Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2002, n. 10511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10511 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
E REGISTRAZION 0 62415 D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA REPUBBLICA ITALIANA TAB. ALL. B ESENTE AI SENSI DEL RIA TA 131 IBU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TERIA N. TR f LA CORTER UPREMA DI CAS ZIONE1 051 1/02 A M Oggetto EZIONE TRIBUTAR Tributaria DIRITTI DOGA HALI PRELIEVI COMUNITARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario CICALA Presidente R.G. N. 19211/98 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER 22483/98 Cron. 28414 Dott. Nino Consigliere FICO CECCHERINI - Rel. Consigliere Dott. Aldo Rep. Dott. Achille Consigliere MELONCELLI Ud.13/05/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 62415 sul ricorso proposto da: F.LLI MORETTI CEREALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato SPERATI ALESSANDRO, che la difende unitamente all'avvocato MONTELATICI MASSIMO, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 22483/98 proposto da: 2002 2026 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro -1- domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
F.LLI MORETTI CEREALI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato MONTELATICI MASSIMO C\O SPERATI ALESSANDRO, che la difende, giusta procura in calce al ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 191/97 della Commissione avverso tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SPERATI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato BRAGUGLIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società LL ET AL s.p.a. im- pugnò davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Genova, a norma dell'art. 11, comma quinto d.l. 13 maggio 1991 n. 151, convertito con legge 12 luglio 1991 n. 202, l'iscrizione a ruolo della car- esattoriale n. 12.599.811.27-85, avente adtella oggetto diritti di prelievo agricolo per £ 582.540. A sostegno dell'impugnativa dedusse l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per effetto della legge in- terpretativa 19 luglio 1988 n. 308. La Commissione tributaria di primo grado, con- siderato che l'iscrizione a ruolo traeva origine da sentenza del Tribunale di Genova implicante la de- finitiva validità e legittimità della pretesa, re- spinse il ricorso. pose appello, che fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, sezione secon- da, con sentenza depositata il 30 settembre 1997 n. 191. Osservò il giudice d'appello che la cognizione sul ruolo emesso per la riscossione delle imposte doganali , ex art. 11 d.l. n. 151 del 1991 cit., da parte delle commissioni tributarie doveva ritenersi limitata alla regolarità della formazione del ruolo e agli atti successivi, senza possibilità di entra- re nel merito dell'obbligazione doganale;
che la ricorrente allegava da un lato l'inidoneità origi- naria del titolo, e dall'altro la sua sopravvenuta caducazione in forza della legge n. 308 del 1988; che, in ordine al primo punto, se era vero che la sentenza del giudice ordinario aveva avuto come di- spositivo il rigetto dell'opposizione ad ingiunzio- ne doganale spiegata dalla società, era anche vero che tale dispositivo (da collegare comunque alla motivazione, che aveva riconosciuto dovuta la dif- ferenza dell'importo dei prelievi richiesta dall'amministrazione con l'ingiunzione impugnata) validità e legittimità implicava la definitiva dell'ingiunzione medesima;
che, sul secondo punto, la norma invocata dalla appellante (articolo unico della legge n. 308 del 1988, per il quale "conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei sud- detti prelievi ed imposizioni derivanti da opera- zioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso") era senza dubbio ispirata all'intento di annullare ogni pretesa dell'amministrazione finché non fosse sabilita in modo inequivocabile e con norma interna (10 settem- bre 1976) l'inapplicabilità ai prelievi comunitari Il cons. fel. est. dr. Aldo eccherini della facoltà, concessa agli importatori, di sce- gliere il dazio più favorevole fra quelli vigenti tra la presentazione delle merci in dogana e il lo- ro ritiro, о accettazione della pratica da parte degli uffici;
che però la norma, malgrado la sua dichiarata volontà di interpretazione autentica, aveva contenuto novativo e come tale inidoneo a travolgere situazioni ormai consolidate;
che d'a'tra parte l'Amministrazione italiana non poteva sottrarsi alle disposizioni impositive comunitarie, non poteva rinunciare alla riscossione dei prelie- vi, non aveva la disponibilità dei diritti in con- tesa e non poteva abbandonare una pretesa acquisita in forza di giudicato, sicché il fatto sopravvenuto allegato dalla ricorrente non aveva carattere estintivo del titolo (ingiunzione doganale convali- data da sentenza passata in giudicato). Per la cassazione della sentenza di appello LL ET AL s.p.a. ha proposto ricorso con un unico mezzo, con atto notificato il 11 no- vembre 1998. Il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, si è co- stituito con controricorso e ricorso incidentale sul difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale. La causa è stata rimessa alle Sezioni unite di questa Corte per la decisione sulla questione di giurisdizione proposta con il ricorso incidentale. Con sentenza 11 aprile 2000 n. 112, le Sezioni uni- te, riuniti i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza, hanno respinto il ricorso incidentale e hanno rimesso la causa a questa sezione per la de- cisione sul ricorso principale. La società ricorrente ha depositato una memo- ria, prima della discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, articolato in due censure, si denunzia l'erronea e falsa applica- zione della legge n. 308 del 1988, del d. P. R. n. 695/1978, il contrasto tra presupposti di fatto e applicazione della norma (art. 360, comma quarto c.p.c.) e la violazione del principio stabilito dall'art. 3 d.
