Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10201 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL A AL N102 01/02 IN NONE DEL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 18920/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.27802 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 30/04/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LO ST GERLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA Vie L. y. Faravelli, 22 LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9 presso lo studio T dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e 2002 difende unitamente all'avvocato RICCARDO ROGHI, giusta 1885 -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/03/00 R.G.N. 49/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il p.m. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'PS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Genova che, accogliendo la domanda proposta da DO Lo PR, aveva condannato l'Istituto a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, per il periodo 18.6.1970-31.12.1984. Lamentava l'appellante che gli organi tecnici dell'INAIL avevano accertato una esposizione significativa all'amianto solamente fino al 31.12.1979 (e dunque per un periodo inferiore al decennio) mentre, per il periodo successivo, l'affermazione della persistenza della esposizione era errata, per contrarietà alla certificazione INAIL e per fondarsi su risultanze testimoniali inidonee per loro natura a provare un fatto squisitamente tecnico. Con sentenza in data 24 marzo 2000 la Corte d'appello di Genova ha respinto il gravame osservando, preliminarmente, che l'PS aveva fatto acquiescenza alla decisione di primo grado e ritenendo, in ogni caso, l'appello privo di fondamento nel merito per la ragione che gli accertamenti tecnici dell'INAIL in tanto avrebbero potuto essere considerati come ricognitivi di una limitazione temporale di una esposizione significativa all'amianto solo ove fosse stata riferita una intervenuta cessazione o modificazione delle attività lavorative cui era addetto il Lo PR;
ma poiché, dalle risultanze istruttorie emergeva che costui aveva sempre svolto le medesime mansioni che l'INAIL aveva riconosciuto essere fonte di esposizione all'amianto oltre i limiti di legge, correttamente il giudice di primo grado aveva ritenuto la persistenza della esposizione per una durata ultradecennale. L'PS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un motivo. Il lavoratore resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con l'unico motivo l'PS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, legge 257/92, come modificato dal d.l. 169/93, convertito, con modificazioni, in legge 271/931, nonché vizi di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e, premesso che i rilievi svolti nella impugnata sentenza circa la acquiescenza alla sentenza di primo grado sono privi di pregio, stante la esecutorietà della sentenza stessa, sostiene che il beneficio della ipervalutazione contributiva di cui alla ripetuta disposizione di carattere eccezionale, tanto che il legislatore ne aveva previsto la concessione a un numero limitato di lavoratori - interessa, proprio per tale sua natura e per le finalità che attraverso il suo riconoscimento la legge intendeva realizzare, non già tutti i lavoratori in qualche modo esposti all'amianto, ma solamente quelli che abbiano concretamente subito il rischio del verificarsi di una malattia professionale per aver svolto attività comportanti un'esposizione alla sostanza in concentrazione superiore ai valori limite consentiti dal d.lvo n.227/91 e successive modifiche. Nel caso di specie, prosegue l'PS, la sussistenza della detta misura di esposizione non è stata dimostrata per l'intero periodo lavorativo al quale si riferiva la richiesta di rivalutazione, in quanto la documentazione tecnica proveniente dall'INAIL comprovava una esposizione rilevante soltanto fino al 31.12.1979, assumendo per ciò stesso valenza probatoria negativa per il periodo successivo;
e, a fronte di siffatte risultanze tecniche, non poteva il giudice affidarsi a proprie valutazioni personali o alle deposizioni dei testi escussi per stabilire che persisteva nel luogo di lavoro la presenza della sostanza nociva nelle percentuali rilevanti per legge. Il ricorso non può essere accolto, pur dovendosi condividere l'affermazione preliminare dell'PS secondo la quale, nel caso in esame, non è ravvisabile una sua acquiescenza alla sentenza di primo grado. 4 Risulta, invero, da tale decisione che l'PS, dopo il deposito del ricorso in appello, inviò al Lo PR, quale esplicita conseguenza della sentenza del giudice di primo grado, una comunicazione nella quale, senza alcuna salvezza della impugnazione, riconosceva in modo definitivo il diritto da costui vantato. - indipendentemente dalla constatazione che In una situazione siffatta l'adeguamento della parte alle statuizioni di una sentenza dotata di efficacia esecutiva (qual è per certo quella pronunciata, anche in primo grado, dal giudice del lavoro) non può essere inteso di per sé come condotta assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi dei mezzi di gravame nei confronti del provvedimento, anche se sia mancata 어 una espressa riserva di impugnazione (tra tante, Cass. 11 gennaio 1995 n.250, 5 aprile 2001 n.5053) - non può che richiamarsi il principio (per tutte, vedi Cass. 22 marzo 2001 n.4140) alla stregua del quale l'acquiescenza espressa o tacita, contemplata dall'art. 329 c.p.c., opera come preclusione della impugnazione solo anteriormente alla proposizione del gravame;
