Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 33643
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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In tema di ingiuria (art. 594 cod. pen.), sussiste l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui lo stato d'ira che ha provocato la reazione ingiuriosa sia stato determinato - nel contesto di una banale controversia di risarcimento di danni, modesti e perdipiù controversi - dalla minaccia di riferire la vicenda alla stampa, con conseguente pubblicità negativa e con ripercussioni sull'attività lavorativa svolta dalla controparte, in quanto ciò costituisce fatto ingiusto perché del tutto sproporzionato rispetto al preteso diritto; ne deriva che, in tal caso, il comportamento ingiurioso tenuto dal destinatario della minaccia non è punibile in virtù dell'esimente della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2005, n. 33643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33643
    Data del deposito : 9 marzo 2005

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