CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21190 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU LI nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli - presso atto della rinuncia alle doglianze proposte da LI RU in ordine alla responsabilità per i reati di falso e truffa, ritenuta le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, rideterminava la pena in Penale Sent. Sez. 2 Num. 21190 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 anni due, mesi undici di reclusione e cinquecentoquaranta euro di multa, revocando le pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di LI RU che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 99 code vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della recidiva: la Corte, nel ritenere la recidiva reiterata (a) avrebbe illegittimamente considerato rilevante un precedente del 1991, troppo risalente e relativo ad un reato eterogeneo rispetto a quello in giudizio, (b) non avrebbe considerato la confessione dell’imputato. In sintesi, si deduceva che la recidiva non avrebbe potuto essere qualificata come “reiterata” ma solo come “qualificata”; 2.2. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'omessa motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche: la corretta contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto consentire un diverso giudizio di bilanciamento;
2.3. violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione, che, se fosse stata assegnata alla recidiva la corretta qualificazione, sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello;
2.4. violazione di legge (art. 597 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius in ordine all’aggravamento dell'aumento per la continuazione per i reati satellite rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero;
il che implicherebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I primi due motivi che contestano il riconoscimento della recidiva reiterata e il conseguente giudizio di bilanciamento non sono fondati e, pertanto, non possono essere accolti. Il terzo motivo è conseguentemente assorbito. In materia di riconoscimento della recidiva è ius receptum che la stessa debba essere intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può, dunque, fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale 3 misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altre Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [...], Del, Rv. 270419 - 01). Infatti presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha rilevato che il precedente risalente seppure eterogeneo fosse indicativo di una ingravescente dedizione al delitto, manifestatasi nonostante il ricorrente fosse impegnato in una attività professionale lecita e remunerativa (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto prova di elementi di manifesta illogicità e coerente con le emergenze processuali. 2. Il quarto motivo che deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in ragione dell’aumento delle pene inflitte per i reati in continuazione a struttura del reato continuato invariata è fondato. Il Collegio riafferma che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [...], Rv. 232066 - 01) In applicazione di tale principio è stato legittimamente affermato che viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, dopo aver 4 riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, [...], Rv. 283113 - 01). L’unica situazione in cui la rimodulazione degli aumenti inflitti per la continuazione in misura superiore a quelli stabiliti nei precedenti gradi di giudizio si configura legittima è quella in cui muti la “struttura” del reato continuato attraverso l’identificazione di un diverso reato - anche solo in punto di qualificazione giuridica - cui commisurare la pena base. Si è autorevolmente affermato, sul punto, che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, [...], Rv. 258653 - 01). 1.2. Nel caso in esame, nonostante la struttura del reato continuato fosse rimasta immutata, essendo stata confermata l’identificazione del reato più grave in quello descritto al capo d), la Corte di appello infliggeva degli illegittimi aumenti della pena riferita ai reati satellite aumentando la stessa da uno a due mesi rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. 1.3. L’apertura del rapporto processuale in sede di legittimità generato dalla fondatezza del quarto motivo di ricorso impone di valutare se sia decorso il termine massimo di prescrizione in relazione a ciascuno dei reati contestati. Si riafferma infatti che poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la “preclusione” su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di “cosa giudicata”, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo 5 quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, [...], Rv. 216239 - 01) Nel caso in esame la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non ha generato dunque alcun giudicato parziale, essendo sub iudice la valutazione di tutti i capi della sentenza impugnata. Tanto rilevato, considerati cinquantasei giorni di sospensione della prescrizione emergenti dagli atti, il Collegio rileva che – tenuto conto dell’allungamento dei termini prescrizionali dovuta al riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) ed ai reati commessi fino al 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti per prescrizione. Diversamente, va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), g), o), r) commessi a partire dall’ 11 marzo 2016. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata anche limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e ai reati commessi fino al 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RA HI EL TO
