Sentenza 13 novembre 1998
Massime • 1
La dichiarazione di falsità di documenti non può essere contenuta in un provvedimento di archiviazione, il quale non riveste natura giurisdizionale penale. È, pertanto, inammissibile il ricorso all'incidente di esecuzione per ottenere la pronuncia sulla falsificazione di un documento, in quanto tale procedura presuppone l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale da eseguire. Ne consegue che la statuizione di falsità di un documento esula dai contenuti propri del provvedimento di archiviazione con il quale il giudice si pone come garante della legalità, in ordine all'esercizio dell'azione penale, e non come risolutore di un conflitto di interessi tant'è che il legislatore ha previsto (art.537 e 425 n.2 cod. proc. pen.) la pronuncia sulla falsità di atti e documenti solo nel contesto di statuizioni contenute in sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6059 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 13.11.1998
1. Dott. Pasquale Lacanna Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N. 6059
3. " LU TH " REGISTRO GENERALE
4. " Pasquale Perrone " N. 9182/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Salerno
avvero l'ordinanza emessa, in data 15-1-1998, dal GIP della suddetta Pretura
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Lacanna Lette le conclusioni del P.M. con le quali si chiede l'annullamento, con rinvio, dell'impugnata ordinanza.
Rileva che, in data 16.2.1994, TU MA denunciava ai Carabinieri di Fasciano che, a seguito di richiesta su cui era stata apposta, la sua firma apocrifa, l'ufficio finanziario di Salerno aveva aperto a suo nome una partita IVA. A seguito di tale denuncia e del relativo rapporto giudiziario, il GIP della Pretura di Salerno disponeva, su richiesta del P.M. la archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato commesso in danno della TU.
Successivamente, veniva presentata da quest'ultima istanza diretta al P.M. presso la suddetta Pretura, con la quale si chiedeva di intervenire presso l'ufficio del Registro di Salerno per la cancellazione di ufficio della suindicata partita IVA. A seguito di tale istanza il P.M. chiedeva al GIP di emettere un provvedimento dichiarativo della falsità dell'apertura della partita IVA di cui trattasi. Con ordinanza in data 15-1-1998 il GIP respingeva l'istanza della TU, con la motivazione che il combinato disposto degli artt. 537 e 675 c.p.p. esclude che la falsità di un atto o di un documento possa essere dichiarato con un provvedimento giurisdizionale diverso dalla sentenza (sia essa di condanna o di proscioglimento). Ricorreva per cassazione il P.M. il quale sosteneva, in via principale, che, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP la cennata falsità poteva essere dichiarata anche dal giudice della esecuzione atteso che l'emissione di un decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti di autori del fatto presuppone l'esistenza del fatto reato e chiedeva, in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 537 c.p.p. nella parte in cui non consente alla parte offesa di ottenere dal giudice, nella suindicata ipotesi la declaratoria di falsità di un documento riconosciuto falso. Ciò premesso, va ritenuto l'infondatezza del motivo principale sulla base di un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che va ribadito, secondo il quale la dichiarazione di falsità non può essere contenuta in un provvedimento di archiviazione poiché questo, non avendo natura giurisdizionale penale, non può contenere accertamenti e statuizioni in ordine alla falsità di un atto o di un documento, con l'ovvia conseguenza che è inammissibile il ricorso all'incidente di esecuzione per ottenere la declaratoria di questa falsità, dato che tale procedura presuppone un provvedimento giurisdizionale da eseguire.
Inoltre, va aggiunta al suesposto principio la precisazione che una statuizione giurisdizionale di falsità di un documento esula dai contenuti propri di un provvedimento di archiviazione con il quale il giudice si pone come garante della legalità in ordine all'esercizio dell'azione penale e non come un terzo risolutore di un conflitto di interessi, e di cui è prova il fatto che il legislatore ha previsto una pronuncia sulla falsità di atti e documenti solo nel contesto di statuizioni contenute in sentenze, ai sensi degli artt. 537 e 425 co. 2^ c.p.p.
Inoltre, è da evidenziare che il rilievo formulato dal P.M. è destituito di fondamento anche sulla base di altro principio giurisprudenziale, peraltro consolidato, secondo il quale la declaratoria di falsità di un atto va emessa solo se le risultanze processuali siano univoche e desumibili con certezza da atti validamente compiuti. Invero, in relazione al caso di specie, non risulta compiuta alcuna indagine processuale diretta all'accertamento della falsità dell'atto di cui trattasi.
Per quanto attiene, infine, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, si rileva che la stessa è manifestamente infondata, atteso che il suddetto accertamento può essere operato, su richiesta dell'interessato, in base alla vigente normativa, da una commissione tributaria ovvero da un giudice civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999