Sentenza 8 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6397 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP6397/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZI TERZA CIVILE Aziom uvovatour Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1353/00 GIUSTINIANI Presidente Dott. Vito 5125/00 SALLUZZO - Rel. Consigliere - Dott. Vincenzo Cron.14252 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 2314 Dott. Ennio ConsigliereMALZONE Ud. 07/12/00 Consigliere -Dott. Giovanni Battista PETTI CORTE SUPHEN ADI SS ha pronunciato la seguente US S COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti ! 6.000 sul ricorso proposto da: 8 MAG. 2001 C.A. F. SRL, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE studio dell'avvocato LUIGI ZANARDELLI 20, presso lo LIRE 3000 ALBISINNI, che la difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato GIUSEPPE VIOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente CG513493
contro
IA ER, in proprio e n.q., elettivamente CG513500 domiciliata in ROMA CIR.NE CLODIA 163, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO PETTINARI, che la 2000 difende anche disgiuntamente all'avvocato VITTORIO 2003 METTA, giusta delega in atti;
controricorrente CORTE Richiesta copia studi Viol nonchè
contro
A B C C X 15CC dal Sig. ET VI;
per diritti 13/EU 2001 intimato - AL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 05125/00 proposto da: ET VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E FAA' DI BRUNO 79, presso lo studio dell'avvocato MARZIA SODANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
IA ER, in proprio e n.q., elettivamente domiciliata in ROMA CIR.NE CLODIA 163, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SAVERIO PETTINARI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITTORIO METTA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
C.A.F. SRL;
CANCELLERIA intimata n. 3724/99 della Corte d'Appello diavverso la sentenza ROMA, emessa il 12/10/99 e depositata il 14/12/99 (R.G. 2378/97); CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
2 CORTE SUPREMA DI SS UFFICIO COPIE udito l'Avvocato Luigi ALBISINNI;
PropietRichiesta copia esecutiva dal Sig. PETTINAR udito l'Avvocato Francesco PETTINARI;
per diritti L. 8000+8 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 12.06 .2001... IL CANCELLIERE concluso per Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha l'accoglimento del I motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale e l'assorbimento degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6 aprile 1993 ES Gian- giuliani conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Civitavecchia VI IE e la s.r.l. AF sostenen- do: che, coniugata e poi separata dal proprio marito VI IE, era titolare di una quota dell'80% dell'impresa familiare con lui costituita con atto pub- blico 23.12.81 avente ad oggetto la vendita di articoli LIRE 10000 di ferramenta nell'azienda sita in Santa Marinella via CANCELLERIA Aurelia 146; che, in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Roma per lo scioglimento della comunione aziendale, AX166553 il IE aveva fittiziamente venduto l'azienda alla AX166560 AF srl in frode ad essa esponente: BE147071 chiedeva l'accertamento della nullità, anche ai sensi dell'art. 230 bis c.C., e/o comunque la dichiara- BE147072 zione di inefficacia della vendita in questi one perché BE147028 3 BE147023 in frode alle sue ragioni, con la conseguente condanna restitutoria e risarcitoria. Instauratosi il contraddittorio, la AF ed il Lu- zietti assumevano che la GI non era titolare dell'80% dell'azienda, avendo solo diritto alla divi- sione degli utili in tale misura percentuale, come da atto notarile, redatto peraltro a soli fini fiscali. Il IE precisava inoltre di essere sempre sta- to unico titolare dell'impresa familiare che era comun- que cessata dopo la propria separazione personale dalla GI. Con sentenza in data 14.5.97 l'adito tribunale ri- gettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusio- ne delle spese del giudizio, rilevando in motivazione: che nella specie si verteva in tema di impresa familia- re e non di azienda coniugale;
che unico titolare, per- tanto, come dimostrato dall'intestazione della licenza commerciale, era il IE%;B che la scrittura privata autenticata prodotta dall'attrice documentava solo la divisione degli utili senza incidere sulla proprietà dei beni aziendali;
che insuscettibile di accoglimento per carenza di prova sull'accordo simulatorio era la domanda, avanzata nelle conclusioni, di accertamento della simulazione del contratto di vendita tra il L - zietti e la AF. 4 Avverso tale decisione proponeva gravame la Gian- giuliani al quale resistevano le controparti. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 12.10/14.12.1999, accoglieva l'impugnazione ritenendo fondata la proposta domanda di simulazione e, per l'effetto: dichiarava la nullità per simulazione assoluta nei confronti di GI ES dell'atto di cessio- ne dell'azienda di cui è causa 25.2.94 da IE Sil- vio alla AF srl;
