Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975, a chi dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro , restando demandato alle Regioni l'accertamento dei predetti requisiti. Ne consegue che, ove la relativa prova venga fornita attraverso una documentazione diversa da quella regionale (nella specie, l'attestazione di un sindaco),tale documentazione assume un valore meramente indiziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. IO Silvio COCO - Consigliere -
Dott. ON LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IO parte in questo giudizio quale figlio ed erede legittimo del padre CI ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, difeso dall'avvocato ANTONINO RIZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO NI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUFFRIDA TAVIANO GIUSEPPE con studio in 98123 MESSINA VIA CENTONZE 200, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/97 della Corte d'Appello di MESSINA SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 27/02/97 e depositata il 06/03/97 (R.G. 175/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. ON LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giuseppe GIUFFRIDA TAVIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22.10.1991 CI ON, premesso che un proprio fondo rustico esteso 249 ettari era stato assunto in affitto da IU ST con contratto in data 16.4.1977 e che il rapporto sarebbe cessato nell'anno 1992, alla scadenza del quindicennio previsto dall'art. 17 della legge 11.2.1971, n. 11, convenne il IU in rilascio dinanzi al Tribunale di Messina - Sezione specializzata agraria. Il convenuto oppose di aver condotto il fondo in qualità di coltivatore diretto o, quanto meno, di imprenditore agricolo a titolo principale e sostenne che, di conseguenza, il rapporto agrario era destinato a protrarsi fino all'anno 1997, perché la sua durata andava determinata ai sensi dell'art. 2 lett. e) della legge 3.5.1982, n. 203 o, in subordine, ai sensi dell'art. 22 comma II della stessa legge. Il procedimento, interrotto per la morte del convenuto, fu proseguito nei confronti del suo figlio ed erede IU IO. Assunta una prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza del 30.4.1996 accolse la domanda. Su appello del IU IO la Corte di Messina, con sentenza del 6.3.1991, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando: 1) che il IU non aveva provato d'essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;
2) che, quindi, il rapporto agrario, in quanto inquadrabile nella categoria dell'affitto a non coltivatore diretto, era cessato nell'anno 1992. Ricorre il IU con tre motivi. Resiste il CI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., la Corte di merito, addebitandogli erroneamente di aver dedotto per la prima volta in grado di appello la propria qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, abbia omesso di pronunziare su tale sua prospettazione difensiva. La doglianza non ha fondamento. L'errore denunziato non ha spiegato alcuna influenza sulla decisione della causa, giacché la Corte territoriale ha esaminato nel merito l'assunto del ricorrente e lo ha disatteso.
Col terzo motivo, che per consequenzialità logica va esaminato subito dopo, il IU denunzia violazione dell'art. 6 della legge n. 203, lamentando che la Corte di Messina abbia escluso che l'affittuario possedesse la qualità di coltivatore diretto o almeno quella di imprenditore agricolo a titolo principale, quantunque le acquisizioni documentali e testimoniali avessero dimostrato che egli traeva il proprio reddito anche dalla attività di coltivazione. La doglianza è priva di fondamento. La Corte territoriale, sul rilievo che col contratto scritto di affitto il CI aveva attribuito al IU il godimento del fondo (con le mandrie che vi si trovavano e con le costruzioni che vi erano ubicate e che servivano al ricovero degli animali, nonché alla lavorazione ed all'immagazzinamento dei prodotti Caseari) ad esclusivo fine di pascolo, ha osservato che la qualità di coltivatore diretto (e cioè, a termini dell'art. 6 della legge n. 203, di persona dedita concretamente alla coltivazione del fondo con impiego del lavoro proprio e di quello della propria famiglia in misura almeno pari a due terzi del fabbisogno), pretesa dall'affittuario ma contraddetta da tale riscontro documentale, non poteva ritenersi sussistente per il solo fatto che, come era emesso dalla prova testimoniale, il IU aveva coltivato ad ortaggi, legumi e nocciole alcune modeste estensioni della vasta tenuta affittatagli, attesa appunto la ridotta superficie occupata da tali colture in rapporto a quella, preponderante, che - come lo stesso ricorrente riconosce - era utilizzata per il pascolo. Queste considerazioni sono esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici e pertanto sfuggono al controllo di legittimità. La Corte messinese ha, inoltre, osservato che al IU non poteva riconoscersi neppure la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale (e cioè, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153, di imprenditore dedito ad attività agricola per almeno due terzi del suo tempo di lavoro complessivo e traente dall'attività medesima almeno due terzi del suo reddito globale da lavoro), perché a dimostrare tale qualità non potevano ritenersi sufficienti le attestazioni del sindaco di Fiumendisi, prodotte dall'affittuario, in luogo della documentazione di provenienza regionale prevista dalla legge. Anche questa osservazione, con cui il giudice del gravame di merito ha giustificato l'esercizio del suo potere esclusivo di valutazione delle acquisizioni processuali, è logica ed esauriente (oltre che conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che (Cass.
3.3.1989 n. 1198), ai fini della prova della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, attribuisce a documentazioni diverse da quella regionale valore meramente indiziario) e non è, quindi, reprensibile nel giudizio di legittimità.
Col secondo motivo il ricorrente afferma che il contratto di affitto da lui stipulato col CI nell'anno 1977 non fu che la rinnovazione di un precedente contratto stipulato nell'anno 1966. Sostiene che, quindi, il rapporto di specie, anche a volerlo qualificare come affitto a non coltivatore diretto, avrebbe dovuto ritenersi iniziato nell'anno 1966 ed, essendosi poi protratto per quindici anni, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 11 del 1971, avrebbe dovuto considerarsi cessato nell'anno 1981, onde sarebbe rimasto pendente in via di mero fatto fino all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982. Da queste premesse desume, come conseguenza, che, ai sensi dell'art. 22 comma I di quest'ultima legge (applicabile, per l'art. 53, ai rapporti "comunque" in corso alla data di entrata in vigore della stessa) il rapporto avrebbe dovuto ritenersi continuato per altri quindici anni (a decorrere dal 1981) ed avrebbe, pertanto, dovuto ritenersi cessato nell'anno 1996. Lamenta, quindi, che, in violazione dell'art. 22 cit. la Corte di merito abbia affermato che il rapporto era cessato nell'anno 1992. La doglianza è inammissibile, perché trae sostegno da una argomentazione difensiva che non è stata prospettata nei precedenti gradi e che, involgendo apprezzamenti di fatto riservati ai giudici del merito, non può essere esaminata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 2.000.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 32.000= oltre agli onorari, liquidati in L.
2.000.000. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999