Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
L'incompetenza derivante da connessione deve essere rilevata o eccepita entro i termini fissati dall'art. 21 comma secondo cod. proc. pen.: nell'ipotesi in cui la conoscenza del procedimento connesso avvenga successivamente alla loro scadenza, resta comunque invalicabile il termine della conclusione del giudizio di primo grado, in forza del principio generale di cui all'art. 23 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2004, n. 25318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25318 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 05/05/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 757
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 040982/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PR OR RE, N. IL 17/04/1955;
2) IA NN, N. IL 10/09/1963;
avverso SENTENZA del 03/07/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore Avv. GUIDOZZI Paolo, per Princivalle, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito. La Corte:
OSSERVA
PR OR RE e IA NN hanno proposto ricorso avverso la sentenza 3 luglio 2002 della Corte d'Appello di Venezia che ha respinto gli appelli dai medesimi proposti contro la sentenza 30 gennaio 2002 del Tribunale di Rovigo che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti (detenzione a fine di spaccio di pastiglie di extasy in numero superiore a mille). PR deduce innanzitutto l'incompetenza territoriale del giudice adito perché nel corso del giudizio di appello sarebbe stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare che faceva riferimento a reati connessi (per l'esistenza del vincolo della continuazione) di maggior gravità che rendevano competente per territorio l'autorità giudiziaria di Padova. Non corretta sarebbe la dichiarazione di tardività dell'eccezione formulata dal giudice d'appello perché il ricorrente non aveva avuto la possibilità di formularla in precedenza.
Con un secondo motivo di ricorso si deduce invece l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di concessione dell'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 73 d.p.r. 309/1990. IA NN deduce invece un unico motivo di ricorso con il quale chiede che venga annullata la sentenza di appello perché, malgrado avesse formulato richiesta alla direzione del carcere, non sarebbe stato tradotto presso la Corte d'Appello di Venezia il giorno della celebrazione del giudizio di appello.
I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati. Il primo motivo di PR è manifestamente infondato. L'incompetenza per connessione, per il chiaro disposto dell'art. 21 comma 3 c.p.p., deve infatti essere rilevata, o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2 del medesimo art. 21 e ciò anche nel caso in cui la possibilità di proporla o rilevarla sia sorta successivamente (confr. Cass., sez. 6^, 4 dicembre 1997 n. 5998, Biondino); e se anche si volesse estendere questa possibilità nel caso in cui la conoscenza del procedimento connesso avvenga successivamente alla scadenza di questi termini certamente non potrebbe oltrepassarsi la soglia del giudizio di primo grado per un principio di ordine generale, ricavabile dall'art. 23 comma 1 c.p.p.. Del resto il precedente richiamato come contrario dal ricorrente (Cass., sez. 5^, 17 marzo 1994 n. 4132) si riferisce al diverso caso in cui, a seguito di contestazione suppletiva avvenuta nel medesimo processo, era sorto il problema della competenza per materia perché alcuni dei reati contestati erano attribuiti alla competenza di un giudice superiore.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso di PR. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità riconosce la concedibilità dell'attenuante allorché la collaborazione si riferisca ad un traffico di sostanze stupefacenti di modeste dimensioni;
la necessità che le eventuali inerzie investigative non si risolvano a danno del dichiarante;
la necessità che le informazioni siano dotate di caratteristiche di specificità e chiarezza senza però che sia necessaria l'indicazione precisa di nomi, luoghi ecc.; la non necessaria compresenza del secondo presupposto per la concessione dell'attenuante previsto dal comma settimo (la "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti").
Va però precisato che il 7 comma dell'art. 73 in questione richiede un'attività positiva ulteriore ("si adopera") che, pur potendosi risolvere nel rendere dichiarazioni, non può consistere nella mera chiamata in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato ma richiede, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti. Ciò premesso in linea di diritto si osserva peraltro che il giudizio sulla specificità, chiarezza e concretezza delle dichiarazioni e quello sull'esistenza di un comportamento positivo, quale quello descritto nel comma settimo in esame, costituiscono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, ove il giudice di merito si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici. Nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato che il ricorrente aveva fornito indicazioni parziali, confuse e contraddittorie sia sulle persone che lo rifornivano della sostanza stupefacente sia sulle modalità della consegna e la provenienza della sostanza. A tal fine la Corte di merito riporta in sintesi queste dichiarazioni per dimostrarne l'assoluta inidoneità per i fini investigativi. Trattasi di circostanze di fatto astrattamente idonee ad escludere, nelle dichiarazioni in questione, le caratteristiche in precedenza indicate e quindi la concedibilità dell'attenuante di cui trattasi;
ne consegue che la valutazione del giudice di merito, essendo stata condotta con corretti criteri logico giuridici, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
Parimenti infondato è il motivo di ricorso di IA. Questi, dopo aver dedotto, con l'unico motivo di ricorso, la mancata traduzione per il giudizio di appello ha presentato memoria con la quale espone che la mancata traduzione risulterebbe da un documento trasmesso dalla direzione della casa circondariale di Verona che peraltro, contrariamente a quanto si afferma nella memoria, non viene allegato.
Questo Ufficio ha provveduto a chiedere informazioni alla direzione della casa circondariale dove attualmente IA si trova detenuto e la risposta è stata che "non esiste alcuna documentazione con la quale lo stesso chiede di presenziare all'udienza del 03.07.2002".
Ne consegue l'infondatezza anche di questo ricorso. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004