Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14242
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e illogicità della motivazione

    Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame con motivazione adeguata, fondata su elementi oggettivi e non contestati, quali il rinvenimento di due panetti di hashish accanto a un bilancino di precisione in cucina e di ulteriore quantitativo in soggiorno vicino a buste della spesa tagliate, indicatori della destinazione allo spaccio. Inoltre, l'indagata stessa aveva riferito di aver iniziato a lavorare solo successivamente all'acquisto della sostanza, rendendo non dimostrabili le risorse per l'uso personale. Non sono emersi possesso di stupefacenti o consumo personale durante i controlli.

  • Inammissibile
    Omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990)

    La questione della riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è stata sottoposta al Tribunale del riesame e non può essere avanzata per la prima volta in Cassazione. Inoltre, i limiti edittali di tale fattispecie consentirebbero comunque l'applicazione della misura degli arresti domiciliari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14242
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14242
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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