Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6059
CASS
Sentenza 13 novembre 1998

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La dichiarazione di falsità di documenti non può essere contenuta in un provvedimento di archiviazione, il quale non riveste natura giurisdizionale penale. È, pertanto, inammissibile il ricorso all'incidente di esecuzione per ottenere la pronuncia sulla falsificazione di un documento, in quanto tale procedura presuppone l'esistenza di un provvedimento giurisdizionale da eseguire. Ne consegue che la statuizione di falsità di un documento esula dai contenuti propri del provvedimento di archiviazione con il quale il giudice si pone come garante della legalità, in ordine all'esercizio dell'azione penale, e non come risolutore di un conflitto di interessi tant'è che il legislatore ha previsto (art.537 e 425 n.2 cod. proc. pen.) la pronuncia sulla falsità di atti e documenti solo nel contesto di statuizioni contenute in sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/1998, n. 6059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6059
    Data del deposito : 13 novembre 1998

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