Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/1999, n. 2950
CASS
Sentenza 13 aprile 1999

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Il giudice investito del patteggiamento intercorso tra le parti ha facoltà, dovendo controllare la correttezza dell'accordo ai sensi dell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., di determinare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, ma non può mutare tale fatto, in una procedura che elimina il dibattimento. Ne consegue che è illegittima la decisione che modifica l'originaria contestazione "ex" artt. 1 e 2 della legge n. 895 del 1967 in reato "ex" art. 697 cod. pen., sul rilievo dell'impossibilità, per l'imputato, di rendersi conto della natura della cartuccia detenuta, e quindi sulla base del mutamento dell'elemento psicologico del reato, che è una componente del fatto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/1999, n. 2950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2950
    Data del deposito : 13 aprile 1999

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