Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4154
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Sentenza 26 aprile 1999

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La qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1975, a chi dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, e ricavi dall'attività medesima almeno i due terzi del proprio reddito globale da lavoro , restando demandato alle Regioni l'accertamento dei predetti requisiti. Ne consegue che, ove la relativa prova venga fornita attraverso una documentazione diversa da quella regionale (nella specie, l'attestazione di un sindaco),tale documentazione assume un valore meramente indiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4154
    Data del deposito : 26 aprile 1999

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