1. n. 472/1997. In fatto, si premette che vi erano state sette sentenze emesse dal giudi- ordinario in seguito ad opposizioni a decreti ce ingiuntivi emessi dalla Dogana di Genova, e tali sentenze formavano il titolo di carico di cui la dogana si era avvalsa per promuovere l'esecuzione e Il cons. rel. est.cont. dr. Aldo Ceccherini riscuotere il tributo;
nel ricorso introduttivo del primo grado era stata specificata la cartella impu- gnata ed il relativo titolo di carico, costituito nel caso particolare in esame dalla sentenza n. 1101 del 20 aprile 1989 del giudice ordinario, non ancora passata in giudicato al momento dell'entrata in vigore della legge n. 308 del 19 luglio 1988. Quest'ultima, all'art. 1, disponeva che l'ammini- strazione finanziaria non avrebbe riscosso le dif- ferenze dei prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 set- tembre 1976 compreso. La Commissione regionale, ri- fiutando l'applicazione del jus superveniens in ra- gione dell'intervenuta cosa giudicata, non aveva considerato che non si trattava nella fattispecie di jus superveniens ma di norma di interpretazione autentica, incorrendo nell'errore di ritenere, in contrasto con l'esplicita volontà del legislatore, innovativa e non interpretativa la norma, e di ne- garne conseguentemente l'efficacia in presenza del- la cosa giudicata. Con una seconda censura, premes- so che nella fattispecie le operazioni doganali da cui era sorto il rapporto d'imposta erano tutte an- teriori alla data 11 settembre 1976, si lamenta che non era stata considerata anche l'altra parte dell'articolo in esame, dove si impone all'ammini- strazione di non riscuotere le somme purché le im- posizioni derivino da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976: per detto perio- do, i tributi in questione non si basavano su alcu- na norma impositiva, e ciò rendeva ininfluente il un giudicato fatto che esistesse meno "processuale", come nel caso presente.
2.1. Il ricorso è infondato. Occorre muovere dalla premessa, correttamente enunciata dal giudice di merito, che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad una cartella esattoriale, precedu- ta da un'ingiunzione doganale impugnata, ed emessa dopo la conclusione di quel giudizio d'opposizione in senso sfavorevole all'opponente. Ora, secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. 3 aprile 1997 n. 2894), l'ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo Pubblica esecutivo unilateralmente formato dalla peculiare Amministrazione nell'esercizio del suo e autotutela e di atto potere di autoaccertamento prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordi- nario è l'atto di precetto. Contro di essa, la par- te privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della Il rel. est. dr. Aldo Ceccherini pretesa tributaria. La complessa natura dell'in- giunzione comporta tuttavia che, qualora essa perda efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (e dunque anche nel caso in cui, in base al mutato sistema legislativo di ri- scossione coattiva, sia stata emessa cartella esat- toriale, come nel caso oggetto della presente impu- gnazione), l'accertamento con efficacia di cosa giudicata della sussistenza della pretesa tributa- ria non viene meno, né, con esso, la valenza del titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consa- l'accertamento del credito dell'Amministra- crato zione. Tale accertamento, pertanto, non può più es- sere rimesso in discussione con l'opposizione pro- ponibile in seguito alla successiva notificazione della cartella esattoriale, restando nel relativo giudizio d'opposizione la causa petendi circoscrit- ta ad ipotetici vizi propri di quest'ultima, senza che possa estendersi a quanto era originariamente stato dedotto, giacché questodeducibile e non è rimane assorbito nel giudicato. Ne deriva, innanzi tutto, che la sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica, idonea a regolare la controversia sulla legittimità della pretesa dell'Amministrazione, poteva essere fatta valere utilmente solo nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ma, se questo non sia av- venuto, la questione resta coperta dal giudicato, al pari di ogni altra deducibile in quella sede, e non può essere sollevata per la prima volta. nel successivo giudizio di impugnazione della cartella il cui oggetto non si