Sentenza 2 ottobre 2023
Massime • 1
L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2023, n. 27764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27764 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ZO NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA n. 63, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA PIRRONGELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato 2023 SILVIA GARAVAGLIA;
3722
- controricorrente -
1 Numero registro generale 29852/2020 avverso la sentenza n. 2105/2019 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 MILANO, depositata il 07/04/2020 R.G.N. 1198/2018; Data pubblicazione 02/10/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stato accolto il ricorso proposto da FR Randazzo nei confronti della Azienda Trasporti Scolastici ATS S.r.l. volto a far dichiarare l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro disposta unilateralmente dalla società, con condanna della società al pagamento della somma di euro 7.322,00, calcolata per le conseguenti differenze retributive maturate dal 2016, oltre accessori e spese. 2. La Corte – in sintesi e per quanto qui ancora rileva – ha, innanzitutto, considerato che “in data 29/07/2015 veniva stipulato un accordo aziendale tra la società e l'associazione sindacale UGL-A col quale, in considerazione della situazione di crisi attraversata dall'azienda, veniva concordata la trasformazione dell'orario di lavoro dei lavoratori con contratto a regime ordinario, in part time di 32 ore settimanali con decorrenza dal 01/08/15 e per un periodo di 24 mesi” e che il Randazzo aveva “manifestato il proprio dissenso rispetto all'accordo aziendale stipulato”. La Corte ha, quindi, sulla base di un precedente della medesima Corte milanese, respinto il gravame della società che invocava l'applicabilità dell'art. 8 del d.l. 2 Numero registro generale 29852/2020 n. 138 del 2011, conv. in l. n. 148 del 2011, ritenendo Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 che non risultassero “adeguatamente provati il requisito Data pubblicazione 02/10/2023 di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che hanno sottoscritto l'accordo, all'atto della stipula dello stesso, risultando irrilevante la postuma manifestazione da parte dei lavoratori, trattandosi di indefettibili requisiti di natura formale non surrogabili attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dell'accordo”. Escluso, dunque, che l'accordo aziendale in contesa potesse “qualificarsi alla stregua di un accordo gestionale di prossimità”, la Corte territoriale ha ritenuto operante l'art. 5 del d. lgs. n. 61 del 2000, in base al quale la trasformazione dell'orario di lavoro deve necessariamente transitare per un accordo delle parti del contratto individuale di lavoro. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi;
ha resistito con controricorso l'intimato. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati. 1.1. Il primo deduce: “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la sentenza impugnata vilato l'art. 41 Cost., anche in relazione all'art. 2099 c.c., ed omesso esame di fatti per escludere la qualificazione di 'contratto gestionale' che pure avevano dato luogo a congiunta discussione negli atti di causa”.
1.2. Col secondo motivo di ricorso la società denuncia la violazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 148 del 2011, sostenendo che il criterio formale della stipula 3 Numero registro generale 29852/2020 dell'accordo aziendale di prossimità ad opera di Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di Data pubblicazione 02/10/2023 rappresentatività descritti dalla norma “possa essere sostituito dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori”. Eccepisce, altrimenti, l'illegittimità costituzionale della disposizione “in violazione palese quantomeno degli artt. 3 e 4 Cost., in quanto ingiustamente discriminante nei confronti del Lavoratori e delle Aziende che si trovino ad affrontare eguali situazioni di necessità derivante da constatata crisi, senza la possibilità di utilizzare uno strumento decisivo atto ad evitare più gravi conseguenze per i rapporti di lavoro”. 2. Il primo motivo è inammissibile per concorrenti profili. Si invoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). In ogni caso il vizio di omesso esame di fatto decisivo è formulato al di fuori dei limiti imposti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, di cui parte ricorrente non tiene alcun conto. Inoltre, il vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. è dedotto in violazione del canone di specificità, atteso che la violazione e falsa applicazione di legge va formulata, a pena di inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle 4 Numero registro generale 29852/2020 affermazioni in diritto contenute nella sentenza Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con Data pubblicazione 02/10/2023 le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). 3. Il secondo motivo è infondato. 2.1. L'art. 8, commi 1, 2, 2-bis, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.148 del 2011, sotto la rubrica < collettiva di prossimità>>, così dispone: <<1.- I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. 5 Numero registro generale 29852/2020 Numero sezionale 3722/2023 2.- Le specifiche intese di cui al comma 1 possono Numero di raccolta generale 27764/2023 Data pubblicazione 02/10/2023 riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis.- Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 e dalle relative 6 Numero registro generale 29852/2020 Numero sezionale 3722/2023 regolamentazioni contenute nei contratti collettivi Numero di raccolta generale 27764/2023 Data pubblicazione 02/10/2023 nazionali di lavoro. 