Sentenza 1 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10463 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT1046 3 / 0 1 IN NOME DEL PO LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AUVOCAO SEZIONE SECONDA CIVILE COMPENSO PROCEDIMENto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPECIALS CALFAPIETRADott. Vincenzo - Presidente R.G.N. 10243/99 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 73081 Rel. ConsigliereDott. Carlo CIOFFI Rep. 3538 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud.16/05/01 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copìa studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE. sul ricorso proposto da: per diritti L 500 10-1000 2012 AUSL/2 CALTANISSETTA in persona del Commissario IL CANCELLIERE Straordinario e suo legale rapp.te p.t Dott. BELLOMO LIRE 1500 ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GI ALESSI G., difeso dall'avvocato MAIRA RAIMONDO, giusta 0403808 delega in atti;
ricorrente
contro
MA GI;
- intimato 2001 avversO la sentenza n. 56/98 del Giudice di pace di 836 GELA, depositata il 27/04/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Gioacchino Marletta, espletato l'incarico conferitogli nel 1989 dall'Unità Sanitaria Locale n. 2 di Caltanisetta di rappresentarla e di- fenderla in giudizio, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Gela, dopo la riforma del Servizio Sanitario Nazionale, decreto ingiuntivo di condanna della neo costituita Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Caltanisetta, subentrata alla soppressa Unità Sanitaria Locale, al pagamento del compenso profes- sionale a lui spettante, ammontante a lire 3.700.000. La A.S.L. n. 2 di Caltanisetta propose opposizione, ed eccepì di non essere legittimata passiva, sostenendo che nei debiti delle soppresse Unità Sanitarie Locali erano succedute le Regioni, e non le neo-costituite Aziende Sanitarie Locali. Il Giudice di pace di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato tale eccezione, e quindi l'opposizione. La A.S.L. n. 2 di Caltanisetta ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 della Costituzione per un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha proposto ricorso straordinario, e non appello, perché a suo dire la decisione impugnata, anche se resa in forma di sentenza, è in realtà una ordinanza, pronunziata ai sensi dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, dal momento che con essa è stato liquidato il compenso spettante ad un avvocato per la sua opera professionale. Il ricorso è inammissibile. CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 3 5 2011 delle Entrate di Roma 2 versate € 151.44 serie 4 al n. 42033 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Questa Corte ha sempre affermato che lo speciale procedimento, previsto dagli art. 28 e successivi della legge 13 giugno 1942 n. 794 deve essere adottato solo quando la controversia abbia ad oggetto unicamente la misura del compenso chiesto dall'avvocato, e deve essere invece seguito il rito ordinario quando il convenuto nega, per qualsivoglia ragione, di essere debitore (vedi da ultimo le sentenze di questa sezione, 8 agosto 2000 n. 10426 e 12 settembre 2000 n. 12035). Nel caso di specie la A.S.L. n. 2 di Caltanisetta ha risposto 109T 250.000 all'azione di adempimento esperita nei suoi confronti dall'avv. Gioacchino 456T22000 Marletta negando la sua legittimazione alla causa, e quindi di essere dsebi- TOT 270007 trice. Diversamente da quanto da essa affermato nel ricorso, il prov- MOST 129.10 vedimento impugnato è una sentenza, ed, atteso il valore della controversia, 4667 10,33 inferiore a 2.000.000 di lire, era proponibile appello. Nulla sulle spese, perché l'intimato non ha svolto attività difen- 8067 REC siva. 151,44
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma, 16 maggio 200 Il presidente (Vincenzo Calfapietra) L'estensore V (Carlo Cioffi) Carlo Cosp IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 AGO 2001 IL CANCELLIERE C1 Frances