estendeesattoriale, - per quel che s'è detto alla cognizione della fonda- tezza della pretesa fiscale. Irrilevante, in propo- sito, è la discussione sulla natura d'interpreta- zione autentica della disposizione contenuta nel- l'articolo unico, parte prima, della legge 19 lu- glio 1988, n. 308. Infatti, la norma in questione, sebbene avesse senza dubbio la natura interpretati- va invocata dalla parte, e dovesse quindi avere ap- plicazione retroattiva, non poteva incidere sulle posizioni soggettive già regolate con efficacia di giudicato, secondo quanto da questa Corte costante- mente affermato (Cass. 6 maggio 1975 n. 1748, 12 marzo 1988 n. 2416, 2 giugno 1988 n. 3739, 2 luglio 6390, 15 marzo1988 n. 4403, 26 novembre 1988 n. 2109, 2 novembre 1992 n. 11865, 1 aprile 1990 n. 1993 n. 3939, 8 febbraio 1997 n. 1207). Ma, al di là di tale rilievo, si deve ribadire che la censu- ra, con la quale si assume che l'interpretazione autentica contenuta nella legge n. 308 del 1988 comporterebbe l'illegittimità della pretesa fatta rel. est.Il dr. Aldo Ceccherini valere con l'ingiunzione doganale, non può essere proposta, dopo l'esaurimento del giudizio di oppo- sizione all'ingiunzione, nel successivo giudizio di opposizione alla cartella.
2.2. Neppure può trovare ingresso l'altra tesi, secondo la quale la seconda parte della disposizio- unico della legge n.ne contenuta nell'articolo ("Conseguentemente l'Amministrazione fi- 308/1988 nanziaria non procede alla riscossione delle diffe- renze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivan- ti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso") implicherebbe la VO- lontà di rinunciare a porre in esecuzione dei tito- li esecutivi già divenuti definitivi, nel caso in cui le imposizioni derivino dal rifiuto di ricono- scere agli importatori l'opzione per l'aliquota più favorevole in relazione ad operazioni doganali po- ste in essere fino al 10 settembre 1976. E' innanzi tutto evidente come un simile assun- vanificherebbe il principio dell'intangibilità to del giudicato, perché comporterebbe, nel successivo giudizio, la necessità di non fermarsi alla verifi- ca dell'esistenza di un accertamento munito dell'autorità del giudicato, ma di riesaminare la controversia già giudicata, al fine di accertare se essa non debba avere una diversa soluzione in base alla norma interpretativa sopravvenuta. Nulla, nel testo della disposizione invocata, autorizza tuttavia ad attribuire al legislatore una simile intenzione, che implicherebbe la formulazio- ne di una distinta regola, questa certamente inno- vativa, in aggiunta a quella di mera interpretazio- ne autentica che la precede. Al contrario, la for- mulazione sistematica e letterale della norma esprime in modo sufficientemente chiaro l'opposta volontà del legislatore. La norma, infatti, pur sintatticamente autonoma, e separata dalla prece- dente da un punto, è formulata in prosecuzione del- lo stesso (unico) comma, e ciò che più conta, è introdotta da un avverbio, "Conseguentemente", che la collega strettamente alla prima, facendone un corollario. La consequenzialità della seconda norma alla prima, così espressamente dichiarata dal legi- slatore, sarebbe invece contraddetta dalla tesi so- stenuta dalla parte ricorrente, non potendosi, per le ragioni in precedenza ricordate, far derivare da un'interpretazione autentica una regola applicabile a situazione già compiutamente regolate con autori- tà di giudicato. Né l'interpretazione qui accolta rende la norma superflua, valendo essa a chiarire che l'Amministrazione non solo sarebbe stata tenuta Il cons. rel. est. dr. Aldo Ceccherini ad astenersi dall'accertare i prelievi e le imposi- zioni derivanti, per le operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976, dal venir meno della facilitazione precedentemente riconosciuta, ma inoltre, posto che avesse già notificato detti accertamenti ed essi non fossero ancora divenuti definitivi, avrebbe dovuto revocarli. In conclusione il ricorso deve essere rigetta- Si ravvisano nella novità della questione giu- to. sti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso, e dichiara intera- mente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 13 maggio 2002. II Presidente Il Cons. est. Hdo Словен (Aldo Ceccherini) (Mario Cicala) IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DED 18 LUG. 2002