Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di ingiuria (art. 594 cod. pen.), sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato - nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi - dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 33643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33643 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/03/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 540
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 047444/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IE N. IL 10/10/1952;
avverso SENTENZA del 16/07/2003 GIUDICE DI PACE di MONTEGIORGIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per la conversione dei ricorso in appello. Udito il difensore dell'imputato avvocato Ghinelli Maurizio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
HO ED è stato imputato della violazione dell'articolo 594 c.p. per avere dato del rompicoglioni a mezzo telefono a TO
UD, che pretendeva, con toni concitati, un risarcimento per danni subiti dalla sua motocicletta.
Il Giudice di Pace di Montegiorgio, con sentenza emessa in data 16 luglio 2003, condannava lo HO anche al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile.
Avverso tale sentenza ed avverso l'ordinanza istruttoria ammissiva di prova testimoniale proponeva ricorso per Cassazione lo HR. Questi, dopo avere spiegato che si trattava di una questione di risarcimento danni che il TO aveva chiesto con numerose lettere giungendo anche a minacciare lo HR di inviare lettere ai giornali ed alla BMW - con la quale lo HR aveva una concessione - per denunciare il fatto e ad insultarlo dicendogli non capisci niente, deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Nullità dell'atto di citazione emesso dalla Polizia Giudiziaria il 28 marzo 2003 per violazione dell'articolo 20 D.LGS. 274/2000, dal momento che la prova testimoniale era stata ammessa sui fatti per cui sono stati compilati gli atti di PG..
2) Illegittima ammissione di prova testimoniale per violazione dell'articolo 191 c.p.p. e specificamente dell'articolo 3 comma 2^ e 3^ D.LGS. 13 maggio 1998 n. 171, perché la teste EL, collega e moglie del TO, aveva ascoltato abusivamente la conversazione tra il TO e lo HR.
3) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione perché la espressione rompicoglioni non ha oggi una valenza offensiva, tanto più che il TO utilizzò mezzi indebiti di pressione per soddisfare la sua pretesa.
4) Mancato riconoscimento della esimente di cui all'articolo 599 c.p. sia perché TO disse non capisci niente sia perché la minaccia era certamente provocatoria.
5) Revoca delle statuizioni civili.
Non sussiste la denunciata violazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 274/2000 - primo motivo di impugnazione - perché il riferimento alle circostanze sulle quali avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale erano sufficientemente precise con il richiamo alla attività di PG compiuta, dal momento che si sarebbe dovuto soltanto accertare, come precisato nel capo di imputazione, se lo HR avesse o meno pronunciato la frase incriminata. L'imputato è stato, quindi, messo pienamente in condizione di difendersi.
Non è ravvisabile nemmeno la denunciata inutilizzabilità della prova testimoniale - secondo motivo di impugnazione -. Premesso che non si versa in una ipotesi di intercettazione di conversazioni telefoniche, che richiede l'autorizzazione del giudice, dal momento che la telefonata tra due interlocutori, per giurisprudenza costante, può addirittura essere registrata da uno dei due per potere poi essere utilizzata a fini di prova, va detto che lo HR parlò a telefono con il TO e quest'ultimo aveva un apparecchio ricevente c.d. a viva - voce, che non è dalla legge vietato.
La moglie e collega del TO, la teste EL, passando per la stanza ove si trovava il marito in quel momento al telefono con lo HR, ascoltò la frase ingiuriosa pronunciata dall'imputato. Non è ravvisabile pertanto alcuna violazione di norme di legge. Tenuto conto delle modalità della vicenda non è nemmeno ravvisabile, infatti, la violazione della norma posta a tutela della privacy denunciata.
Quest'ultima, infatti, impone all'abbonato di riferire all'eventuale utente del suo apparecchio telefonico che la sua conversazione può essere ascoltata anche da terzi;
nel caso di specie, invece, non si versava in tale situazione, ma semplicemente lo HR aveva telefonato alla utenza utilizzata dal TO e dalla EL, apparecchio che, come già detto, che aveva un sistema di ricezione della voce che consentiva ad entrambi gli utilizzatori di ascoltare contemporaneamente.
La norma richiamata non disciplina affatto una ipotesi come quella descritta, essendo libero il titolare di una utenza telefonica di ascoltare la conversazione con il mezzo ritenuto più comodo ed utile.
Quanto alla portata offensiva del termine rompicoglioni o mi sono rotto i coglioni, frase quest'ultima che il ricorrente ha sempre sostenuto di avere probabilmente pronunciato, - terzo motivo di impugnazione - va detto che senz'altro si tratta di frasi volgari, ma la portata offensiva delle stesse è stata in talune circostanze negata dalla Suprema Corte.
Il Collegio, tuttavia, ritiene che siffatte espressioni denotino, quanto meno nella circostanza in esame, disprezzo per l'interlocutore e che, quindi, una portata offensiva ed ingiuriosa sia certamente ravvisabile.
È fondato, invece, il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha chiesto riconoscersi le esimenti di cui ai commi 1^ e 2^ dell'articolo 599 c.p.. Lo HR aveva già invocato tali esimenti dinanzi al Giudice di Pace tenuto conto di quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale, nel corso della quale lo stesso TO aveva, infatti, riconosciuto che la conversazione fu abbastanza agitata.
Il Giudice di Pace si è limitato ad affermare che non ricorrevano i presupposti per riconoscere le stesse.
Affermazione apodittica in quanto priva di qualsiasi motivazione verificabile.
Eppure, come si desume dal ricorso - e le circostanze non risultano in alcun modo smentite dall'interessato - nel corso della conversazione telefonica il TO disse allo HR non capisci niente ed inoltre minacciò di denunciare la vicenda sui giornali, oltre che riferirla al concessionario BMW, con possibile conseguente perdita del lavoro per lo HR.
La frase non capisci nulla è certamente offensiva perché con essa si vuole affermare che l'interlocutore è uno stupido;
la reazione - mi hai rotto i coglioni - a tale ingiuria risulta pertanto scriminata dal primo comma dell'articolo 599 c.p. per reciprocità delle ingiurie.
Ma nei fatti è ravvisatale anche la esimente di cui al secondo comma dell'articolo 599 c.p., ovvero la provocazione.
Ed, infatti, per una banale controversia di risarcimento di danni, peraltro modesti, subiti da una motocicletta ed in una situazione nella quale non era affatto pacifico il buon diritto del TO al risarcimento, la minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente grave pubblicità negativa per chi eserciti come lo HR una attività imprenditoriale, costituisce certamente fatto ingiusto ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 599 c.p.. Come pure la minaccia di denunciare il fatto alla BMW per far perdere allo HR la concessione è fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto.
Si tratta di circostanze che possono ben determinare uno stato d'ira con la conseguente non punibilità della immediata reazione dell'imputato.
Ciò è esattamente quanto si è verificato nel caso di specie. Il comportamento ingiurioso tenuto dallo HR risulta pertanto non punibile per il concorso di entrambe le esimenti speciali previste dall'articolo 599 c.p.p.. Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il ricorrente non punibile ai sensi dell'articolo 599 commi 1^ e 2^ c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il ricorrente non punibile ai sensi dell'articolo 599 commi 1^ e 2^ c.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2005