Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1993, n. 1599
CASS
Sentenza 5 febbraio 1993

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In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena a controlli successivi da parte della U.S.L. circa il rispetto dei limiti di accettabilità. La menzionata subordinazione non può infatti dipendere dal comportamento di altro soggetto, poiché la libertà personale o comunque la esecuzione della pena può essere affidata soltanto alla volontà dell'interessato e non a quella di un estraneo alla vicenda processuale. Si realizzerebbe inoltre una indebita invasione nell'attività propria della P.A., che sarebbe tenuta - al di fuori dei casi tipici - ad osservare un provvedimento giurisdizionale, che viene ad estendere arbitrariamente l'attività di indagine, dettando ordini, che sconfinano oltre i limiti propri del singolo procedimento.

Nell'ipotesi in cui uno dei reati posti in continuazione con quello ritenuto più grave venga nei successivi gradi di giudizio dichiarato estinto (o comunque venga pronunziata sentenza di proscioglimento per detto reato), qualora la pena sia stata dal primo giudice determinata in modo puntuale con il computo preciso dei singoli aumenti, il giudice d'appello non può rideterminare "ex novo" la stessa, peggiorando quella residua (pur diminuendola rispetto a quella globale), ma può limitarsi ad eliminare la porzione di aumento già stabilita. (Nella specie era stata applicata in primo grado una pena base di mesi due e giorni venti di arresto e di altri giorni dieci di arresto per il reato ritenuto in continuazione. La Corte d'appello aveva dichiarato estinto per prescrizione quest'ultimo illecito ed aveva rideterminato la pena in modo da diminuirla nel complesso, ma da superare l'entità della pena base irrogata in primo grado e cioè fissandola in mesi due e giorni venticinque di arresto. La Cassazione, nell'affermare il suddetto principio, ha ripristinato la pena di mesi due e giorni dieci di arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1993, n. 1599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1599
    Data del deposito : 5 febbraio 1993

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