condannava gli appellati al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società C.A.F. affidandone l'accoglimento a tre mo- tivi illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso la GI deposi- tando a sua volta memoria. Altre controricorso presenta VI IE che al contempo propone ricorso incidentale articolato in due motivi. A tale ricorso incidentale resiste con controricor- so la GI. MOTIVI DELLA DECISIONE pregiudizialmente disposta, a norma dell'art. Va 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi avversO la 5 stessa sentenza. Con i vari motivi della sua impugnazione, che in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esa- minati, la AF, ricorrente principale, sotto i profili della "violazione ed erronea applicazione degli artt. 1414, 2730 e 2735 cod. civ." e della "omessa, insuffi- ciente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed in ordine alla valuta- zione delle prove" avanza tutta una serie di censure all'impugnata decisione che si incentrano sul ricono- scimento nella stessa operato della simulazione assolu- ta del negozio di vendita. he AF comente La Corte territoriale, assume, nonostante muovesse da identici presupposti ed utilizzasse le medesime ri- sultanze probatorie del primo giudice, era pervenuta a conclusioni diametralmente opposte sulla base di una dichiarazione resa da GI IE (originario conso- cio della C.A.F.) alla locale stazione dei carabinieri, alla quale aveva attribuito il valore di "confessione stragiudiziale resta ad un terzo", idonea di per se SO- la a dimostrare la dedotta simulazione assoluta del ne- gozio. Non si sarebbe però posta il problema della esi- stenza dell'accordo simulatorio e della relativa prova, finendo così per discostarsi dall'univoco orientamento 6 di dottrina e giurisprudenza, secondo cui siffatto ac- cordo deve preesistere o, quanto meno, coesistere alla dichiarazione simulata. Una simile prova non esisteva ed anzi dallo stesso contenuto della dichiarazione del IE si evinceva cosa diversa e cioè che solo in un momento successivo egli ebbe contezza, per essergli stato dallo stesso pa- lesato, delle reali intenzioni del cugino. La Corte non avrebbe poi considerato che per paci- fica giurisprudenza la confessione stragiudiziale fatta ad un estraneo è idonea a valere come prova diretta purchè riguardi "fatti" e non convincimenti del confi- tente sull'esistenza di dati elementi, né, tanto meno, Inoltre, nell'esercizio della facoltà di valutazio- One abbia ad oggetto la qualificazione giuridica del rap - porto. ne della confessione, non avrebbe ottemperato all'obbligo di fornire una logica e congrua motivazio- ne, limitandosi a porre l'accento solo su tale dichia- razione del IE e non tenendo in alcun conto, sen- za indicarne minimamente le ragioni, il contenuto della testimonianza (dal ben diverso tenore) dallo stesso successivamente resa al giudice di primo grado. Non avrebbe ancora rilevato che, poiché a norma dell'art. 2730 C.C. (e del successivo art. 2735 che 7 estende il relativo principio alla confessione stragiu- diziale) "la confessione ricorre solo quando chi la ren- de offre una visione di fatti a se sfavorevoli e favo- revoli all'altra parte", nella specie non poteva par- larsi di confessione giacchè la dichiarazione resa dal IE non era a lui sfavorevole, né poteva in alcun modo danneggiarlo. Né, infine, la natura fittizia della vendita poteva ritenersi asseverata dal fatto che l'alienante non ave- va preteso alcun pagamento. Tale affermazione era infatti frutto di un errore di valutazione del decidente che non avrebbe considera- to le circostanze presenti in processo che fornivano la sicura prova che VI IE era stato invece sod- disfatto delle proprie pretese. Le esposte censure sono prive di fondamento e vanno disattese. In primo luogo, e su un piano generale, va Osserva- to che, come costantemente affermato da questo Supremo Collegio (v. ex plurimis Cass. 16.4.88 n. 2989 e Cass. 12.10.93 n. 10089) l'accertamento della simulazione, traducendosi in un accertamento relativo ad una "quaestio voluntatis", costituisce “indagine di fatto" riservata al giudice del merito, il quale deve stabili- re, attraverso una corretta interpretazione degli ele- 8 menti acquisiti, condotta alla stregua dei criteri er- meneutici dettati dal codice civile e con motivazione immune da vizi logici e/o giuridici, se le parti abbia- no voluto effettivamente costituire il rapporto espres- so dall'atto negoziale. Ed è proprio in tali termini che ha proceduto la Corte territoriale che pur attribuendo (con motivazione che appare adeguata e corretta) valore determinante ai fini della decisione e del riconoscimento del carat- tere simulato oltre che fraudolento della vendita dell'esercizio commerciale in oggetto alla dichiara- zione confessoria resa da GI IE, non è pervenu- ta alle censurate conclusioni sulla scorta solo di que- sta ma di tutti gli elementi acquisiti in processo (tra i quali, in particolare, la significativa circostanza del mancato pagamento di qualsiasi compenso). Avuto poi riguardo agli ulteriori rilievi in ordine alla pretesa violazione delle norme e dei principi di- sciplinanti la valutazione delle prove deve precisarsi che costituisce jus receptum (v. in termini Cass.
