Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 1
Ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il "tempus commissi delicti" del reato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale di sorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, non spettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale della condotta. (Fattispecie in tema di condanna per associazione per delinquere, contestata con l'indicazione della sola data di cessazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2022, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
09167-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO -Presidente- Sent. n. sez. 3742/2022 -CC 14/12/2022 GIUSEPPE SANTALUCIA R.G.N. 22537/2022 EVA TOSCANI CARMINE RUSSO Relatore - VINCENZO GALATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lettele conclusioni del PG Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 4 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 novembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato il beneficio della liberazione anticipata concesso a IP NA con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro del 27 gennaio 2006 (con riferimento al semestre tra il 22 luglio 2003 ed il 22 gennaio 2004) e del 26 marzo 2007 (con riferimento ai semestri tra il 30 gennaio 2006 ed il 30 gennaio 2007). La revoca era stata richiesta dal Procuratore generale sul presupposto della stabile appartenenza del condannato al sodalizio mafioso "Santapaola - Ercolano" fino all'anno 2010, accertata con ulteriore sentenza di condanna passata in giudicato nelle more.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore;
con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che, in presenza di un reato permanente con indicazione della data di consumazione, il giudice della sorveglianza deve verificare alla luce della - i tempi in cui si sono svoltemotivazione della sentenza di condanna - concretamente le condotte di partecipazione attribuite al condannato. Nel caso in esame, la revoca del beneficio è stata giustificata con la permanenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per tutto il periodo 1996 - 2010, senza soluzione di continuità, ma non si è proceduto al necessario accertamento della data di inizio e cessazione della condotta illecita, in cui avrebbe dovuto essere considerato anche il lungo periodo detentivo sofferto dal ricorrente. Infine, il ricorrente ripropone il tema della distinzione tra commissione e consumazione del reato, ritenendo rilevante in materia di reato permanente al fine della revoca solo il momento di commissione, ma non quello di consumazione;
rileva che nella condanna che ha determinato la revoca è attestata solo la data di consumazione (2010) ma non quella di commissione, che vi sarebbero degli intervalli temporali tra le contestazioni che hanno determinato le tre condanne per il reato associativo, non vi sarebbe soluzioni di continuità nella partecipazione all'associazione, e che quindi la data di commissione del reato di tale ultima condanna sarebbe antecedente alla concessione del beneficio e fuori dal periodo di espiazione. Evidenzia anche il precedente favorevole reso inter partes da Cass, sez. 1, 43526 del 2019 in relazione ad altri semestri. ५ 1 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Sabrina Passafiume, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.
1. La questione della incidenza sui provvedimenti di liberazione anticipata già concessi allo NA della successiva condanna dello stesso per il reato dell'art. 416-bis cod. pen. intervenuta con sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2016, irrevocabile il 1° dicembre 2017, ha già formato oggetto della valutazione di questa Corte, che si è pronunciata con sentenza 27 maggio 2019, n. 43526. Quella sentenza si era pronunciata con riferimento al provvedimento di revoca della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 19 novembre 1997 e il 19 maggio 2000 e tra il 30 gennaio 2004 e il 30 gennaio 2005; il giudizio odierno ha ad oggetto, invece, la revoca della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 22 luglio 2003 ed il 22 gennaio 2004 e tra il 30 gennaio 2006 ed il 30 gennaio 2007. La questione di diritto, peraltro, è la medesima. Il collegio condivide la decisione a suo tempo assunta nella pronuncia n. 43526 del 2019, il cui percorso logico ripropone di seguito. L'art. 54, comma 3, 1. 26 luglio 1975, n. 354, dispone che "la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca". Costituiscono, pertanto, condizioni per operare legittimamente la revoca del beneficio: - la commissione di un delitto non colposo nel corso della esecuzione della pena o delle pene concorrenti, eventualmente unificate in un provvedimento di cumulo;
- l'intervento del nuovo delitto successivamente alla concessione del beneficio da revocare;
- l'accertamento della responsabilità del condannato per tale delitto con sentenza passata in giudicato. La sentenza che costituisce condizione risolutiva della liberazione anticipata può intervenire anche dopo che l'esecuzione della pena sia cessata (Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra, Rv. 197473). Se il rapporto esecutivo si sia esaurito per intervenuta espiazione della pena, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per verificare quale condanna fosse 2 ها in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, in quanto la revoca della liberazione anticipata non può incidere negativamente su benefici concessi in relazione a pene diverse da quelle nel corso della cui esecuzione è stata posta in essere la condotta criminosa che la giustifica (Sez. 1, n. 32412 del 26/1/2016, Caponnetto, Rv. 267992). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha considerato il delitto non colposo costituito dalla partecipazione dello NA all'associazione mafiosa (clan Santapaola - Ercolano) per cui è intervenuta condanna dopo la concessione del beneficio, di natura permanente, ed, attraverso l'aggancio alle due precedenti sentenze di condanna per lo stesso fatto da cui era già gravato il condannato, ha ritenuto che tale reato sia stato commesso, senza soluzione di continuità, tra il 1996 ed il 2010. Il ricorrente ritiene, invece, che dall'esame della contestazione delle condotte associative riportate nelle tre sentenze risulta che in due casi le condotte sono specificamente attestate essere state commesse "nell'anno 1996" (prima condanna, sentenza della Corte di assise di appello di Catania 13 febbraio 2003) e "nel gennaio 2002" (seconda condanna, sentenza della Corte di appello di Catania del 21 dicembre 2004); soltanto nella sentenza della Corte di appello di Catania del 10 novembre 2016 il reato è contestato senza una data iniziale in quanto "commesso fino all'1° aprile 2010". Pertanto, il ricorrente denuncia che i tempi di commissione dei singoli reati associativi sono intervallati da consistenti lassi temporali e che non sono tali da dedurre la permanenza del reato associativo senza soluzione di continuità, come avrebbe apoditticamente sostenuto il Tribunale di Sorveglianza. L'argomento è da ritenere corretto. Come già affermato nella pronuncia n. 43526 del 2019 sopra citata, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto senza una base fattuale a sostegno che tra le tre condotte ex art. 416-bis cod. pen., accertate nelle tre condanne, non vi fosse soluzione di continuità ed ha affermato che NA sia stato ininterrottamente inserito nel clan Santapaola Ercolano per l'intero periodo dal 1996 al 2010. Al di là della correttezza o meno in fatto di tale affermazione, che può essere anche condivisibile, occorre, infatti, rilevare che sul punto non vi è mai stato un accertamento giurisdizionale, e che non competeva al Tribunale di sorveglianza riempire i periodi della condotta che i giudici della cognizione non hanno mai giudicato. Il giudizio di revoca della liberazione anticipata deve, pertanto, essere rieffettuato verificando, invece, a quali specifici lassi temporali si riferisce ciascuna di tali condotte alla luce della delimitazione indicata nelle sentenze di condanna, e verificando a quel punto se si tratti di un delitto commesso in corso di esecuzione 3 ск pena e successivamente alla concessione del beneficio da revocare. L'ordinanza impugnata va quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, in diversa composizione nel rispetto dell'art. 34 cod. proc. pen., per nuovo esame che tenga conto dei principi affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2022. Il consigliere estensore Il presidente Angela Tardio Carmine Russo angele только ✓ DEP TATA LLERIA IN CA 03 MAR 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Man Calcagni