udita la relazione svolta dal Consigliere RA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli - presso atto della rinuncia alle doglianze proposte da LI RU in ordine alla responsabilità per i reati di falso e truffa, ritenuta le circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. ed alle altre aggravanti contestate, rideterminava la pena in Penale Sent. Sez. 2 Num. 21190 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 05/05/2026 2 anni due, mesi undici di reclusione e cinquecentoquaranta euro di multa, revocando le pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di LI RU che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 99 code vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della recidiva: la Corte, nel ritenere la recidiva reiterata (a) avrebbe illegittimamente considerato rilevante un precedente del 1991, troppo risalente e relativo ad un reato eterogeneo rispetto a quello in giudizio, (b) non avrebbe considerato la confessione dell’imputato. In sintesi, si deduceva che la recidiva non avrebbe potuto essere qualificata come “reiterata” ma solo come “qualificata”; 2.2. violazione di legge (art. 69 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'omessa motivazione sulla prevalenza delle attenuanti generiche: la corretta contestazione della recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen. avrebbe dovuto consentire un diverso giudizio di bilanciamento;
2.3. violazione di legge (artt. 157 e ss. cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'omessa dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione, che, se fosse stata assegnata alla recidiva la corretta qualificazione, sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello;
2.4. violazione di legge (art. 597 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius in ordine all’aggravamento dell'aumento per la continuazione per i reati satellite rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado, in assenza dell’impugnazione del pubblico ministero;
il che implicherebbe una violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I primi due motivi che contestano il riconoscimento della recidiva reiterata e il conseguente giudizio di bilanciamento non sono fondati e, pertanto, non possono essere accolti. Il terzo motivo è conseguentemente assorbito. In materia di riconoscimento della recidiva è ius receptum che la stessa debba essere intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può, dunque, fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale 3 misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altre Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [...], Del, Rv. 270419 - 01). Infatti presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha rilevato che il precedente risalente seppure eterogeneo fosse indicativo di una ingravescente dedizione al delitto, manifestatasi nonostante il ricorrente fosse impegnato in una attività professionale lecita e remunerativa (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione di merito non rivisitabile in questa sede, in quanto prova di elementi di manifesta illogicità e coerente con le emergenze processuali. 2. Il quarto motivo che deduce la violazione del divieto di reformatio in peius in ragione dell’aumento delle pene inflitte per i reati in continuazione a struttura del reato continuato invariata è fondato. Il Collegio riafferma che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [...], Rv. 232066 - 01) In applicazione di tale principio è stato legittimamente affermato che viola il divieto di reformatio in peius il giudice dell'impugnazione che, dopo aver 4 riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata (Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, [...], Rv. 283113 - 01). L’unica situazione in cui la rimodulazione degli aumenti inflitti per la continuazione in misura superiore a quelli stabiliti nei precedenti gradi di giudizio si configura legittima è quella in cui muti la “struttura” del reato continuato attraverso l’identificazione di un diverso reato - anche solo in punto di qualificazione giuridica - cui commisurare la pena base. Si è autorevolmente affermato, sul punto, che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, [...], Rv. 258653 - 01). 1.2. Nel caso in esame, nonostante la struttura del reato continuato fosse rimasta immutata, essendo stata confermata l’identificazione del reato più grave in quello descritto al capo d), la Corte di appello infliggeva degli illegittimi aumenti della pena riferita ai reati satellite aumentando la stessa da uno a due mesi rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. 1.3. L’apertura del rapporto processuale in sede di legittimità generato dalla fondatezza del quarto motivo di ricorso impone di valutare se sia decorso il termine massimo di prescrizione in relazione a ciascuno dei reati contestati. Si riafferma infatti che poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto ad uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame ed al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la “preclusione” su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di “cosa giudicata”, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la res iudicata si forma solo 5 quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, [...], Rv. 216239 - 01) Nel caso in esame la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non ha generato dunque alcun giudicato parziale, essendo sub iudice la valutazione di tutti i capi della sentenza impugnata. Tanto rilevato, considerati cinquantasei giorni di sospensione della prescrizione emergenti dagli atti, il Collegio rileva che – tenuto conto dell’allungamento dei termini prescrizionali dovuta al riconoscimento della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. proc. pen. - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) ed ai reati commessi fino al 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti per prescrizione. Diversamente, va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi e), g), o), r) commessi a partire dall’ 11 marzo 2016. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata anche limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e ai reati commessi fino al 10 marzo 2016 di cui ai capi e), g), o) e r), perché estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso, il giorno 5 maggio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RA HI EL TO