Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12391
CASS
Sentenza 23 agosto 2003

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Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assume il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sè a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato la ordinanza - ingiunzione di pagamento con la quale l'ispettorato provinciale ricorrente aveva addebitato ad un coltivatore diretto l'assunzione diretta di un lavoratore utilizzato oltre il limite di giornate annuali all'epoca vigente, in considerazione della misura minima - cinquantadue/cinquantacinque giornate anziché cinquantuno - del superamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/08/2003, n. 12391
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12391
    Data del deposito : 23 agosto 2003

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