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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14242 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da OC JO, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale del riesame di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2025, il Tribunale del riesame di L'Aquila rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da JO OC avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano del 16/10/2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti dorniciliari con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagata, deducendo, in primo luogo, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti difensivi, e con la relativa documentazione, dai quali Penale Sent. Sez. 3 Num. 14242 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 24/02/2026 emergerebbe che la OC svolgerebbe regolare attività lavorativa da epoca precedente alla perquisizione, e che il denaro rinvenuto avrebbe origine del tutto lecita (quale minor parte, detratte spese per locazione e bollette, di una somma ricevuta dall'INPS a seguito della nascita di un figlio). Questi argomenti, evidentemente decisivi, avrebbero dovuto poi esser letti insieme alla documentazione proveniente dal Ser.t., così emergendo che la sostanza sequestrata sarebbe stata destinata esclusivamente a fini personali;
- la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono poi dedotte anche quanto all'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In presenza di appena 90 grammi lordi di hashish, peraltro con principio attivo non meglio precisato, ed alla luce delle considerazioni già riportate, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la condotta nell'ambito del fatto di lieve entità, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in una vicenda nella quale il sequestro aveva avuto ad oggetto 101 grammi della stessa sostanza CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame con una motivazione adeguata, fondata su numerosi elementi acquisiti nel corso delle indagini, oggettivi e non contestati dalla OC, talvolta neppure menzionati;
il percorso argomentativo è del tutto chiaro e privo di qualunque vizio logico, non meritando, pertanto, alcuna censura. 4.1. In particolare, l'ordinanza non si è limitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata (90 grammi di hashish), come invece il ricorso, indicando opportunamente il contesto nel quale la stessa era stata rinvenuta: a) in cucina, due panetti, accanto ad un bilancino di precisione;
b) in soggiorno, un ulteriore quantitativo, vicino a buste della spesa tagliate a pezzetti. Il ritrovamento di un non modesto quantitativo di hashish, in due distinti ambienti dell'abitazione, nell'immediatezza di indici tipici della composizione delle singole dosi (la bilancia per pesare e i "tondini" di plastica per confezionare), ha quindi costituito argomento solido ed esente da ogni illogicità manifesta quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza medesima. 4.2. Con riguardo, poi, alle disponibilità economiche dell'indagata, il Tribunale - con argomento in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità - ha evidenziato che era stata la stessa OC a riferire di aver cominciato a lavorare solo successivamente all'acquisto della sostanza, così da non poter dimostrare con quali risorse ne avesse acquisito disponibilità per l'uso personale. A questo 2 riguardo, peraltro, l'ordinanza contiene una significativa indicazione, estranea al ricorso, ossia che la ricorrente era stata sottoposta agli arresti domiciliari dall'8 maggio al 24 giugno 2025, e che nel corso dei controlli operati dalle forze dell'ordine non era mai emerso il possesso di stupefacenti o, comunque, una condizione di consumo personale. 4.3. In forza di questi numerosi e concreti elementi, il Tribunale ha quindi confermato i gravi indizi di colpevolezza quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata. 5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di impugnazione, concernente la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, basti qui evidenziare che la questione non è stata sottoposta al Tribunale del riesame, non potendo, pertanto, esser avanzata per la prima volta in questa sede. 5.1. A ciò si aggiunga, peraltro, l'assenza di un interesse concreto a sollevare la censura medesima, in capo alla ricorrente: i limiti edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (sanzionato, nel massimo, con 5 anni di reclusione), infatti, consentirebbero comunque l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Monferini, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/10/2025, il Tribunale del riesame di L'Aquila rigettava la richiesta proposta ex art. 309 cod. proc. pen. da JO OC avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano del 16/10/2025, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti dorniciliari con riguardo al delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagata, deducendo, in primo luogo, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti difensivi, e con la relativa documentazione, dai quali Penale Sent. Sez. 3 Num. 14242 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 24/02/2026 emergerebbe che la OC svolgerebbe regolare attività lavorativa da epoca precedente alla perquisizione, e che il denaro rinvenuto avrebbe origine del tutto lecita (quale minor parte, detratte spese per locazione e bollette, di una somma ricevuta dall'INPS a seguito della nascita di un figlio). Questi argomenti, evidentemente decisivi, avrebbero dovuto poi esser letti insieme alla documentazione proveniente dal Ser.t., così emergendo che la sostanza sequestrata sarebbe stata destinata esclusivamente a fini personali;
- la violazione di legge e l'illogicità della motivazione sono poi dedotte anche quanto all'omesso riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. In presenza di appena 90 grammi lordi di hashish, peraltro con principio attivo non meglio precisato, ed alla luce delle considerazioni già riportate, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la condotta nell'ambito del fatto di lieve entità, come peraltro affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in una vicenda nella quale il sequestro aveva avuto ad oggetto 101 grammi della stessa sostanza CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame con una motivazione adeguata, fondata su numerosi elementi acquisiti nel corso delle indagini, oggettivi e non contestati dalla OC, talvolta neppure menzionati;
il percorso argomentativo è del tutto chiaro e privo di qualunque vizio logico, non meritando, pertanto, alcuna censura. 4.1. In particolare, l'ordinanza non si è limitata a richiamare il dato ponderale della sostanza sequestrata (90 grammi di hashish), come invece il ricorso, indicando opportunamente il contesto nel quale la stessa era stata rinvenuta: a) in cucina, due panetti, accanto ad un bilancino di precisione;
b) in soggiorno, un ulteriore quantitativo, vicino a buste della spesa tagliate a pezzetti. Il ritrovamento di un non modesto quantitativo di hashish, in due distinti ambienti dell'abitazione, nell'immediatezza di indici tipici della composizione delle singole dosi (la bilancia per pesare e i "tondini" di plastica per confezionare), ha quindi costituito argomento solido ed esente da ogni illogicità manifesta quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza medesima. 4.2. Con riguardo, poi, alle disponibilità economiche dell'indagata, il Tribunale - con argomento in fatto non censurabile nel giudizio di legittimità - ha evidenziato che era stata la stessa OC a riferire di aver cominciato a lavorare solo successivamente all'acquisto della sostanza, così da non poter dimostrare con quali risorse ne avesse acquisito disponibilità per l'uso personale. A questo 2 riguardo, peraltro, l'ordinanza contiene una significativa indicazione, estranea al ricorso, ossia che la ricorrente era stata sottoposta agli arresti domiciliari dall'8 maggio al 24 giugno 2025, e che nel corso dei controlli operati dalle forze dell'ordine non era mai emerso il possesso di stupefacenti o, comunque, una condizione di consumo personale. 4.3. In forza di questi numerosi e concreti elementi, il Tribunale ha quindi confermato i gravi indizi di colpevolezza quanto alla destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata. 5. Con riguardo, poi, al secondo motivo di impugnazione, concernente la mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, basti qui evidenziare che la questione non è stata sottoposta al Tribunale del riesame, non potendo, pertanto, esser avanzata per la prima volta in questa sede. 5.1. A ciò si aggiunga, peraltro, l'assenza di un interesse concreto a sollevare la censura medesima, in capo alla ricorrente: i limiti edittali dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (sanzionato, nel massimo, con 5 anni di reclusione), infatti, consentirebbero comunque l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026