Sentenza 23 agosto 2003
Massime • 1
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assume il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sè a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato la ordinanza - ingiunzione di pagamento con la quale l'ispettorato provinciale ricorrente aveva addebitato ad un coltivatore diretto l'assunzione diretta di un lavoratore utilizzato oltre il limite di giornate annuali all'epoca vigente, in considerazione della misura minima - cinquantadue/cinquantacinque giornate anziché cinquantuno - del superamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12391 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 132/99 del Tribunale di BRINDISI, emessa il 20/10/99 R.G.N. 8030/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 gennaio 1998 IL OD propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui l'Ispettorato del Lavoro di Brindisi gli aveva addebitato di aver assunto direttamente la lavoratrice IO per oltre 51 giornate all'anno; con l'opposizione, il IO eccepì che egli aveva comunicato l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro nei termini di legge, e che l'importo della sanzione era stato calcolato erroneamente.
Costituitosi in giudizio, l'Ispettorato eccepì che la comunicazione dell'assunzione diretta non poteva applicarsi al caso in esame, e che l'importo della sanzione era stato calcolato correttamente. Con sentenza del 21 ottobre 1999 il Pretore di Brindisi, rilevando che era stata effettuata la comunicazione di assunzione diretta della lavoratrice IO, in applicazione dell'art. 10 terzo comma della legge n. 83 del 1970, e che nei vari anni di lavoro il limite di 51 giornate normativamente previsto era stato superato in misura irrisoria (52 - 55), e che inoltre questo fatto consentiva di dedurre l'assenza di dolo o colpa nella violazione della norma, annullò la predetta ordinanza ingiunzione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di Brindisi, percorrendo le linee d'un unico motivo;
IL OD non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 della legge n. 83 del 1970, il ricorrente sostiene che la derogatio alle rigide norme, che all'epoca dei fatti vigevano per l'assunzione numerica, e che era fondata sulla qualifica di coltivatore diretto del richiedente (sulla limitata estensione terriera e sulla limitata conseguente esigenza di mano d'opera), era giustificata dal limite occupazionale di 51 giornate annue. Nel caso in esame, il superamento di questo limite esclude l'applicabilità della deroga, restando irrilevante, per l'illecito amministrativo in esame, l'eventuale assenza di dolo o colpa. Le ragioni esposte dall'opponente era state considerate dallo stesso Ufficio, che aveva applicato una notevole riduzione della sanzione. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata giustifica il superamento del limite attraverso la minima misura con cui il limite numerico era stato superato e l'assenza di dolo o colpa che da questa misura era deducibile.
Al tempo dei fatti, l'obbligo dell'assunzione numerica della manodopera tramite il collocamento era derogato da una disposizione (artt. 10 e 14 della legge n. 83 del 1970) che consentiva l'assunzione diretta di non più d'un lavoratore e per non più di 51 giornate nell'anno, e che era giustificata dal fatto che il datore aveva la qualità di coltivatore diretto ed una limitata estensione di proprietà terriera da curare.
La ben precisa misura di giornate, nella quale la deroga era consentita, espressione d'una ben definita volontà normativa, esclude che fosse ipotizzabile giustificare l'estensione di questo spazio temporale con la minima dimensione dell'estensione (ogni limite numerico fissato dalla legge, pur non avendo spesso materiale giustificazione nella - minima - diversità fra ciò che è immediatamente prima e ciò che è immediatamente dopo il limite, ha il suo giuridico fondamento nella normativa necessità del limite stesso). La natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non conferisce, di per sè, al fatto alcuna giustificazione: il superamento del limite pone il fatto (indipendentemente dalla misura del superamento) nello spazio dell'illecito.
D'altro canto, come questa Corte ha affermato, "il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa" (Cass. 18 novembre 1997 n. 11473). E, nell'ambito di questa esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla minima misura che assume il fatto materiale, ove non si dimostri specificamente la materiale connessione fra questa misura e l'indicato elemento soggettivo. Nel caso in esame, il superamento del limite normativo di 51 giornate all'anno non trova meccanica giustificazione nella limitata misura del fatto. Nel contempo, questa limitata misura non è sufficiente, di per sè, a giustificare la ritenuta assenza di dolo e di colpa nel fatto addebitato.
Il ricorso deve essere accolto. E la sentenza deve essere cassata, con rinvio a contiguo giudice di merito, che, applicando gli indicati principi, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia al Tribunale di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2003