Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA0 3 9 0 0 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 6055/98- Presidente MERCURIO - Rel. Consigliere- Cron. 8331 Dott. Ettore Dott. Federico ROSELLI - Consigliere- Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.07/12/00 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente 62 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN ON figlia ed erede legittima di AN NO, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall'avvocato MARISA FUCCILO, 2000 giusta delega in atti;
Ener controricorrente 5237 -1- avverso la sentenza n. 1059/97 del Tribunale di POTENZA, depositata il 19/12/97 R.G.N. 1011/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito l'Avvocato FUCCILO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Melfi, con sentenza depositata il 16 marzo 1994, accoglieva la domanda proposta da GE SA nei confronti del Ministero dell'Interno per far accertare che l'indennità di accompagnamento ex 1. n. 18/1980, di cui era titolare, doveva essergli corrisposta, per il periodo 1983/1985, secondo i criteri previsti per il riordino delle pensioni di guerra, e per il periodo 1985/1987 nella misura di cui all'art. 3 della legge n. 656 del 1986. Il detto giudice condannava quindi il convenuto Ministero, così come pure richiesto dal ricorrente, a corrispondere a quest'ultimo differenze per indennità di accompagnamento nei periodi sopra detti. Il Tribunale di Potenza, con sentenza depositata il 19 dicembre 1997, ha respinto l'appello del Ministero, confermando la decisione pretorile. Il giudice d'appello, concordando con il primo giudice che aveva affermato, in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale, non essere applicabile ai ratei di pensione non ancora riliquidati e posti in pagamento la prescrizione speciale quinquennale di cui all'art. 19 del R.D. Smr 3 30 settembre 1920 n. 1538 né quella ugualmente quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ. ma essere invece applicabile la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ. - ha ribadito di prescrizione l'infondatezza dell'eccezione quinquennale riproposta in appello dal Ministero e quindi l'infondatezza dell'assunto secondo cui detta prescrizione, richiedente la esigibilità del nella specie applicabilecredito, sarebbe trattandosi di credito di facile e pronta liquidazione perché determinabile in base ai criteri legali prestabiliti. Ritiene infatti il Tribunale che nel caso di pecuniarie gravanti sulla Pubblica obbligazioni Amministrazione il credito diventa esigibile solo dopo l'emanazione dei provvedimenti amministrativi previsti per la relativa liquidazione;
e che il procedimento di riliquidazione dell'indennità di accompagnamento è necessario anche nel caso, come quello di specie, di adeguamento con carattere automatico dell'ammontare dell'indennità stessa, ed in cui deve essere pur sempre determinato con atto formale di liquidazione il preciso ammontare del debito dello Stato. Il Ministero soccombente chiede la cassazione Emer di tale sentenza con ricorso a questa Corte notificato il 26 marzo 1998 affidato ad un unico motivo. L'intimato si è costituito con controricorso il 23 novembre 2000, e quindi (notificato tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 370 primo comma c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il Ministero denunzia, nell'unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 cod. civ. (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). - già sostenuto nelle fasi Ripropone l'assunto di merito - secondo cui deve nella specie riconoscersi il carattere della liquidità ed esigibilità del credito in quanto la misura dell'indennità di accompagnamento, risultante dalle disposizioni invocate dalla parte appellata, era, per gli anni dal 1983 al 1986, direttamente determinata dalla legge con indicazione dei singoli importi mensili maturati, mentre per gli anni successivi, l'adeguamento era previsto in maniera automatica con aggancio al meccanismo di adeguamento automatico della generalità dei trattamenti pensionistici stabiliti dall'art. 9 Em della legge n. 160 del 1975. Deduce che il beneficiario dell'indennità in questione poteva pretendere il pagamento delle maggiori somme non appena entrata in vigore la nuova legge sulle pensioni di guerra, e che la situazione concreta, comportante dunque il mero adeguamento automatico dell'importo della prestazione consentiva di configurare l'obbligazione come perfetta e quindi liquida ed esigibile, con conseguente assogget- tamento al termine quinquennale di prescrizione. 2.- Il motivo è privo di fondamento. costanteDeve al riguardo essere confermata giurisprudenza di questa Corte (v. in analoga fattispecie Cass. 21 luglio 2000 n. 9627; cfr., tra le altre, Cass. 5 aprile 1996 n. 3180), e ribadirsi cioè che la norma dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche con scadenza annuale od inferiore, presuppone (non diversamente dall'art. 129, comma 1, R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 che prevede eguale termine di prescrizione per le rate di pensione non riscosse), che il credito, perché appunto sia assoggettato al detto termine di prescrizione quinquennale (in luogo del termine decennale della prescrizione ordinaria), sia liquido ed esigibile, nel -senso cioè ed è questo il significato che l'espressione in questo caso assume che esso sia "pagabile” e cioè messo alla - sua scadenza, con rituale provvedimento di liquidazione, a disposizione del creditore in modo che questo possa riscuoterlo. Né è sufficiente, ai fini della operatività dello stesso art. 2948 (e del citato art. 129), la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorchè prontamente, nel suo ammontare: e pertanto anche nell'ipotesi di ratei di prestazioni assistenziali dovuti per un ammontare da rideterminarsi in base a parametri comparativi stabiliti per legge, e non ancora così determinati in difetto di formale e specifico provvedimento della Pubblica Amministrazione che in pagamento i ratei stessi, resta ponga applicabile la ordinaria prescrizione decennale.
3. Alla stregua di tali principi, ai quali l'impugnata sentenza risulta aderente, il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Il soccombente ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla controparte, che ha partecipato alla discussione orale, le relative spese processuali. Emr
P.Q.M.
7 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente a rimborsare alla controparte presente giudizio liquidate in le spese del lire 10.000 oltre a lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per onorario. Così deciso, in Roma, il 7 dicembre 2000. Marina Sampjauni flexcusis Il Presidente: - I Cons. estensore: ☐ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CA DI CANCELLERIA я E R P E T U R S E O N I O C * I , D LLO SSA I BO , TA 10 T. D ESA 33 R STA ELL'A 5 SP . NI PO N G IM D 11-8-73 O SI A DA SEN D , E TE I ISTRO ESEN A E IRITTO G EG REG L D ELLA O D