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21 marzo 2008
21 marzo 2008
Art. 7. (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari) 1. Il comma 1-bis dell' articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 , e' sostituito dai seguenti:
" 1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.".
n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari) 1. Il comma 1-bis dell' articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 , e' sostituito dai seguenti:
" 1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.".
Commentario • 1
- 1. 2004 testo di legge aggiornatoAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014 · 0.81535846
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (1). Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Vista la nota 4 marzo 2004, n. 376 con la quale …
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Giurisprudenza • 8
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- regolamento di polizia mortuaria·
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- art. 41 c.p.a.·
- art. 11 regolamento polizia mortuaria·
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- art. 17 comma 5 L.R. 34/2008·
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- art. 7 L.R. 34/2008·
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- art. 4 comma 3-bis L.R. 34/2008