Sentenza 29 gennaio 2009
Massime • 1
La tardiva sospensione dell'esecuzione della pena legittimamente disposta non determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino all'adozione del provvedimento di sospensione e pertanto non costituisce titolo per la domanda di riparazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 656 - Esecuzione delle pene detentivehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2009, n. 7091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7091 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 29/01/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 254
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 000981/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON AP OR N. IL 18/04/1958;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 24/04/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
NI TT EN, tramite difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza in data 24 aprile 2007 con la quale la Corte di appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 12.8.2005 al 4.1.2006, a seguito del decreto di esecuzione (emesso dalla Procura generale ex art. 656 c.p.p., comma 5) della sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 gennaio 2005 che lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.
Il giudice della riparazione, pur avendo accertato che, in conformità a quanto sostenuto dall'istante, l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione erano stati notificati ad uno solo dei due difensori e che la Procura Generale, ritenuto trascorso il termine dell'art. 656 c.p.p., comma 5, aveva disposto l'ordine di carcerazione, ha affermato che in tal caso non spetta all'istante la riparazione per l'ingiusta detenzione.
Tale conclusione è fondata sul rilievo che non è qualificabile come ingiusta - e pertanto non costituisce titolo alla corrispondente riparazione - la detenzione patita per effetto di un legittimo ordine di esecuzione, la cui sospensione, richiesta per il conseguimento di una misura alternativa, sia stata disposta tardivamente. Ciò sul rilievo che in tale caso, contrariamente a quanto avviene per un ordine di esecuzione illegittimo, l'ordine di esecuzione è del tutto legittimo e la detenzione patita non può certo divenire ingiusta solo perché il condannato non è messo in condizione di usufruire di una misura alternativa come quella prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, secondo il disposto del richiamato art. 656 c.p.p., comma 5.
Il ricorrente con un unico motivo lamenta la violazione dell'art. 314 c.p.p e la manifesta illogicità della decisione laddove la Corte di merito di fatto aveva ritenuto che l'affidamento in prova al servizio sociale costituiva una forma di detenzione e non già una misura alternativa alla restrizione intramuraria. Sostiene, inoltre, che erroneamente il giudice della riparazione aveva ritenuto la legittimità dell'ordine di esecuzione, così estendendo la portata dell'art. 314 c.p.p., comma 4, laddove nella fattispecie la detenzione sofferta era da ricondurre ad un ordine di esecuzione illegittimo in mancanza di un valido titolo esecutivo. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, di fatto, ha sostenuto l'equiparazione, ai fini della ingiusta detenzione tra chi è rimasto vittima di un ordine di esecuzione illegittimo (che, dopo la decisione della Corte Costituzionale in data 25 luglio 1996, n. 310, ha visto riconosciuto il suo diritto all'equa riparazione) e chi, come nel caso in esame, non è stato posto nelle condizioni di ottenere tempestivamente la concessione di una delle misure alternative alla detenzione (nella specie l'affidamento in prova al servizio sociale, al quale è stato ammesso solo successivamente alla revoca dell'ordine di scarcerazione).
La tesi è stata disattesa dal giudice della riparazione con motivazione condivisibile, richiamando la sentenza della Sez. 1^ di questa Corte n. 42903 del 19 novembre 2002. Ciò che qui rileva, ai fini dell'esclusione del diritto all'equa riparazione, è che nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna era del tutto legittimo, in quanto posto in essere sulla base di una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Nè è validamente sostenibile che la sospensione dell'esecuzione disposta solo tardivamente per l'omessa notifica del provvedimento ex art. 656 c.p.p., comma 5, nei confronti di uno dei due difensori, possa incidere sulla legittimità ne di esecuzione.
La detenzione non può divenire ingiusta solo perché il condannato non è messo nelle condizioni di usufruire di una misura alternativa alla detenzione.
Diverso è il caso, invece, come esattamente rilevato dalla Corte di merito, in cui si è in presenza di una sentenza definitiva di condanna che viene successivamente rimossa in assenza di un giudizio di revisione conclusosi con il proscioglimento.
In tale fattispecie, l'ordine di esecuzione è illegittimo e sullo stesso può fondarsi la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.
La motivazione della Corte di merito che, per escludere il diritto alla riparazione, fa riferimento alla suddetta distinzione, risulta pienamente adeguata ed esaustiva nonché immune da vizi logico giuridici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009