità dell'operato della Corte veneta che ha ritenuto il dolo del ZA volto a disperdere i pezzi inutilizzabili con il fine ultimo di nascondere i pezzi utilizzabili, con l'effetto che il motivo deve essere rigettato. 6. - Neanche il secondo motivo è fondato, in quanto questa Corte ha più volte affermato la legittimità della motivazione della sentenza di appello per relationem a quella del giudice di primo grado, quando emerga - come nella specie - che tale tipo di motivazione si riferisca a uno specifico punto della decisione (nel caso trattamento sanzionatorio, anche per effetto del giudizio di valenza tra attenuanti e aggravanti) e quando il giudice dia conto (come nel caso) di aver comunque vagliato gli elementi presi in considerazione dal giudice di primo grado, rendendo così un verdetto incompatibile con le deduzioni contrarie dell'imputato.
7. - Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 1999