Sentenza 3 dicembre 1999
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, l'incompetenza territoriale del giudice non può essere eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione. Pur mancando una previsione legislativa per i procedimenti in camera di consiglio - tra i quali rientra quello per l'applicazione di una misura di prevenzione, per il richiamo fatto dall'art. 4, quinto comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 cod. proc. pen. (cui il riferimento deve intendersi effettuato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice processuale), e da questo all'art. 666 dello stesso codice - il termine di decadenza può ragionevolmente ancorarsi a quello della conclusione della discussione in primo grado, per la libertà di forme che caratterizza il procedimento camerale e per la sua maggior speditezza. Sino a tale momento, infatti, la sequenza procedimentale può ritenersi non ancora avanzata al punto di pregiudicare le esigenze di funzionalità e celerità dell'attività giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/1999, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 3/12/1999
1. Dott. Raffaele LEONASI Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni CASO " N. 4041
3. " SE LA RE " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio CO " N. 18446/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SA SE nato a [...] il [...] -
avverso decreto del 14/12/1998 della Corte d'Appello di Catanzaro - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi - letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. Izzo che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso.
PREMESSO:
Con decreto del 14 dic.98 la Corte d'Appello di Catanzaro - riformando, su impugnazione del P.M., decreto negativo del Tribunale di Vibo Valentia - applicava a NT SE la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e con le prescrizioni accessorie. Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità circa gli elementi idonei a giustificare, sul piano razionale ed empirico, il sospetto che il soggetto appartenga ad organizzazione criminosa, la Corte enumerava: l'ordinanza custodiale del GIP distrettuale in data 29/11/1993, seguita da rinvio a giudizio, dalla quale risultava l'appartenenza del NT ad associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti;
la mancata recisione di tale vincolo associativo, per come evidenziato dagli incontri avuti con soggetti legati al clan US, anche dopo l'avviso orale da parte del Questore;
la irrilevanza dei rapporti di affinità (a giustificazione di talune frequentazioni) essendo, anzi, noto che caratteristica dei clan mafiosi calabresi è proprio l'appartenenza degli associati a gruppi familiari;
l'ininfluenza dell'attività lavorativa che si assume svolta (col trasferimento della residenza nel momento in cui veniva avanzata la proposta di sorveglianza) ben potendo il proposto trarre i più lucrosi vantaggi dai traffici illeciti.
Col ricorso per cassazione proposto dalla difesa del NT si eccepisce la incompetenza territoriale dell'A.G. calabrese, essendo stata la residenza trasferita a Campi Bisenzio dal giugno 1997; si lamenta quindi che l'ordinanza impugnata: non ha tenuto conto dell'assoluzione pronunziata dal Tribunale di Catanzaro circa l'accusa di appartenenza ad associazione dedita al traffico di stupefacenti;
non ha esplicitato "fatti concreti e specifici" circa l'attuale pericolosità sociale del proposto;
non ha considerato i rapporti di parentela giustificanti i contatti con ZO e US, nè ha valutato che il NT vive del suo lavoro, gestendo un bar latteria in Scandicci.
Il Procuratore Generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, proposto fuori dei confini propri del sindacato di legittimità.
SI OSSERVA:
Risultando proposta soltanto in questa sede la questione di competenza territoriale, ne va senz'altro rilevata la preclusione, per come accennato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella requisitoria scritta.
Mancano in proposito disposizioni espresse di legge. È, peraltro, principio diffuso negli ordinamenti processuali chele questioni relative alla competenza per territorio - proprio perché non incidente questa sulla capacità del giudice ma soltanto sulla ripartizione delle attribuzioni in senso "orizzontale" - debbono essere definite fin tanto che la sequenza procedimentale non sia molto avanzata onde non ne siano pregiudicate le esigenze di funzionalità e di speditezza dell'attività giurisdizionale.. Per il rito penale, com'è noto, la i.t. può essere rilevata o eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare ovvero, in mancanza di questa, subito dopo la costituzione delle parti nel giudizio (art. 21, co. 2^ C.P.P.). Nulla essendo previsto per i procedimenti lato sensu camerali (nei quali rientra di certo quello che qui interessa per il richiamo fatto dall'art. 4, secondo comma legge n. 1423/1956 allo - attuale - art. 678 CPP e da questo all'art. 666 stesso codice vigente: in termini Cass. sez. VI c.c. 2/8/1992, Iengo) e non essendo pensabile, per quanto prima detto, che la questione si possa cominciare a dibattere in un qualsiasi momento dell'arco procedimentale snodantesi lungo tre gradi, il termine di decadenza può individuarsi - si è detto - con riguardo all'apertura dell'udienza "o tutt'al più (ove si voglia equiparare quet'ultima a un'udienza preliminare) prima della sua conclusione" (sez. I c.c. 15/2/1993, Colonnetti, in tema di procedimento, davanti al tribunale, di sorveglianza).
Tanto potrebbe bastare. Ma per completezza questo Collegio ritiene di dovere esplicitare il proprio favore per il termine (sia pure di poco) più ampio anzitutto perché le udienze camerali si svolgono con libertà di forme e, di regola, con ogni speditezza: non dovendosi, quindi, tenere in conto il rischio di dispersione di energie processuali, appare preferibile ancorare la decadenza a un momento certo qual'è quello della conclusione della discussione. Vi è poi, con specifico riguardo al procedimento per applicazione di misura di prevenzione, un argomento di coerenza del sistema che non sembra trascurabile. È ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio che in questo procedimento la competenza per territorio si radica - in stretta correlazione col presupposto dell'attualità della pericolosità sociale - nel luogo di manifestazione di tale pericolosità "al momento della decisione" più che a quello della proposta (ved. SS.UU. 3/7/1996, Simonelli ed altri, passim): sicché è razionale che anche nei casi - se si vuole residuali - nei quali il provvedimento si va ad adottare a distanza di qualche tempo dalla proposta, si possa tener conto, anche ai fini della competenza territoriale, di condotte "di maggiore spessore e rilevanza" (così ancora SS.UU. cit.) eventualmente verificatesi in un luogo diverso. Per la parte di merito il ricorso è del pari inammissibile. È noto l'orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal disposto del comma settimo dell'art. 4 L. 1423/86 (ricorso ammesso solo "per violazione di legge") riduce il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai soli casi di motivazione assolutamente mancante ovvero così gravemente difettosa da risultare del tutto operante o apodittica o addirittura inconsistente sul piano logico (cfr. sez. VI, c.c. 27/5/1997, Di Giovanni ed altri;
sez. I, c.c. 2/10/1997, Nocera e altri).
Se questo è, la motivazione della Corte territoriale come sopra riassunta si sottrae di per sè a ogni possibilità di censura:
particolarmente, poi, in presenza di argomenti come quelli in questa sede rappresentati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000