proposizione che, per quanto riguarda l'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro, si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., non con la notifica alla controparte ma con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem (così Cass. Sez.Un. 25 ottobre 1996 n.9331). E poiché, nel caso concreto, è pacifico che la comunicazione di cui trattasi è successiva al deposito del ricorso in appello da parte dell'PS, nessuna acquiescenza era configurabile, essendo invece necessario che la volontà della parte soccombente di accettare la pronuncia del giudice si esprimesse con una espressa rinuncia alla impugnazione già proposta, da compiersi nelle forme di rito. Quanto alla nota dell'PS in data 2/6/2000, cui fa cenno nel controricorso la difesa del lavoratore, è sufficiente osservare che, essendo la stessa successiva alla pubblicazione della sentenza di appello (depositata in data 24 marzo 2000) e anteriore 5 alla proposizione del ricorso per cassazione da parte dell' PS (l'atto risulta, invero, notificato il 26 settembre 2000), l' acquiescenza asseritamente argomentabile dal contenuto del detto documento avrebbe, semmai, concretato un' accettazione da parte dell'Istituto soccombente della pronuncia di secondo grado, preclusiva, come tale, della impugnazione della medesima successivamente proposta. Ma, trattandosi appunto di un documento riguardante l'ammissibilità del ricorso, lo stesso, giusta la previsione dell'art.372 c.p.c., avrebbe dovuto essere depositato dal resistente unitamente al controricorso, ovvero mediante notifica al ricorrente, laddove della sua avvenuta produzione non risulta traccia negli atti di causa, of privando così la Corte della possibilità di esaminarne il contenuto e di verificarne la rilevanza agli effetti richiesti. La sentenza impugnata non merita, viceversa, le censure che le sono state mosse nella parte in cui ha ritenuto infondato nel merito l'appello dell'PS. Tali censure si risolvono, infatti, nell'affermare la necessità, ai fini dell'attribuzione del beneficio della rivalutazione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257n.257/92, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n.169 e dalla successiva legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, di una esposizione del lavoratore all'amianto in concentrazione significativa (superiore cioè ai valori limite consentiti dal d.lvo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche) e della relativa prova, senza, tuttavia, porre in dubbio l'accertamento in fatto, compiuto dal giudice del merito, secondo cui l'aver svolto il Lo PR mansioni comportanti una esposizione all'amianto superiore ai limiti di legge era stata documentata, attraverso le prodotta attestazione degli organi tecnici dell'INAIL, quantomeno fino al 31 dicembre 1979. Anzi, l'Istituto ricorrente sottolinea esso stesso la valenza probatoria propria della attestazione suddetta, tanto da imputare alla motivazione della sentenza impugnata di avere, contraddittoriamente, trascurato la valenza negativa che la stessa assumeva 6 con riguardo al periodo (successivo al 31 dicembre 1979) per il quale non vi era stato riconoscimento della esposizione. Senonchè, osserva la Corte, un siffatto vizio non è riscontrabile, apparendo, al contrario, del tutto logico e coerente il percorso argomentativo con il quale il giudice a quo ha giustificato il riconoscimento di una persistente esposizione del lavoratore all'amianto nelle percentuali rilevanti per legge, per essere lo stesso adeguatamente fondato sulla constatazione, tratta dalla valutazione delle ulteriori risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali e curriculum professionale del Lo PR elaborato dal datore di lavoro), non contestate in questa sede nel loro contenuto obiettivo, che le mansioni che l'INAIL aveva riconosciuto essere fonte di esposizione all'amianto oltre i limiti di legge erano rimaste sempre le medesime per l'intero periodo di tempo fatto valere dal lavoratore, senza che fosse intervenuta cessazione o una qualche modificazione delle relative modalità di svolgimento. Il ricorso va, pertanto, respinto. Ravvisa la Corte nella non conformità a legge della statuizione preliminare sull'acquiescenza e nella infondatezza degli argomenti su cui ha insistito la difesa del resistente peraffermarne la giuridica correttezza, la ricorrenza di giusti motivi (art.92. comma 2, c.p.c.) per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 3 3 5 7 2 - 1 - 8 1 E G L G E L A E L D
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O I I T R D T O A I R , E L O D A S A S I A L S T T A , G R O La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 D R E T A 0 1 Il Presidente Il Cons. estensore fal·ellolo МинийMumin Revagnann B L L O , O D I Curie kanselle ELLICHE in Calleria 13 kevella „C s 7