3.- Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori>>. 2.2. Come risulta dal testo della disposizione, la validità delle “intese” collettive stipulate a livello aziendale o territoriale, onde consentire la deroga alle norme di legge e di contratto collettivo con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, è sottoposta alla garanzia della sussistenza di una serie di condizioni. I presupposti di applicabilità della disposizione sono così individuabili: a) occorre che l'accordo aziendale sia sottoscritto «da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda»; b) è necessario che tali «specifiche intese» - ossia gli accordi aziendali - siano «sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali»; c) inoltre l'accordo - nel perseguire un interesse collettivo della comunità dei lavoratori in azienda - deve risultare alternativamente finalizzato - secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, - «alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione 7 Numero registro generale 29852/2020 delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 e all'avvio di nuove attività»; Data pubblicazione 02/10/2023 d) infine, occorre che l'accordo riguardi «la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione» con riferimento a specifici settori elencati dall'art. 8, comma 2. Con l'espressa esclusione della materia dei licenziamenti discriminatori, l'accordo può riguardare: gli impianti audiovisivi e la introduzione di nuove tecnologie;
le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale;
i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
la disciplina dell'orario di lavoro e le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro. 2.3. L'attitudine a sostenere atti di autonomia negoziale collettiva capaci di derogare a disposizioni legali depone nel senso che, come rilevato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 221 del 2012), si tratti di norma che ha “carattere chiaramente eccezionale”, per cui “non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale)”. Più di recente, la Corte delle leggi (sent. n. 52 del 2023) ha ribadito tale assunto, argomentando che “tale eccezionalità è ancor più marcata in ragione della prevista possibilità che il contratto collettivo aziendale di prossimità deroghi alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 dell'art. 8 e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto europeo e dalle convenzioni internazionali sul lavoro”; ne ha tratto la conseguenza che l'efficacia generale dell'accordo di prossimità, proprio perché 8 Numero registro generale 29852/2020 «eccezionale», sussiste solo ove concorrano tutti “gli Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 specifici presupposti ai quali l'art. 8 la condiziona”. Data pubblicazione 02/10/2023 Solo la ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, consente di distinguere il contratto collettivo ivi disciplinato e dotato di efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 33131 del 2021; Cass. n. 16917 del 2021; Cass. n. 19660 del 1919) da un ordinario contratto aziendale, provvisto di efficacia solo tendenzialmente estesa a tutti i lavoratori in azienda, ma che non supera l'eventuale espresso dissenso di associazioni sindacali o lavoratori. Invero, secondo costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31201 del 2021; Cass. n. 27115 del 2017; Cass. n. 6044 del 2012; Cass. n. 10353 del 2004), l'efficacia generale degli accordi aziendali è tendenziale - in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria -, trovando un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali;
limite coessenziale alla riconducibilità anche di tali accordi, non diversamente da quelli nazionali o territoriali, a un sistema di contrattazione collettiva fondato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale - non già legale o istituzionale - delle organizzazioni sindacali. L'accordo aziendale ordinario, quindi, non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell'accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell'accordo aziendale, ma incide sull'efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere "generale". 2.4. Quanto esposto è sufficiente ad escludere che, laddove difettino i requisiti prescritti dalla disposizione, possa considerarsi operante detto art. 8 e, 9 Numero registro generale 29852/2020 quindi, è priva di fondamento la tesi di parte ricorrente Numero sezionale 3722/2023 Numero di raccolta generale 27764/2023 in base alla quale il mancato rispetto dei modi di Data pubblicazione 02/10/2023 approvazione degli accordi di prossimità, così come previsti dalla disposizione, possa essere sostituito “dalla volontà direttamente espressa dai lavoratori”. Né siffatta interpretazione suscita dubbi di legittimità costituzionale, rientrando evidentemente nella discrezionalità del legislatore subordinare la deroga a disposizioni poste a protezione dei lavoratori - deroga efficace anche nei confronti di chi non aderisce alle organizzazioni sindacali stipulanti – ad un accordo che sia stipulato da associazioni dotate di adeguata rappresentatività. 3. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Occorre, altresì, dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 10 Numero registro generale 29852/2020 Numero sezionale 3722/2023 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 Numero di raccolta generale 27764/2023 Data pubblicazione 02/10/2023 settembre 2023. Il Presidente Dott. Guido Raimondi Il Cons. est. Dott. Fabrizio Amendola 11