3.10.1988 n. 10896 e Cass.
6.9.1995 n. 9384) che "è de- voluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro atten- dibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze 9 istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica alcuni mezzi di prova e disattendendone altri, spessore probatorio, con in ragione del loro diverso l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato". Ed al lume di tale pacifico orientamento giurispru- denziale, assolutamente priva di giuridica rilevanza de- ve ritenersi la lagnanza della ricorrente in ordine al- la sopravalutazione della dichiarazione resa dal Lu- zietti ai carabinieri ed allo asserito immotivato esame delle altre rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta da questo operata sulla at- tendibilità della prima dichiarazione ed irrilevanza delle successive. Quanto agli specifici rilievi afferenti la confes- sione stragiudiziale appaiono necessarie alcune puntua- lizzazioni. In primo luogo non pare dubbio che, rivestendo all'epoca GI IE, la qualità di socio e di ammi- nistratore della srl AF, egli dovesse qualificarsi, ed è stato correttamente qualificato dalla Corte distret- tuale proprio in ragione del rapporto di immedesimazio- ne organica con la società, parte". E circa la valenza confessoria delle dichiarazioni 10 da lui rese, nel rilevare che essa integra valutazione in fatto incensurabile in cassazione, va comunque OS- servato, con riferimento al disposto degli artt. 2730 e 2735 c.c., che tali dichiarazioni, come esattamente ri- tenuto dalla Corte d'appello, lungi dal costituire esternazione di impressioni e di convincimenti del con- fitente, hanno avuto ad oggetto precisi fatti (le rive- lazioni del cugino circa i veri scopi della fittizia vendita) e che essi erano sicuramente sfavorevoli al dichiarante (che perse conseguentemente ogni effetto positivo derivantegli dall'operazione, come la qualità di socio e la gestione della società) e favorevoli all'altra parte. Né è poi seriamente contestabile che le dichiara- zioni in parola contenessero il chiaro riconoscimento dell'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Ed invero il fatto che GI IE avrebbe avuto con- tezza solo in un secondo momento delle effettive ragio- ni che muovevano il cugino a porre in esame tutta l'operazione non significa che non fosse parte dell'accordo simulatorio già insito nella conclusione fittizia del negozio, del quale non si voleva la produ- zione di alcun effetto. Diversa cosa è infatti l'accordo simulatorio dallo scopo della simulazione. E come questa Suprema Corte ha 11 già avuto occasione di affermare (v. Cass. 8 giugno 1994 n. 5541) sulla sussistenza dell'accordo simulato- rio non incide che lo scopo (causa simulandi) che le parti si prefiggevano fosse a loro comune o che per ta- luna di loro non esistesse affatto, non costituendo lo scopo elemento fondamentale del processo simulatorio. Insuscettibili di accoglimento infine, implicando indagini esclusivamente in fatto inammissibili in que- sta sede, sono i rilievi circa la esistenza in processo di sicuri elementi integranti precisa prova del paga- mento di un corrispettivo per la vendita dell'esercizio commerciale in oggetto. Sulla scorta di identiche argomentazioni vanno quindi disattesi i due motivi del ricorso incidentale con i quali, deducendosi "violazione e falsa applica- zione degli artt. 1414, 2730 e segg. Cod. civ. omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo del- la controversia" si formulano in definitiva i medesimi rilievi. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ri- correnti in solido al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna i ricorrenti in solido in favore della GI al 12 pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in L. 460 000 , 460.000 , oltre gli onorari liquida- ti in L. cinquemilioni. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 7.12.2000. IL CONSIGLIERE EST.CONSIST IL PRESIDENTE Vitofimmtine. 72 PL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 80000 Depositata in Cancelleria For 330000 Oggi, lì = 8 MAG. 2001. IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista S Z E O A I N E T R O C UFFICIO DELLE ENTRO 2009 MAR 4. Serie 330.000 Registrato in gata (life trecentareata uin. 26389 versate £. p. 1 Dirigento Area Servizi FILIPPO) udiziari (D.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio M (Dr. M. RACCI 13