Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione "ex" artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato "ex" art. 697 cod. pen., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/1999, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 13.4.1999
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI " N.2950
3. " Stefano CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " Umberto IO " N.1378/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento, nel procedimento penale a carico di ID EM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Trento, in data 30.11.1993;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Piero MOCALI;
Letta al requisitoria del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al G.I.P.. del Tribunale di Trento;
OSSERVA
Con la sentenza di cui in epigrafre - resa ai sensi dell'art. 14 c.p.p. - il G.I.P. applicava al Brida, la pena di L.500.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art.697 C.P. (così derubricata l'originaria contestazione ex artt.1 e 2 legge, n.895/1967). Riteneva infatti il G.I.P. dopo accurata disamina della cartuccia cal.9 parabellum detenuta dall'imputato - che questi non si fosse potuto rendere conto della natura del l'oggetto; tale errore di fatto, giustificava la suddetta derubricazione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il P.G. di Trento, denunciando violazione di norme processuali.
L'accertamento di fatto compiuto dal G.I.P. gli era inibito dalle caratteristiche del rito adottato dalle parti, che implicitamente rinunciavano, all'appuntamento della fondatezza dell'accusa. L'indagine effettuata dal giudice era, dunque inammissibile e viziava la sentenza impugnata, della quale era chiesto l'annullamento. Il ricorso è fondato.
Il giudice cui le parti prospettino il cosiddetto, "patteggiamento", ha facoltà - dovendone controllare la correttezza ai sensi dell'art.444 c.2 c.p.p. - di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato;
ma certamente non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. In tale errore è caduto il giudice a quo, che - in base ad una apodittica argomentazione - ha ritenuto di immutare l'elemento psicologico del reato, ovvero di una componente del fatto stesso. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Trento per l'ordinario corso di giustizia.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in cancelleria il 20 maggio 1999