CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/10/2023, n. 43418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43418 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: IT IS nato a [...] il [...] IT ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43418 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 18/10/2023 Così deciso il 18 ottobre 2023. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale di Bologna ricorre, con solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 22 dicembre 2022, che ha confermato la condanna in primo grado inflitta a TA ME e TA SA per i delitti di cui agli artt. 582 e 614, commi 1 e 2, e 612 cod. pen. (fatti commessi in Lugo in data 5 giugno 2015). 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. Va riconosciuto che il motivo di ricorso, con il quale il P.G. ha denunciato la violazione degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato la prescrizione dei reati ascritti agli imputati, estintisi per prescrizione in data 5 dicembre 2022, è assistito dal necessario interesse ad impugnare, posto che la disposizione di cui all'art. 568, comma 4 -bis, cod. proc. pen., stabilisce che:«Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione». 3.2. La proposta censura coglie nel segno posto che, in assenza di sospensioni del corso della prescrizione, il termine massimo della stessa in relazione ai reati rubricati è venuto a spirare 5 dicembre 2022, quindi in data anteriore rispetto alla sentenza impugnata emessa il 22 dicembre 2022. Donde, in ossequio al principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarla ex officio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43418 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 18/10/2023 Così deciso il 18 ottobre 2023. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Procuratore Generale di Bologna ricorre, con solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 22 dicembre 2022, che ha confermato la condanna in primo grado inflitta a TA ME e TA SA per i delitti di cui agli artt. 582 e 614, commi 1 e 2, e 612 cod. pen. (fatti commessi in Lugo in data 5 giugno 2015). 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. 3.1. Va riconosciuto che il motivo di ricorso, con il quale il P.G. ha denunciato la violazione degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen., per non avere la Corte territoriale rilevato la prescrizione dei reati ascritti agli imputati, estintisi per prescrizione in data 5 dicembre 2022, è assistito dal necessario interesse ad impugnare, posto che la disposizione di cui all'art. 568, comma 4 -bis, cod. proc. pen., stabilisce che:«Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione». 3.2. La proposta censura coglie nel segno posto che, in assenza di sospensioni del corso della prescrizione, il termine massimo della stessa in relazione ai reati rubricati è venuto a spirare 5 dicembre 2022, quindi in data anteriore rispetto alla sentenza impugnata emessa il 22 dicembre 2022. Donde, in ossequio al principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarla ex officio, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. e pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.