Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzata a ratificare:
a) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sul reddito, conclusa a Washington il 30 marzo 1955;
b) la Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare la doppia imposizione e per prevenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni, conclusa a Washington il 30 marzo 1955.