Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4041
CASS
Sentenza 3 dicembre 1999

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Nel procedimento di prevenzione, l'incompetenza territoriale del giudice non può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione. Pur mancando una previsione legislativa per i procedimenti in camera di consiglio - tra i quali rientra quello per l'applicazione di una misura di prevenzione, per il richiamo fatto dall'art. 4, quinto comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. (cui il riferimento deve intendersi effettuato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice processuale), e da questo all'art. 666 dello stesso codice - il termine di decadenza può ragionevolmente ancorarsi a quello della conclusione della discussione in primo grado, per la libertà di forme che caratterizza il procedimento camerale e per la sua maggior speditezza. Sino a tale momento, infatti, la sequenza procedimentale può ritenersi non ancora avanzata al punto di pregiudicare le esigenze di funzionalità e celerità dell'attività giurisdizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4041
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4041
    Data del deposito : 3 dicembre 1999

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