Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7406 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
07406/ 02 €43 لا س REPUBBLIC POR CONALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp Dott. Giulio - Presidente R.G.N. 18225/00 GRAZIADEI Cron. 20636 Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 - Dott. Nino FICO Consigliere - C.C. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENTENZA sul ricorso proposto da: 71443 3 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministru pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
CH IU;
- intimato avverso la sentenza n. 186/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 554 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo AP Gi fts, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la rideterminava l'ammontare del reddito detrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, 133; 3, comma 2 bis, del n. d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1995, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF = in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell' ILOR - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relatione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essereW considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve es rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudial A I R A atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di dife T U B I
P.Q.M.
R . T 2 La Corte rigetta il ricorso. L L A 20.2 Così deciso in Roma il 31 femark . B A I A T R 1 E 3 T 1 Il Presidente A . N M Il cong Estensore Meery hho framed IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanic Oggi 21 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1, Osvaldo Ascanio