Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2023, n. 27764
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Sentenza 2 ottobre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 2 ottobre 2023, con il giudice relatore Dott. Fabrizio Amendola. Le parti in causa erano un'azienda di trasporti scolastici e un lavoratore, il quale contestava la legittimità della riduzione unilaterale dell'orario di lavoro disposta dall'azienda. Il lavoratore richiedeva la dichiarazione di illegittimità della misura e il pagamento delle differenze retributive maturate. L'azienda, al contrario, sosteneva la validità dell'accordo aziendale di prossimità stipulato con un sindacato, invocando l'applicabilità dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011.

La Corte ha respinto il ricorso dell'azienda, evidenziando che l'accordo non soddisfaceva i requisiti di rappresentatività e maggioranza previsti dalla norma, ritenendo che il dissenso del lavoratore fosse rilevante. Ha sottolineato che la trasformazione dell'orario di lavoro richiede un accordo individuale, escludendo la possibilità di sostituire i requisiti formali con la volontà espressa dai lavoratori. La decisione ha ribadito l'importanza della protezione dei diritti dei lavoratori e la necessità di rispettare le procedure stabilite dalla legge per garantire la legittimità degli accordi collettivi.

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Massime1

L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale, deroghi alle disposizioni di legge e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza di un accordo di prossimità, non essendo il requisito di rappresentatività e il criterio maggioritario delle rappresentanze sindacali che avevano sottoscritto l'accordo surrogabile attraverso la dimostrazione dell'adesione maggioritaria dei lavoratori al contenuto dello stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2023, n. 27764
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27764
    Data del deposito : 2 ottobre 2023

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